1.
Il
Santo Battesimo, in quanto ingresso nella religione cristiana e nella
vita eterna, è al primo posto fra i Sacramenti della nuova Legge
istituiti da Cristo. Chiunque vuole salvarsi deve riceverlo o essere
nella disposizione per farlo; lo attestano le parole stesse della
Verità: «Chi non rinasce in acqua e Spirito Santo non può entrare nel
regno di Dio» (Gv. 3, 5). Esso esige dunque impegno e diligenza, sia da
chi lo amministra, sia da chi lo riceve.
2.
L’amministrazione di questo Sacramento comporta alcuni elementi che sono
di assoluta necessità per Legge divina, come la materia, la forma, il
ministro; altri, come il rito e le cerimonie, sono volti piuttosto a
conferire solennità al Battesimo, ma non possono essere omessi — salvo
il caso di necessità — in quanto a noi trasmessi come testimonianza
dalla tradizione più antica, risalente agli Apostoli. Su questi elementi
occorrono alcune indicazioni preliminari, affinché tale ministero sia
convenientemente e santamente adempiuto.
3.
«Solenne» è
detto il Battesimo amministrato secondo tutti i riti e le prescrizioni
fissate nel presente rituale; «non solenne» o «privato» in ogni altra
circostanza.
Materia del Battesimo
4.
Il
Parroco sappia anzitutto che la materia di questo Sacramento è l’acqua
naturale pura; nessun altro liquido può essere impiegato.
5.
L’acqua del
Battesimo solenne deve essere stata benedetta nella Veglia di Pasqua o
di Pentecoste di quello stesso anno. Essa sarà conservata nel fonte con
grande attenzione alla pulizia e all’igiene; quando poi si benedirà
quella nuova, questa (quella vecchia) va versata nel sacrario
della Chiesa o meglio del battistero.
6.
Se l’acqua del battistero sta per mancare, vi si verserà anche più volte
altra acqua non benedetta, ma in quantità minore. Se poi si è guastata,
o è evaporata, o comunque venuta a mancare, il parroco ripulirà il
fonte, verserà nuova acqua e la benedirà con la formula sotto indicata.
7.
Se l’acqua si
è ghiacciata, si faccia sciogliere; se fosse solo in parte gelata, o
troppo fredda, si potrà riscaldare un po’ d’acqua naturale non
benedetta, mescolandola poi, in un recipiente apposito, all’acqua
battesimale, in modo da non mettere in pericolo il bambino.
Forma del Battesimo
8.
La
forma è elemento necessario nel Battesimo. Essa è rappresentata dalle
parole in lingua latina (o con i nuovi rituali in altre lingue):
Ego te baptízo in nómine Patris, et
Fílii, et Spíritus Sancti.
A nessuno è lecito mutare in alcun modo queste parole, che devono essere
pronunciate nell’atto stesso dell’abluzione.
9.
Il
Presbitero di rito latino usi sempre la forma proposta dalla Chiesa
latina. Dal momento che il Battesimo non si può assolutamente ripetere,
nel caso di un Battesimo sotto condizione (vedi più avanti), la
condizione si formulerà come segue:
Si non es
baptizátus, ego te baptízo in nómine Patris,
ecc. Questa forma condizionale deve usarsi con discrezione e prudenza, e
solo nel caso in cui, dopo accurato esame, sussista un dubbio fondato
che il Sacramento non sia stato realmente amministrato, o non in modo
valido.
10.
Il Battesimo
si può conferire in modo valido sia per infusione, sia per immersione,
sia per aspersione. Quanto al primo e al secondo modo, o a un modo
risultante dalla combinazione di questi due, si seguirà quello che è più
in uso secondo le tradizioni di ciascuna chiesa. La testa del
battezzando riceverà tre abluzioni, o sarà immersa con un movimento in
forma di croce, nello stesso tempo in cui si pronunciano le parole. La
persona che versa l’acqua e pronuncia le parole dev’essere la medesima.
11.
Se il
Battesimo avviene per infusione, si abbia cura che l’acqua che scorre
dalla testa del bambino non si versi nel fonte ma nel sacrario del
battistero costruito vicino al fonte stesso; la si potrà anche
raccogliere in un recipiente destinato a quell’uso, per poi versarla nel
sacrario del battistero o della chiesa.
Ministro del Battesimo
12.
Ministro
ordinario del Battesimo solenne è il sacerdote. Tuttavia l’esercizio di
questo ministero è riservato al parroco o ad un altro sacerdote
autorizzato dal parroco o dall’Ordinario del luogo. In caso di necessità
l’autorizzazione può essere legittimamente presunta. Anche chi si trova
fuori della sua parrocchia è bene sia battezzato in parrocchia dal suo
parroco, se ciò si può fare agevolmente e senza ritardo; un parroco può
battezzare solennemente nel suo territorio qualunque estraneo.
13.
In territorio
altrui nessuno, senza la debita autorizzazione, può conferire il
Battesimo solenne, neppure ai sudditi della propria giurisdizione.
14.
Dove non
siano ancora state stabilite le parrocchie o le quasi‐parrocchie,
per definire quale sacerdote, oltre l’Ordinano, abbia il diritto di
battezzare in tutto il territorio o in una parte di esso, si tenga conto
delle speciali leggi e delle consuetudini proprie del luogo.
15.
Ministro
straordinario del Battesimo solenne è il diacono. Egli però non può fare
uso della sua facoltà senza autorizzazione dell’Ordinario del luogo o
del parroco; questa sarà concessa per giusti motivi, e in caso di
necessità si potrà presumere.
16.
In caso di
pericolo di morte chiunque può amministrare il Battesimo non solenne,
purché con la debita materia, forma e intenzione. Siano inoltre presenti
possibilmente due testimoni, o almeno uno, che possano comprovare
l’avvenuto conferimento del Sacramento. Tra le persone atte ad
amministrare il Battesimo si dà una gerarchia di preferenze, che potendo
si deve rispettare: sacerdote, diacono, chierico, laico; le donne
potranno battezzare quando per la decenza sembri meglio così, o quando
esse sappiano meglio la forma e il modo del Battesimo. Al padre e alla
madre non è lecito battezzare il proprio bambino, salvo in caso di
pericolo di morte in cui non vi sia nessuno che possa farlo.
17.
Il parroco
abbia cura che i fedeli, specialmente le ostetriche, i medici e i
chirurghi, sappiano battezzare in caso di necessità.
18.
Il Battesimo
di adulti si affidi possibilmente all’Ordinario del luogo che potrà,
personalmente o mediante un suo delegato, conferirlo con maggiore
solennità.
I bambini da battezzare
19.
In
riferimento al Battesimo:
1° È detto bambino chi non ha ancora l’uso di ragione; vi si aggiungano
i dementi dall’infanzia, di qualunque età essi siano.
2° È detto adulto chi ha l’uso di ragione ed è quindi in grado di
chiedere da sé il Battesimo e di esservi ammesso.
20.
Non si dovrà
battezzare un bambino ancora chiuso nell’utero materno fino a quando ci
sia la speranza che il parto riuscirà e che il bambino si potrà
battezzare regolarmente. Se il bambino è uscito alla luce solamente con
la testa ed è imminente il pericolo di morte, sia battezzato sulla
testa; in seguito, se vivrà, non occorre che sia nuovamente battezzato
sotto condizione. Se è uscito con un altro membro e sia imminente quel
pericolo, sia battezzato sotto condizione in quel membro; ma se nascerà
e vivrà, sia battezzato di nuovo sotto condizione. Se la madre muore
prima di partorire, la creatura estratta sia da chi di dovere senz’altro
battezzata, se si è certi che vive; se vi è il dubbio che sia viva, sia
battezzata sotto condizione. Il feto battezzato nell’utero deve essere
battezzato sotto condizione dopo la nascita.
21.
Si abbia cura
che tutti i feti abortivi, di qualunque mese, siano battezzati
senz’altro se è certo che vivono; se si è in dubbio, sotto condizione.
22.
Anche i nati
anormali o mostruosi siano sempre battezzati, almeno con la condizione:
Si tu es homo,
ego te baptízo in nómine Patris
ecc.
Nel dubbio
che siano più persone, se ne battezzi una senz’altro, le altre con la
condizione:
Si non es baptizátus, ego te baptízo,
ecc.
23.
Quanto ai
bambini esposti e trovatelli, si faccia un accurato esame per vedere se
furono battezzati; altrimenti siano battezzati sotto condizione.
24.
Un bambino
figlio di non cristiani può essere battezzato, anche contro la volontà
dei genitori se è in pericolo di vita e si prevede che morirà prima di
aver raggiunto l’uso di ragione.
Fuori pericolo di morte, purché si sia provveduto alla successiva
educazione cattolica, il Battesimo è lecito, quando:
1° i genitori o tutori — o almeno uno di essi — danno il consenso;
2° i genitori — padre, madre, nonno, nonna — o i tutori mancano o hanno
perduto ogni diritto sul bambino, o non sono affatto in grado di
esercitarlo.
25.
Quanto al
Battesimo dei figli di due eretici o scismatici o di due cattolici che
siano caduti nell’apostasia o eresia o scisma, generalmente si osservino
le norme della rubrica precedente.
Riti e cerimonie del Battesimo
26.
Salvo
i casi di cui alla rubrica n. 28, il Battesimo sia amministrato nella
forma solenne.
L’Ordinario del luogo può, per motivo grave e ragionevole, permettere
che le cerimonie prescritte per il Battesimo dei bambini siano usate per
il Battesimo di adulti.
27.
I figli
devono essere battezzati nel rito dei genitori. Se uno dei genitori è di
rito latino e l’altro è di rito orientale, i figli siano battezzati nel
rito del padre, salvo leggi speciali. Se uno solo dei genitori è
cattolico, i figli devono essere battezzati nel rito di questo.
28.
In pericolo
di morte è lecito conferire il Battesimo in forma privata. In tal caso:
se il ministro non è sacerdote o diacono, si faccia solo quanto è
necessario alla validità del sacramento; se il ministro è sacerdote o
diacono, si osservino — avendone il tempo — le cerimonie che
accompagnano il Battesimo.
Salvo il pericolo di morte, l’Ordinario del luogo non può permettere un
Battesimo «privato», a meno che si tratti di eretici adulti, i quali
vengono battezzati sotto condizione.
Le cerimonie che, per qualunque motivo, sono state omesse durante
l’amministrazione del Battesimo, si compiano quanto prima in chiesa,
salvo il caso del Battesimo sotto condizione di eretici adulti.
29.
Ripetendosi
un Battesimo sotto condizione, si compiano le cerimonie eventualmente
omesse nel Battesimo precedente, salvo il caso di cui alla rubrica n.
28; se tutte erano già compiute, nel Battesimo ripetuto esse si potranno
sia ripetere sia omettere.
30.
I parroci si
adoperino affinché al battezzando sia imposto un nome cristiano; se non
riusciranno a ottenerlo, aggiungano al nome imposto dai genitori il nome
di un Santo, che scriveranno insieme all’altro nel Libro dei battezzati.
I padrini
31.
Secondo
un antichissimo uso della Chiesa, chiunque viene battezzato in forma
solenne deve avere, possibilmente, un padrino. Anche nel Battesimo in
forma privata è desiderabile il padrino; se non c’è, intervenga nelle
cerimonie che in seguito completeranno il Battesimo; in tal caso però
egli non contrae nessun vincolo spirituale.
32.
Ripetendosi
il Battesimo sotto condizione, intervenga possibilmente lo stesso
padrino eventuale del primo Battesimo; salvo questo caso, nel Battesimo
sotto condizione il padrino non è necessario. In un Battesimo ripetuto
sotto condizione, il padrino contrae vincolo spirituale solo se è lo
stesso padrino del primo Battesimo.
33.
Il padrino
sia uno solo; egli potrà essere di sesso diverso da quello del
battezzando; è però ammesso anche avere un padrino e una madrina.
34.
Il padrino
deve:
1° essere battezzato, avere l’uso di ragione e l’intenzione di assumere
quel compito;
2° non appartenga a nessuna setta eretica o scismatica, non essere
incorso in scomunica o in sentenza giudiziaria infamante, non essere
escluso dall’esercizio di atti legali, non essere chierico deposto o
degradato;
3° non essere padre o madre o coniuge del battezzando;
4° essere designato dal battezzando o dai parenti o tutori di questo o,
in loro mancanza, dal ministro del Battesimo;
5° all’atto del Battesimo, tenere (personalmente, o mediante un suo
rappresentante) il battezzando o toccarlo o subito alzarlo ossia
prenderlo dal fonte o dalle mani del ministro.
35.
Per essere
ammesso lecitamente alla sua funzione il padrino deve inoltre:
1° avere raggiunto il quattordicesimo anno di età, salvo che il
ministro, per un giusto motivo, non giudichi diversamente;
2° non essere scomunicato per reato notorio, o escluso dall’esercizio di
atti legali, o incorso in sentenza giudiziaria infamante o di
interdizione, o altrimenti reo notorio o infame di fatto;
3° possedere le nozioni elementari della fede;
4° non essere novizio o professo in alcun Ordine o Congregazione
religiosa, salvo necessità urgente e con l’autorizzazione espressa del
Superiore almeno locale;
5° non essere costituito negli ordini sacri, salvo autorizzazione
espressa del proprio Ordinario.
36.
In caso di
dubbio sulla liceità dell’ammissione di una persona all’ufficio di
padrino, il parroco, avendone il tempo, consulti l’Ordinario.
37.
Dal Battesimo
contraggono vincolo spirituale con il battezzato soltanto il ministro e
il padrino.
38.
Il compito
assunto dal padrino comporta che egli si prenda cura del figlio
spirituale, e per quanto riguarda la formazione cristiana di questo, che
si adoperi affinché egli si comporti in tutta la vita in modo
corrispondente alle promesse fatte con rito solenne.
Tempo e luogo del Battesimo
39.
I
bambini siano
battezzati quanto prima; i parroci e i predicatori ricordino spesso ai
fedeli questo loro obbligo grave.
40.
In caso di
necessità urgente, il Battesimo «privato», si amministri in qualunque
tempo e luogo.
41.
Anche il
Battesimo solenne può essere amministrato in qualunque giorno; tuttavia
conviene che il Battesimo di adulti avvenga, secondo l’uso antichissimo
della Chiesa, possibilmente durante la Veglia pasquale o di Pentecoste,
particolarmente nelle chiese metropolitane o cattedrali.
42.
La sede
propria per amministrare il Battesimo solenne è il battistero di una
chiesa o oratorio pubblico.
43.
Ogni chiesa
parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il legittimo diritto
cumulativo già acquisito da altre chiese. La presente rubrica revoca e
annulla qualunque disposizione o privilegio o uso in contrario.
L’Ordinario del luogo può, per comodità dei fedeli, permettere o imporre
che il fonte battesimale venga collocato anche in altra chiesa o
oratorio pubblico del territorio parrocchiale.
44.
Nel caso che
la distanza o altra circostanza rendesse gravemente disagevole o
pericoloso l’accesso o il trasporto del battezzando alla chiesa
parrocchiale, il Battesimo solenne può e deve essere amministrato dal
parroco nella chiesa più vicina (o oratorio pubblico) del territorio
della parrocchia, anche se non dotata di fonte battesimale.
45.
In case
private il Battesimo solenne non si amministrerà se non nei casi
seguenti:
1° se i battezzandi sono figli o nipoti di capi di stato, o di loro
legittimi successori, quando essi lo richiedono debitamente;
2° se l’Ordinario del luogo, per un giusto e ponderato motivo, riterrà
in qualche caso straordinario di permetterlo.
Nei casi citati il Battesimo si conferirà nella cappella domestica o in
altro luogo conveniente, con acqua battesimale debitamente benedetta.
46.
Il battistero
sia in luogo e di forma conveniente, di materia resistente e atta a ben
contenere l’acqua, ornato con dignità, recinto da cancelli o altro
simile divisorio, munito di serratura e chiave, e chiuso in modo che non
vi penetri polvere o sporcizia; inoltre, dove si può fare agevolmente,
vi si dipinga o collochi l’immagine di S. Giovanni che battezza Cristo.
Gli olii sacri e altri accessori
47.
Il
sacro crisma e l’olio consacrato detto «dei catecumeni» da usarsi nel
Battesimo sono quelli benedetti dal Vescovo il Giovedì santo
immediatamente precedente; non si usino oli più vecchi, salvo il caso di
necessità urgente.
48.
Il parroco li
procuri tempestivamente dal suo Ordinario; avutoli, brucerà in chiesa
quelli vecchi.
49.
Se l’olio
consacrato sta per venir meno, gli si aggiunga anche più volte altro
olio d’oliva non consacrato, ma in quantità minore.
50.
Il crisma e
l’olio consacrato siano riposti negli appositi recipienti d’argento o
almeno di stagno, ben chiusi. Un’iscrizione su ciascun recipiente
permetterà di distinguere i due oli; a scanso di errori di lettura
l’iscrizione sia in lettere maiuscole.
51.
Per l’uso
quotidiano si adoperino recipienti più piccoli, possibilmente d’argento
accoppiati, sempre però muniti di iscrizione che li renda chiaramente
riconoscibili, e ben coperti. Il parroco dovrà evitare con la massima
cura di scambiare i due olii.
52.
In questi
recipienti minori si verserà, da quelli più grandi, del crisma e
dell’olio consacrato quanto basterà; per evitare il pericolo di
spanderne, sarà bene tenere in quei recipienti della bambagia o simile
materiale, imbevuto separatamente di crisma o di olio consacrato, dove
ogni volta che occorre si intingerà il pollice per l’unzione.
53.
I recipienti
si tengano in chiesa in un luogo adatto, conveniente e pulito, chiusi a
chiave e ben custoditi, in modo che nessuno possa toccarli se non il
sacerdote, e nessuno possa abusarne sacrilegamente. Il parroco non potrà
tenerli in casa sua salvo necessità o altro ragionevole motivo e con
l’autorizzazione dell’Ordinario.
54.
Il parroco
procuri, per quanto è possibile, che chi maneggia gli olii sacri sia
egli stesso, o un altro sacerdote, o almeno un ministro ecclesiastico,
mai un laico; di questi olii, inoltre, non dovrà darne a nessuno per
nessun motivo.
55.
Il sale da
porre in bocca al battezzando sia benedetto con l’apposita benedizione
sotto indicata. Non si usi il sale esorcizzato per benedire l’acqua. Il
sale sarà prima raffinato, asciutto e pulito. Il sale così benedetto non
si dia a nessuno, nemmeno a coloro che lo hanno portato per benedire, ma
si conservi per altri battesimi, oppure lo si getti nel sacrario.
56.
Al momento di
amministrare il Battesimo si deve avere a disposizione quanto segue:
57.
I recipienti
dell’olio dei catecumeni e del crisma.
58.
Un recipiente
con il sale da benedire o già benedetto.
59.
Un cucchiaio
o simile recipiente d’argento o altro metallo, ben pulito, per versare
l’acqua battesimale sulla testa del battezzando; esso non dovrà servire
ad altri usi.
60.
Un bacile o
bacinella per ricevere l’acqua che scorre dalla testa quando quest’acqua
non scorra subito nel sacrario.
61.
Bambagia
(cotone idrofilo) o simile per detergere i punti toccati dagli oli
sacri.
62.
Due stole,
una viola e l’altra bianca, da mutare come sotto si dirà; se ciò non è
agevole, vi sia almeno una stola.
63.
Mollica di
pane per detergere le dita del sacerdote quando si lava le mani;
inoltre, un recipiente per lavarsi le mani dopo il Battesimo, che
conviene sia destinato esclusivamente a quest’uso.
64.
Una veste
bianca, o un candido velo, da porre sulla testa del bambino.
65.
Una candela
di cera da consegnare accesa al battezzato.
66.
Infine il
presente Rituale, e il registro in cui i battezzati sono registrati.
67.
Approntato
tutto ciò, il sacerdote si lava le mani e si appresta in cotta e stola
viola all’amministrazione del grande Sacramento; avrà con sé uno o
possibilmente più chierici come ministranti, anch’essi in cotta.
68.
Si diriga
quindi alla soglia della chiesa, fuori della quale aspettano coloro che
portano il bambino.
69.
Interroghi
(se non ne sia già sicuro) se il battezzando è della sua parrocchia, se
è maschio o femmina, se è già stato battezzato e da chi e in che forma;
inoltre, chi siano coloro che portano il bambino e rispondono per lui;
li avvertirà sul come assistere devotamente e in modo adatto al rito,
nonché, se sarà il caso, a rispondere alle domande al posto del
battezzando.
70.
A chi riceve
il Battesimo si impone un nome, poiché egli è un figlio di Dio, da
rigenerare in Cristo e da iscrivere al suo servizio; perciò il sacerdote
si adoperi affinché non gli venga imposto un nome osceno, o da favola, o
ridicolo, o di false divinità, o di personaggi pagani ed empi, ma
piuttosto (come si è detto sopra al n. 30) nomi di Santi, che con il
loro esempio inciteranno i fedeli a bene vivere e li assisteranno con il
loro aiuto.
71.
Ciò fatto, preso il nome del battezzando, che si troverà, se è bambino,
sul braccio destro di colui che lo porta, il parroco proceda al
Battesimo, osservando le seguenti rubriche.
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