1.
Il Santo
Sacramento della Penitenza è stato istituito da Cristo
Signore per
restituire la grazia di Dio a coloro che l'hanno
perduta dopo il
Battesimo. Esso si dovrà amministrare con
tanta maggiore
diligenza, quanto più frequente è il suo uso,
e quanto
maggiori sono i requisiti che esso comporta, perché
sia degnamente
amministrato e ricevuto.
Questo Sacramento consta di tre elementi: la materia, la
forma, il ministro. Materia remota sono i peccati del penitente,
materia prossima i suoi atti di contrizione, confessione, soddisfazione
della pena. La forma è costituita dalle parole
Ego te absólvo, etc.
Ministro è il sacerdote che ha facoltà di
assolvere ordinaria o delegata. In
caso di pericolo di morte qualunque sacerdote, anche non autorizzato a
confessare, e anche se sia presente un sacerdote autorizzato, può
assolvere in modo valido e
lecito qualunque penitente da qualunque
peccato o censura, siano questi
riservati o notori. Requisiti del ministro sono la bontà, la dottrina e la prudenza;
inoltre egli dovrà conservare il
sigillo del segreto confessionale con un perfetto e perpetuo silenzio. I
confessori procurino con tutto l'impegno di essere preparati in modo
ottimo a questo loro compito e
a ciò che vi è connesso.
2. Il confessore ricordi anzitutto che egli è insieme giudice
e
medico:
egli è stato costituito da Dio
ministro della sua giustizia e insieme della sua misericordia, come
mediatore tra Dio e gli uomini, per procurare insieme la gloria di Dio e
la salvezza delle anime.
3. Egli dovrà dunque saper discernere tra male e male, e
come un esperto medico curare abilmente le malattie delle
anime, a ciascuna applicando il rimedio adatto. A tal fine
procuri di prepararsi con impegno, acquistando la più vasta
conoscenza teorica e pratica sia per mezzo dell'orazione sia
con lo studio degli autori approvati,
specialmente del Catechismo
Romano, e con la consultazione di persone qualificate
e prudenti.
4. Sappia anche quali casi e quali censure sono riservate
alla
Santa Sede e all'Ordinario, nonché le disposizioni della
propria Chiesa, che osserverà diligentemente.
5. Procurerà infine di conoscere a fondo la dottrina su questo
sacramento e tutto quanto è richiesto per la sua valida
amministrazione. In questa poi si comporti seguendo le
norme qui sotto
prescritte.
ORDO MINISTRANDI SACRAMENTUM
PÆNITENTIÆ
6. Il sacerdote chiamato ad ascoltare una confessione si dimostri
pronto e ben disposto. Prima di accedere al Sacramento,
se ne ha il tempo, invocherà l'aiuto di Dio per compiere
rettamente e santamente questo ministero.
7. Il luogo proprio della confessione sacramentale è la
chiesa o oratorio pubblico o semipubblico.
8. Il confessionale per le donne sia sempre collocato in
luogo aperto e visibile. Il confessionale sia munito di una grata fissa
e modicamente forata, che deve stare tra il confessore e la
penitente.
9.
Le confessioni di donne non si ascoltino fuori del confessionale, salvo
il caso di malattia o altra vera necessità, e con le
cautele che l'Ordinario del luogo
giudicherà opportune. Le confessioni di uomini si possono ascoltare anche in case
private.
10. Si usi la cotta [o un camice] e la stola viola,
adeguandosi però alle
circostanze e agli usi locali.
11. Il penitente si presenterà al Sacramento con la dovuta
umiltà interna ed esterna, si inginocchierà e farà il segno di
croce; a ciò, se occorre, lo si esorterà.
12. Il confessore si informi subito sulla sua condizione
(salvo
gli sia già altrimenti nota), quando si è confessato
l'ultima
volta, se ha soddisfatto alla penitenza impostagli, se le
precedenti confessioni siano state ben fatte e complete
e, ora, se ha fatto con diligenza l’esame di
coscienza.
13. Se il penitente è vincolato da qualche censura o caso
riservato, dal quale il confessore non può assolvere, non lo assolva
prima di averne ottenuta facoltà dal
Superiore.
14. Se poi il confessore, il quale deve regolarsi secondo il
tipo
delle persone, si sarà reso conto che il penitente non conosce
i principi elementari della fede
cristiana, lo istruisca brevemente,
se ne ha il tempo, intorno agli articoli di fede e alle altre
cose la cui conoscenza è necessaria alla salvezza, e, riprendendo
la sua ignoranza, lo inciti ad impararle in avvenire con più impegno.
15. Il penitente faccia la confessione generale in latino o
in volgare dicendo il
Confíteor, o almeno usi queste parole:
Confíteor Deo onmipoténti, et tibi, pater. Quindi confessi
i suoi peccati, aiutato dal sacerdote, ogni volta che
occorra. Il ministro non riprenderà il penitente prima che sia
finita la confessione; non lo interrogherà se non quando è necessario
per capire meglio qualche cosa; gli infonda fiducia, suggerendogli con
dolcezza di confessare tutti i suoi peccati rettamente e
integralmente, superando quella sciocca
vergogna per cui alcuni, dietro suggestione del diavolo,
non
osano confessare i peccati.
16. Se il penitente non esprime il numero, la specie, le circostanze
necessarie alla comprensione dei peccati, il sacerdote
lo interroghi delicatamente in merito.
17. Si guardi però dall'intrattenere alcuno con domande
curiose o inutili; in particolare, non faccia domande imprudenti
ai giovani di ambo i sessi
-
e non solo ad essi
-
su cose
che non sanno e che potrebbero scandalizzarli, insegnando
loro a peccare.
18. Udita la confessione, tenendo conto della gravità e
quantità dei peccati confessati, e della condizione del penitente,
impartirà a questo, con paterna carità, correzioni e ammonimenti; con
parole efficaci si sforzerà di indurlo al dolore e
alla
contrizione; lo orienterà a emendare e riformare la sua
vita; gli darà
rimedi per i suoi peccati.
19. Infine, seguendo i suggerimenti dello spirito e della discrezione,
gli imponga una salutare e conveniente soddisfazione
(o «penitenza»), tenendo conto del suo stato, condizione,
sesso, età, nonché delle sue
disposizioni. Si guardi dall'imporre penitenze lievissime per peccati gravi: se egli fosse connivente ai
peccati altrui, ne diventerebbe corresponsabile. Tenga inoltre presente
che la penitenza non deve essere solo
un mezzo per rinnovare la vita e una
medicina alla debolezza umana,
ma anche un castigo per i peccati commessi in
passato.
20. Cerchi dunque, per quanto possibile, di imporre penitenze
opposte ai peccati:
agli avari elemosine, ai lussuriosi digiuni
o
altre penitenze corporali, ai superbi servizi umili, ai tiepidi
impegni di pietà. A coloro poi che si confessano troppo di
rado o in ritardo, o che ricadono
facilmente negli stessi peccati,
sarà utilissimo consigliare di confessarsi spesso, ad
esempio ogni mese, o in certe
solennità, e anche, se è il caso,
di comunicarsi.
21. I confessori non impongano penitenze pecuniarie che i
penitenti debbano soddisfare con lui, e non chieda né riceva
nulla in cambio del suo ministero.
22. Per i peccati occulti, anche se gravi, non si imponga una
penitenza pubblica.
23. Il sacerdote dovrà considerare attentamente quando e a
chi l'assoluzione sia da impartire, o da negare, o da differire;
non avvenga che egli assolva chi è incapace di tale beneficio, come
sarebbe: chi non dà nessun segno di dolore; chi non
vuole deporre un odio o una
inimicizia; o chi, potendolo,
non vuole restituire l'altrui; chi non vuole lasciare un'occasione prossima di peccato, o altrimenti abbandonare una via di
peccato ed emendare la sua vita in meglio; chi ha dato
scandalo in pubblico, salvo che dia una pubblica soddisfazione
e rimuova lo scandalo; chi è incorso
in peccati riservati ai
Superiori.
24. Tuttavia chi si confessa trovandosi in pericolo di morte
sarà da assolvere da tutti i peccati e censure anche se riservati
(dal momento che allora cessa la riserva); prima però,
se può, deve soddisfare a chi deve; poi, se scampa al pericolo
deve per qualche motivo presentarsi al Superiore che lo
avrebbe dovuto assolvere, gli si presenti quanto prima, pronto
a fare ciò che deve.
25. Se durante la confessione, o anche prima che questa cominci,
al penitente malato vengono meno la voce e la parola,
il sacerdote si sforzi come può con cenni e con segni di conoscere i
peccati di quello, che sarà da assolvere per
tutto quanto in
genere o specie avrà manifestato, e anche per
il solo
desiderio di confessarsi espresso da sé o con l'aiuto
di altri.
26.
Ricordi il
sacerdote che ai malati non è da imporre una penitenza grave o faticosa,
ma solo quella che potranno compiere a suo tempo una volta guariti. Nel frattempo,
imposta e
accettata una preghiera o altra lieve soddisfazione,
secondo
la gravità della malattia, li assolva come conviene.
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