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San Francesco d'Assisi - Regola Bollata del 1223 |
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San Francesco d'Assisi
Regola
Bollata del 1223 I.
- Nel
Nome del Signore incomincia la Vita dei Frati Minori La regola e la vita dei
frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù
Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. II.
- Di
Coloro che vogliono intraprendere questa vita Se alcuni vorranno
intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai
loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di
ricevere i frati. I ministri poi diligentemente li esaminino intorno alla fede
cattolica e ai sacramenti della Chiesa. E se credono tutte queste cose e le
vogliono fedelmente professare e osservare fino alla fine; e non hanno moglie o,
qualora l'abbiano, essa sia già entrata in monastero o abbia dato loro il
permesso con l'autorità del vescovo diocesano, dopo aver fatto voto di castità;
e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro alcun sospetto;
dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che vadano e vendano tutto quello
che hanno e procurino di darlo ai poveri . Se non potranno farlo, basta ad essi
la buona volontà. E si guardino i frati e i loro ministri di essere solleciti
delle loro cose temporali, affinché dispongano delle medesime liberamente
secondo l'ispirazione del Signore. "Se tuttavia si chiedesse loro un
consiglio, i ministri li potranno mandare da persone timorate di Dio perché con
il loro aiuto diano i loro beni ai poveri." Poi concedano loro i panni
della prova, cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i pantaloni e il
capperone fino al cingolo, se ai ministri non sembrerà diversamente secondo
Dio. "Terminato l'anno della prova siano ricevuti all'obbedienza
promettendo di osservare sempre questa vita e la Regola. "E in nessun modo
sarà lecito di uscire da questa Religione secondo il decreto del signor Papa;
poiché, come dice il Vangelo, nessuno che pone la mano all'aratro e poi si
volge indietro e atto al regno di Dio. E quelli che hanno già promesso
obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e un'altra senza, coloro che la
vorranno avere. E coloro che sono costretti da necessità possano portare
calzature. E tutti i frati si vestano di abiti vili che possono rattoppare con
sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. I quali ammonisco ed esorto di
non disprezzare e di non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli
e colorati ed usano cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e
disprezzi se stesso". III.
- Del
Divino Ufficio e del Digiuno e I chierici recitino il
divino ufficio secondo il rito della santa Chiesa romana eccetto il salterio, e
perciò potranno avere i breviari. I laici dicano ventiquattro Pater Noster per
il mattutino, cinque per le lodi; per prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di
queste, sette; per il Vespro dodici; per compieta sette; e preghino per i
defunti. E digiunino dalla festa di tutti i santi fino alla Natività del
Signore. La santa Quaresima invece, che incomincia dall'Epifania e dura
ininterrottamente per quaranta giorni e che il Signore santificò con il suo
digiuno, coloro che volontariamente la passano nel digiuno siano benedetti dal
Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. Ma l'altra, fino alla
Resurrezione del Signore, la passino digiunando. Negli altri tempi non siano
tenuti a digiunare, se non il venerdì. Nei casi di manifesta necessità i frati
non siano tenuti al digiuno corporale. Consiglio poi, ammonisco ed esorto i miei
frati nel Signore Gesù Cristo che, quando vanno per il mondo, non litighino, ed
evitino le dispute di parole, ne giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e
modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, cosi come conviene.
"E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o
infermità. In qualunque casa entreranno prima dicano: Pace a questa casa.
"E secondo il santo Vangelo potranno mangiare di tutti i cibi che saranno
loro presentati" IV.
- Che
i Frati non ricevano denari Ordino fermamente a
tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia direttamente o per
interposta persona. Tuttavia per le necessità dei malati e per vestire gli
altri frati, i ministri soltanto e i custodi per mezzo di amici spirituali,
abbiano sollecita cura secondo i luoghi, La circostanza, il clima delle regioni,
cosi come sembrerà convenire alla necessità, salvo sempre, come e stato detto,
che non ricevano in nessuna maniera denaro o pecunia. V.
- Del
Modo di Lavorare Quei frati ai quali il
Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con
devozione, così che, allontanato l'ozio, nemico dell'anima, non spengano lo
spirito della santa orazione e devozione al quale devono servire tutte le altre
cose temporali . Come ricompensa del lavoro per se e per i loro frati ricevano
le cose necessarie al corpo, eccetto denari o pecunia, e questo umilmente, come
conviene a servi di Dio e a seguaci della santissima povertà. VI.
-Che
i Frati di niente si approprino e del chiedere I frati non si
approprino di nulla, ne casa, ne luogo, o alcuna altra cosa. E come pellegrini e
forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano
per l'elemosina con fiducia. Ne devono vergognarsi, perché il Signore si e
fatto povero per noi in questo mondo. Questa e, fratelli miei carissimi,
l'eccellenza dell'altissima povertà, che vi costituisce eredi e re del regno
dei cieli, facendovi poveri di cose e ricchi di virtù. Questa sia la vostra
porzione che vi conduce alla terra dei viventi. E a questa povertà, fratelli
carissimi, totalmente uniti, non vogliate aver altro sotto il cielo, per sempre,
nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E ovunque sono e si troveranno i
frati, si mostrino familiari tra loro. E ciascuno manifesti con fiducia
all'altro le sue necessità, "poiché se la madre nutre e ama il suo figlio
carnale, con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello
spirituale? "E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono
servire come vorrebbero essere serviti. VII.
- Della
Penitenza da imporsi Se alcuni frati, per
istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i
quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri
provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi quanto prima
potranno senza indugio. I ministri poi, se sono sacerdoti, impongano con
misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano
imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà più opportuno,
secondo Dio. E devono guardarsi di non adirarsi ne risentirsi per il peccato
commesso da un frate, poiché l'ira e il risentimento impediscono in sé e negli
altri la carità. VIII.
- Della
Elezione del Ministro Generale di questa Fraternità Tutti
i frati siano tenuti sempre ad avere uno dei frati di quest'Ordine come ministro
generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente obbedire.
Alla sua morte l'elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e
dai custodi nel Capitolo di Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano
tenuti sempre ad intervenire dovunque sarà stabilito dal ministro generale; e
questo una volta ogni tre anni o entro un termine maggiore o minore, cosi come
dal predetto ministro sarà ordinato. E se talora ai ministri provinciali e ai
custodi all'unanimità sembrasse che detto ministro non fosse idoneo al servizio
e al comune bene dei frati, i predetti ministri e custodi, ai quali e commessa
l'elezione, siano tenuti nel nome del Signore ad eleggersi un altro custode.
Dopo il Capitolo di Pentecoste i singoli ministri e custodi possono, se vogliono
e lo credono opportuno, radunare nello stesso anno, una volta i loro frati a
capitolo. IX.
- Dei
Predicatori I frati non predichino
nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo fosse loro proibito.
E nessun frate osi predicare al popolo se prima non sia stato esaminato e
approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal
medesimo l'ufficio della predicazione. "Ammonisco anche ed esorto gli
stessi frati che nella loro predicazione le loro parole siano ponderate e caste
a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù,
la pena e la gloria con brevità di discorso poiché il Signore disse sulla
terra parole brevi. X.
- Dell'
Ammonizione e della Correzione dei Frati I frati, che sono
ministri e servi degli altri frati, visitino e ammoniscano i loro frati e li
correggano con umiltà e carità, non ordinando ad essi niente che sia contro
alla loro anima e alla nostra Regola. I frati poi, che sono sudditi, si
ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. "Per cui
fermamente ordino loro di obbedire ai ministri in tutte quelle cose che
promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all'anima e alla nostra
Regola. E ovunque ci siano dei frati che sapessero e conoscessero di non potere
spiritualmente osservare la Regola, debbano e possano ricorrere ai loro
ministri. E i ministri li accolgano con carità e benevolenza e mostrino ad essi
tanta familiarità che quelli possano parlare e fare con essi cosi come parlano
e fanno i padroni con i loro servi; infatti cosi deve essere, che i ministri
siano i servi di tutti i frati. Ammonisco poi ed esorto nel Signore Gesù
Cristo, che si guardino i frati da ogni superbia, vana gloria, invidia,
avarizia, dalle cure e dalle preoccupazioni di questo mondo, dalla detrazione e
dalla mormorazione. E se non sanno di lettere, non si preoccupino di
apprenderle, ma attendano a ciò che devono desiderare sopra ogni cosa: avere lo
Spirito del Signore e le sue opere, per pregare sempre con cuore puro e avere
umiltà, pazienza nelle persecuzioni e nelle infermità "e amare quelli che
ci perseguitano e ci riprendono e ci calunniano, poiché dice il Signore: Amate
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano e vi calunniano. Beati
quelli che sono perseguitati per la giustizia, poiché di essi e il regno dei
cieli. E chi persevererà fino alla fine, questi sarà salvo. XI.
- Che
i Frati non entrino nei Monasteri delle Monache Ordino fermamente a
tutti i frati di non avere vicinanza o colloqui con donne tali da ingenerare
sospetto, e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali e
stata data dalla Sede apostolica una speciale licenza. Ne si facciano padrini di
uomini e di donne, affinché per questa occasione non sorga scandalo tra i frati
e dai frati. XII.
- Di
coloro che vanno in Missione Quei frati che, per
divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli, ne
chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I ministri poi non diano a
nessuno il permesso se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati. Per
obbedienza, inoltre, ordino ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei
cardinali della santa Chiesa romana il quale sia governatore, protettore e
correttore di questa fraternità; affinché sempre sudditi e soggetti ai piedi
della medesima santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà,
l'umiltà e il santo Vangelo del Signor nostro Gesù Cristo, che abbiamo
fermamente promesso. |
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