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PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA

DECRETO SUL RINNOVAMENTO
DELLA VITA RELIGIOSA
PERFECTAE CARITATIS

 

1. Il santo Concilio ha mostrato già in precedenza nella costituzione « Lumen Gentium », che il raggiungimento della carità perfetta per mezzo dei consigli evangelici trae origine dalla dottrina e dagli esempi del divino Maestro ed appare come un segno eccellente del regno dei cieli. Ora lo stesso Concilio intende occuparsi della vita e della disciplina di quegli istituti, i cui membri fanno professione di castità, di povertà e di obbedienza, e provvedere alle loro necessità secondo le odierne esigenze.

Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino, e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di essi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, vissero una vita solitaria o fondarono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse ed approvò. Cosicché per disegno divino si sviluppò una meravigliosa varietà di comunità religiose, che molto ha contribuito a far sì che la Chiesa non solo sia atta ad ogni opera buona e preparata al suo ministero per l'edificazione del corpo di Cristo (cfr. Ef 4,12), ma attraverso la varietà dei doni dei suoi figli appaia altresì come una sposa adornata per il suo sposo (cfr. Ap 21,2), e per mezzo di essa si manifesti la multiforme sapienza di Dio (cfr. Ef 3, 10).

In tanta varietà di doni, tutti coloro che, chiamati da Dio alla pratica dei consigli evangelici, ne fanno fedelmente professione, si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che, casto e povero (cfr. Mt 8,20; Lc 9,58), redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza spinta fino alla morte di croce (cfr. Fil 2,8). Così essi, animati dalla carità che lo Spirito Santo infonde nei loro cuori (cfr. Rm 5,5) sempre più vivono per Cristo e per il suo corpo che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). Quanto più fervorosamente, adunque, vengono uniti a Cristo con questa donazione di sé che abbraccia tutta la vita, tanto più si arricchisce la vitalità della Chiesa ed il suo apostolato diviene vigorosamente fecondo.

Affinché poi il superiore valore della vita consacrata per mezzo della professione dei consigli evangelici, nonché la sua necessaria funzione nelle presenti circostanze riescano di maggior vantaggio alla Chiesa, questo sacro Concilio sancisce le seguenti norme, che riguardano soltanto i principi generali del rinnovamento della vita e della disciplina da attuarsi nelle famiglie religiose, come pure nelle società di vita comune senza voti e negli istituti secolari, conservando ognuno la propria fisionomia. Le norme particolari che riguardano la esposizione e l'applicazione di questi principi saranno poi emanate dalla competente autorità ecclesiastica dopo il Concilio.

Rinnovamento e adattamento

2. Il rinnovamento della vita religiosa comporta il continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo l'adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi. Questo rinnovamento, sotto l'influsso dello Spirito Santo e la guida della Chiesa, deve attuarsi secondo i seguenti principi:

a) Essendo norma fondamentale della vita religiosa il seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo, questa norma deve essere considerata da tutti gli istituti come la loro regola suprema.

b) Torna a vantaggio della Chiesa stessa che gli istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione. Perciò si conoscano e si osservino fedelmente lo spirito e le finalità proprie dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun istituto.

c) Tutti gli istituti partecipino alla vita della Chiesa e secondo la loro indole facciano propri e sostengano nella misura delle proprie possibilità le sue iniziative e gli scopi che essa si propone di raggiungere nei vari campi, come in quello biblico, liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario e sociale.

d) Gli istituti procurino ai loro membri un'appropriata conoscenza sia della condizione umana nella loro epoca, sia dei bisogni della Chiesa, in modo che essi, sapendo rettamente giudicare le circostanze attuali di questo mondo secondo i criteri della fede e ardendo di zelo apostolico, siano in grado di giovare agli altri più efficacemente.

e) Essendo la vita religiosa innanzitutto ordinata a far sì che i suoi membri seguano Cristo e si uniscano a Dio con la professione dei consigli evangelici, bisogna tener ben presente che le migliori forme di aggiornamento non potranno avere successo, se non saranno animate da un rinnovamento spirituale. A questo spetta sempre il primo posto anche nelle opere esterne di apostolato.

3. Il modo di vivere, di pregare e di agire deve convenientemente adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei religiosi, come pure, per quanto è richiesto dalla natura di ciascun istituto, alle necessità dell'apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze sociali ed economiche; e ciò dovunque, ma specialmente nei luoghi di missione. Anche il modo di governare deve essere sottoposto ad esame secondo gli stessi criteri. Perciò le costituzioni, i « direttori », i libri delle usanze, delle preghiere e delle cerimonie ed altre simili raccolte siano convenientemente riesaminati e, soppresse le prescrizioni che non sono più attuali, vengano modificati in base ai documenti emanati da questo sacro Concilio.

4. Non è possibile procedere ad un rinnovamento efficace e a un vero adattamento senza la collaborazione di tutti i membri dell'istituto. Ma stabilire le norme dell'aggiornamento e fissarne le leggi, come pure determinare un sufficiente e prudente periodo di prova, è compito che spetta soltanto alle competenti autorità, soprattutto ai capitoli generali, salva restando, quando sia necessaria, l'approvazione della santa Sede o degli ordinari del luogo, a norma del diritto. I superiori poi, in tutto ciò che riguarda le sorti dell'intero istituto, consultino ed ascoltino come si conviene i membri. Per l'aggiornamento dei monasteri femminili si potranno ottenere anche i voti e le consultazioni delle adunanze delle federazioni o di altre riunioni legalmente convocate. Tutti però devono tener presente che l'auspicato rinnovamento, più che nel moltiplicare le leggi, è da riporsi in una più coscienziosa osservanza della regola e delle costituzioni.

Elementi comuni a tutte le forme di vita religiosa

5. I membri di qualsiasi istituto ricordino anzi tutto di aver risposto alla divina chiamata con la professione dei consigli evangelici, in modo che essi non solo morti al peccato (cfr. Rm 6,11), ma rinunziando anche al mondo, vivano per Dio solo. Tutta la loro vita, infatti, è stata posta al suo servizio, ciò costituisce una speciale consacrazione che ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale l'esprime con maggior pienezza. Avendo poi la Chiesa ricevuto questa loro donazione di sé, sappiano di essere anche al servizio della Chiesa. Tale servizio di Dio deve in essi stimolare e favorire l'esercizio delle virtù, specialmente dell'umiltà e dell'obbedienza, della fortezza e della castità, con cui si partecipa all'annientamento del Cristo (cfr. Fil 2,7-8), e insieme alla sua vita nello Spirito (cfr. Rm 8,1-13). I religiosi dunque, fedeli alla loro professione, lasciando ogni cosa per amore di Cristo (cfr. Mc 10,28), lo seguano (cfr. Mt 19,21) come l'unica cosa necessaria (cfr. Lc 10,42), ascoltandone le parole (cfr. Lc 10,39), pieni di sollecitudine per le cose sue (cfr. 1 Cor 7,32). Perciò è necessario che i membri di qualsiasi istituto, avendo di mira unicamente e sopra ogni cosa Dio, uniscano la contemplazione, con cui aderiscono a Dio con la mente e col cuore, e l'ardore apostolico, con cui si sforzano di collaborare all'opera della redenzione e dilatare il regno di Dio.

Primato della vita spirituale

6. Coloro che fanno professione dei consigli evangelici, prima di ogni cosa cerchino ed amino Dio che ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4,10), e in tutte le circostanze si sforzino di alimentare la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3,3), donde scaturisce e riceve impulso l'amore del prossimo per la salvezza del mondo e l'edificazione della Chiesa. Questa carità anima e guida anche la stessa pratica dei consigli evangelici. Perciò i membri degli istituti coltivino con assiduità lo spirito di preghiera e la preghiera stessa, attingendoli dalle fonti genuine della spiritualità cristiana. In primo luogo abbiano quotidianamente in mano la sacra Scrittura, affinché dalla lettura e dalla meditazione dei libri sacri imparino « la sovreminente scienza di Gesù Cristo » (Fil 3,8). Compiano le funzioni liturgiche, soprattutto il sacrosanto mistero dell'eucaristia, pregando secondo lo spirito della Chiesa col cuore e con le labbra, ed alimentino presso questa ricchissima fonte la propria vita spirituale. In tal modo, nutriti alla mensa della legge divina e del sacro altare, amino fraternamente le membra di Cristo; con spirito filiale circondino di riverenza e di affetto i pastori; sempre più intensamente vivano e sentano con la Chiesa e si mettano a completo servizio della sua missione.

La vita contemplativa

7. Gli istituti dediti interamente alla contemplazione, in modo tale che i loro membri si occupano unicamente di Dio nella solitudine e nel silenzio, i continua preghiera e intensa penitenza conservano sempre, pur nella urgente necessità di apostolato attivo, un posto eminente nel corpo mistico di Cristo in cui « nessun membro ha la stessa funzione » (Rm 12,4). Essi infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di lode; e producendo frutti abbondantissimi di santità, sono di onore e di esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una segreta fecondità apostolica. In tal modo costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di grazie celesti. Tuttavia il loro genere di vita sia riveduto secondo i principi e i criteri di aggiornamento sopra indicati, nel pieno rispetto della loro separazione dal mondo e degli esercizi propri della vita contemplativa.

La vita attiva

8. Vi sono nella Chiesa moltissimi istituti, clericali o laicali, dediti alle varie opere di apostolato. Essi hanno differenti doni secondo la grazia che è stata loro data: chi ha il dono del ministero, chi insegna, chi esorta, chi dispensa con liberalità, chi fa opere di misericordia con gioia (cfr. Rm 12,5-8) « Vi è varietà di doni, ma è lo stesso Spirito » (1 Cor 12,4). In questi istituti l'azione apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa della vita religiosa, in quanto costituisce un ministero sacro e un'opera di carità, che sono stati loro affidati dalla Chiesa e devono essere esercitati in suo nome. Perciò tutta la vita religiosa dei membri sia compenetrata di spirito apostolico, e tutta l'azione apostolica sia animata da spirito religioso. Affinché dunque i religiosi corrispondano in primo luogo alla loro vocazione che li chiama a seguire Cristo e servano Cristo nelle sue membra, bisogna che la loro azione apostolica si svolga in intima unione con lui. Con ciò viene alimentata la carità stessa verso Dio e verso gli uomini. Perciò detti istituti adattino convenientemente le loro osservanze e i loro usi alle esigenze dell'apostolato cui si dedicano. Siccome poi molteplici sono le forme di vita religiosa consacrata alle opere di apostolato, è necessario che l'aggiornamento tenga conto di questa diversità e che, nei vari istituti, la vita dei membri a servizio di Cristo sia sostentata con mezzi propri e rispondenti allo scopo.

La vita monastica e conventuale

9. Sia fedelmente conservata e sempre più rifulga nel suo genuino spirito, sia in Oriente che in Occidente, la veneranda istituzione della vita monastica che lungo il corso dei secoli si acquistò insigni benemerenze verso la Chiesa e la società. Ufficio principale dei monaci è quello di prestare umile e insieme nobile servizio alla divina maestà entro le mura del monastero, sia dedicandosi interamente al culto divino con una vita di nascondimento, sia assumendo qualche legittimo incarico di apostolato o di carità cristiana. Mantenendo pertanto la fisionomia caratteristica del proprio istituto, i monaci rinnovino le antiche tradizioni di beneficenza e le adattino agli odierni bisogni delle anime, in modo che i monasteri siano come altrettanti centri viventi di edificazione del popolo cristiano. Parimenti gli istituti religiosi, i quali per regola uniscono strettamente la vita apostolica all'ufficio corale e alle osservanze monastiche, armonizzino il loro modo di vivere con le esigenze del loro apostolato, in maniera tale da conservare fedelmente il loro genere di vita, essendo esso di grande vantaggio per la Chiesa.

La vita religiosa laicale

10. La vita religiosa laicale, tanto maschile quanto femminile, costituisce uno stato in sé completo di professione dei consigli evangelici. Perciò il sacro Concilio, che ha grande stima di esso poiché tanta utilità arreca all'attività pastorale della Chiesa nell'educazione della gioventù, nell'assistenza agli infermi e in altri ministeri, conferma i membri di tale forma di vita religiosa nella loro vocazione e li esorta ad adattare la loro vita alle odierne esigenze. Il sacro Concilio dichiara non esservi alcun impedimento a che nelle comunità religiose di fratelli, essendo fermamente mantenuto il carattere laico di questi istituti, per disposizione del capitolo generale alcuni membri ricevano gli ordini sacri, allo scopo di provvedere nelle proprie case alle necessità del servizio sacerdotale.

11. Gli istituti secolari, pur non essendo istituti religiosi, tuttavia comportano una vera e completa professione dei consigli evangelici nel mondo, riconosciuta come tale dalla Chiesa. Tale professione conferisce una consacrazione agli uomini e alle donne, ai laici e ai chierici che vivono nel mondo. Perciò essi anzitutto intendano darsi totalmente a Dio nella perfetta carità, e gli istituti stessi conservino la loro propria particolare fisionomia, cioè quella secolare, per essere in grado di esercitare efficacemente e dovunque il loro specifico apostolato nella vita secolare e come dal seno della vita secolare. Tuttavia sappiano che non potranno assolvere un compito così importante se i loro membri non riceveranno una tale formazione nelle cose divine e umane da diventare realmente nel mondo un lievito destinato a dare vigore e incremento al corpo di Cristo. I superiori perciò seriamente procurino di dare ai loro sudditi una istruzione specialmente spirituale e di sviluppare ulteriormente la loro formazione.

I tre voti religiosi:

a) castità

12. La castità « per il regno dei cieli » (Mt 19,12), quale viene professata dai religiosi, deve essere apprezzata come un insigne dono della grazia. Essa infatti rende libero in maniera speciale il cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor 7,32-35), cosi da accenderlo sempre più di carità verso Dio e verso tutti gli uomini; per conseguenza essa costituisce un segno particolare dei beni celesti, nonché un mezzo efficacissimo offerto ai religiosi per potere generosamente dedicarsi al servizio divino e alle opere di apostolato. In tal modo essi davanti a tutti i fedeli sono un richiamo di quella mirabile unione operata da Dio e che si manifesterà pienamente nel secolo futuro, mediante la quale la Chiesa ha Cristo come unico suo sposo.

Bisogna adunque che i religiosi, sforzandosi di mantener fede alla loro professione, credano nelle parole del Signore e, fidando nell'aiuto divino, non presumano delle loro forze, ma pratichino la mortificazione e la custodia dei sensi. E neppure trascurino i mezzi naturali che giovano alla sanità mentale e fisica. In tal modo essi non potranno essere influenzati dalle false teorie, che sostengono essere la continenza perfetta impossibile o nociva al perfezionamento dell'uomo; e, come per un istinto spirituale, sapranno respingere tutto ciò che può mettere in pericolo la castità. Inoltre ricordino tutti, specialmente i superiori, che la castità si potrà custodire più sicuramente se i religiosi sapranno praticare un vero amore fraterno nella vita comune.

Poiché l'osservanza della continenza perfetta tocca le inclinazioni più profonde della natura umana i candidati alla professione di castità non abbraccino questo stato, né vi siano ammessi, se non dopo una prova veramente sufficiente e dopo che sia stata da essi raggiunta una conveniente maturità psicologica ed affettiva. Essi non solo siano preavvertiti circa i pericoli ai quali va incontro la castità, ma devono essere educati in maniera tale da abbracciare il celibato consacrato a Dio integrandolo nello sviluppo della propria personalità.

b) povertà

13. La povertà volontariamente abbracciata per mettersi alla sequela di Cristo, di cui oggi specialmente essa è un segno molto apprezzato, sia coltivata diligentemente dai religiosi e, se sarà necessario, si trovino nuove forme per esprimerla. Per mezzo di essa si partecipa alla povertà di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di farci ricchi con la sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9; Mt 8,20). Per quanto riguarda la povertà religiosa, non basta dipendere dai superiori nell'uso dei beni, ma occorre che i religiosi siano poveri effettivamente e in spirito, avendo il loro tesoro in cielo (cfr. Mt 6,20). Nel loro ufficio sentano di obbedire alla comune legge del lavoro, e mentre in tal modo si procurano i mezzi necessari al loro sostentamento e alle loro opere, allontanino da sé ogni eccessiva preoccupazione e si affidino alla Provvidenza del Padre celeste (cfr. Mt 6,25).

Le congregazioni religiose nelle loro costituzioni possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali acquistati o da acquistarsi. Gli istituti stessi, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare in qualche modo una testimonianza collettiva della povertà, e volentieri destinino qualche parte dei loro beni alle altre necessità della Chiesa e al sostentamento dei poveri, che i religiosi tutti devono amare nelle viscere di Cristo (cfr. Mt 19,21; 25,34-46; Gc 2,15-16; 1 Gv 3,17). Le province e le altre case di istituti religiosi si scambino tra loro i beni temporali, in modo che le più fornite di mezzi aiutino le altre che soffrono la povertà. Quantunque gli istituti, salvo disposizioni contrarie di regole e costituzioni, abbiano diritto di possedere tutto ciò che è necessario al loro sostentamento e alle loro opere, tuttavia sono tenuti ad evitare ogni lusso, lucro eccessivo e accumulazione di beni.

c) obbedienza

14. I religiosi con la professione di obbedienza offrono a Dio la completa oblazione della propria volontà come sacrificio di se stessi, e per mezzo di esso in maniera più salda e sicura vengono uniti alla volontà salvifica di Dio. Pertanto, ad imitazione di Gesù Cristo, che venne per fare la volontà del Padre (cfr. Gv 4,34; 5,30; Eb 10,7; Sal 39,9), e « prendendo la forma di servo » (Fil 2,7), dai patimenti sofferti conobbe l'obbedienza (cfr. Eb 5,8), i religiosi, mossi dallo Spirito Santo, si sottomettono in spirito di fede ai superiori che sono i rappresentanti di Dio, e sotto la loro guida si pongono al servizio di tutti i fratelli in Cristo, come Cristo stesso per la sua sottomissione al Padre venne per servire i fratelli e diede la sua vita in riscatto per la moltitudine (cfr. Mt 20,28; Gv 10,14-18). Così essi si vincolano sempre più strettamente al servizio della Chiesa e si sforzano di raggiungere la misura della piena statura di Cristo (cfr. Ef 4,13).

Perciò i religiosi, in spirito di fede e di amore verso la volontà di Dio, secondo quanto prescrivono la regola e le costituzioni, prestino umile ossequio ai loro superiori col mettere a disposizione tanto le energie della mente e della volontà, quanto i doni di grazia e di natura, nella esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici loro assegnati, nella certezza di dare la propria collaborazione alla edificazione del corpo di Cristo secondo il piano di Dio. Così l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la conduce alla maturità, facendo crescere la libertà dei figli di Dio.

I superiori poi, dovendo un giorno rendere conto a Dio delle anime che sono state loro affidate (cfr. Eb 13,17), docili alla volontà di Dio nel compimento del loro ufficio, esercitino l'autorità in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama. Governino come figli di Dio quelli che sono loro sottomessi, con rispetto della persona umana e facendo sl che la loro soggezione sia volontaria. Per conseguenza concedano loro la dovuta libertà, specialmente per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza. Guidino i religiosi in maniera tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative, cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile. Perciò i superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano l'unione delle loro forze per il bene dell'istituto e della Chiesa, pur rimanendo ferma la loro autorità di decidere e di comandare ciò che si deve fare.

I capitoli e i consigli eseguiscano fedelmente i compiti che sono stati loro affidati nel governo, e tutti a loro modo siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i membri per il bene della intera comunità.

La vita comune

15. La vita in comune perseveri nella preghiera e nella comunione di uno stesso spirito, nutrita della dottrina del Vangelo, della santa liturgia e soprattutto dell'eucaristia (cfr. At 2,42), sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti era d'un cuore solo e di un'anima sola (cfr. At 4,32). I religiosi, come membri di Cristo, in fraterna comunanza di vita si prevengano gli uni gli altri nel rispetto scambievole (cfr. Rm 12,10), portando gli uni i pesi degli altri (cfr. Gal 6,2). Infatti con l'amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), la comunità come una famiglia unita nel nome del Signore gode della sua presenza (cfr. Mt 18,20). La carità è poi il compimento della legge (cfr. Rm 13,10) e vincolo di perfezione (cfr. Col 3,14), e per mezzo di essa noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita (cfr. 1 Gv 3,14). Anzi l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr. Gv 13,35; 17,21), e da essa promana grande energia per l'apostolato.

Allo scopo poi di rendere più intimo il vincolo di fraternità fra i religiosi, coloro che sono chiamati conversi, coadiutori o con altro nome, siano strettamente associati alla vita e alle opere della comunità. Se le circostanze non consigliano proprio di fare diversamente, bisogna far sì che negli istituti femminili si arrivi ad un'unica categoria di suore. In tal caso, si manterrà solamente tra le persone la diversità richiesta dalla distinzione delle varie opere a cui le suore o per speciale vocazione divina o per particolare attitudine sono destinate.

I monasteri e gli istituti maschili non del tutto laicali possono accettare, secondo la loro indole e a norma delle costituzioni, chierici e laici, in pari misura e con eguali diritti ed obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro.

La clausura femminile

16. La clausura papale per le monache di vita unicamente contemplativa rimanga in vigore, ma si aggiorni secondo le condizioni dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno più ragione di esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei monasteri stessi. Le altre monache invece, che per loro regola si dedicano alle opere esterne di apostolato, siano esenti dalla clausura papale, in modo da essere in grado di attendere meglio ai loro impegni di apostolato; rimanga in vigore tuttavia la clausura a norma delle loro costituzioni.

L'abito religioso

17. L'abito religioso, segno della consacrazione, sia semplice e modesto, povero e nello stesso tempo decoroso, come pure rispondente alle esigenze della salute e adatto sia ai tempi e ai luoghi, sia alle necessità dell'apostolato. Gli abiti dei religiosi e delle religiose che non concordano con queste norme, siano modificati.

L'aggiornamento e la formazione religiosa

18. L'aggiornamento degli istituti dipende in massima parte dalla formazione dei loro membri. Perciò gli stessi religiosi non chierici e le religiose non siano destinate alle opere di apostolato immediatamente dopo il noviziato, ma la loro formazione religiosa ed apostolica, dottrinale e tecnica, col conseguimento anche dei titoli specifici, si protragga convenientemente in apposite case.

Per evitare poi il pericolo che l'adattamento alle esigenze del nostro tempo sia solo esteriore o che siano impari al proprio compito coloro che per regola attendono all'apostolato esterno, i religiosi, secondo le capacità intellettuali e il carattere di ciascuno, siano convenientemente istruiti intorno alla mentalità e ai costumi della vita sociale odierna. Attraverso la fusione armonica dei vari elementi la formazione deve avvenire in maniera tale da contribuire all'unità di vita dei religiosi stessi.

Per tutta la vita poi i religiosi si adoperino a perfezionare diligentemente questa cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e i superiori, nella misura del possibile, procurino loro a questo scopo l'occasione opportuna, i mezzi e il tempo necessari. È pure dovere dei superiori provvedere alla scelta accurata e alla solida preparazione dei direttori, dei maestri spirituali e dei professori.

19. Nel fondare nuovi istituti si deve ben ponderare la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore. In modo speciale si abbia cura di promuovere e coltivare le forme di vita religiosa nelle Chiese di nuova fondazione, e in ciò si tenga conto del carattere e dei costumi degli abitanti, come pure delle condizioni di vita e delle consuetudini locali.

Le opere degli istituti

20. Gli istituti mantengano e svolgano fedelmente le opere proprie e, tenendo presente l'utilità della Chiesa universale e delle diocesi, adattino le opere stesse alle necessità dei tempi e dei luoghi, adoperando i mezzi opportuni e anche nuovi, e tralasciando invece quelle opere che oggi non corrispondono più allo spirito e alla vera natura dell'istituto. Si deve assolutamente conservare negli istituti religiosi lo spirito missionario, e, secondo la natura propria di ciascuno, adattarlo alle condizioni odierne in modo che sia resa più efficace la predicazione del Vangelo a tutte le genti.

Istituti e monasteri in decadenza

21. Agli istituti invece e ai monasteri che, dopo essere stato ascoltato il parere degli ordinari del luogo interessati, a giudizio della santa Sede non offrono fondata speranza che in seguito possano rifiorire, Si proibisca di ricevere ancora novizi in avvenire, e, se sarà possibile, siano uniti ad un altro istituto o monastero più fiorente che non differisca molto nelle finalità e nello spirito.

Le federazioni tra i religiosi

22. Gli istituti e i monasteri « sui iuris », secondo l'opportunità e con l'approvazione della santa Sede, promuovano tra di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso spirito, soprattutto se sono troppo esigui; oppure associazioni, se attendono alle stesse o a simili opere di apostolato.

23. Si devono favorire conferenze o consigli dei superiori maggiori eretti dalla santa Sede, i quali possono molto contribuire a far conseguire meglio il fine proprio dei singoli istituti, a promuovere una più efficace collaborazione per il bene della Chiesa, a distribuire più razionalmente gli operai dell'Evangelo in un determinato territorio, nonché a trattare le questioni che i religiosi hanno in comune e a stabilire una conveniente opera di coordinamento e di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono istituire anche per gli istituti secolari.

La scelta delle vocazioni

24. I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano seri sforzi, affinché per mezzo di vocazioni religiose, scelte in maniera conveniente ed accurata, la Chiesa riceva nuovi sviluppi in piena corrispondenza con le necessità del momento. Anche nella predicazione ordinaria si tratti più frequentemente dei consigli evangelici e della scelta dello stato religioso. I genitori, curando l'educazione cristiana dei figli, coltivino e custodiscano nei loro cuori la vocazione religiosa. Agli istituti poi è lecito, allo scopo di suscitare vocazioni, curare la propria propaganda e la ricerca dei candidati, purché ciò avvenga con la dovuta prudenza e nell'osservanza delle norme stabilite dalla santa Sede e dall'ordinario del luogo. Ricordino tuttavia i religiosi che l'esempio della propria vita costituisce la migliore raccomandazione del proprio istituto ed il migliore invito ad abbracciare lo stato religioso.

Conclusione

25. Gli istituti per i quali sono state emanate queste norme di aggiornamento corrispondano prontamente alla loro divina vocazione e al compito che oggi devono assolvere nella Chiesa. Il sacro Concilio infatti molto apprezza il loro genere di vista casta, povera e obbediente, di cui Cristo stesso è il modello, e ripone ferma speranza nella loro così feconda opera, sia nascosta che conosciuta da tutti. Tutti i religiosi perciò, animati da fede integra, da carità verso Dio e il prossimo, dall'amore alla croce e dalla speranza nella futura gloria, diffondano in tutto il mondo la buona novella di Cristo, in modo che la loro testimonianza sia visibile a tutti e sia glorificato il Padre nostro che è nei cieli (cfr. Mt 5,16). Così, per l'intercessione della dolcissima vergine Maria madre di Dio, « la cui vita è modello per tutti » essi progrediranno (1) ogni giorno più ed apporteranno frutti di salvezza sempre più abbondanti.

Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto è stato così sinodalmente deciso comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.

Roma, presso San Pietro 28 ottobre 1965.

Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica

Seguono le firme dei Padri.


Firme dei Padri

Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica

† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis GAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.

Ego PETRUS titulo S. Laurentii in Lucina Presbyter Cardinalis CIRIACI.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.

† Ego IACOBUS titulo S. Mariae in Transpontina Presbyter Cardinalis LERCARO, Archiepiscopus Bononiensis.

† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.

† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.

† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.

† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.

† Ego VALERIANUS titulo S. Mariae in Via Lata Presbyter Cardinalis GRACIAS, Archiepiscopus Bombayensis.

† Ego IOANNES titulo S. Marci Presbyter Cardinalis URBANI, Patriarcha Venetiarum.

Ego PAULUS titulo S. Mariae in Vallicella Presbyter Cardinalis GIOBBE, S. R. E. Datarius.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Honuphrii in Ianiculo Presbyter Cardinalis GARIBI Y RIVERA, Archiepiscopus Guadalajarensis.

† Ego ANTONIUS MARIA titulo S Chrysogoni Presbyter Cardinalis BARBIERI, Archiepiscopus Montisvidei.

Ego CAROLUS titulo S. Agnetis extra moenia Presbyter Cardinalis CONFALONIERI.

† Ego PAULUS titulo Ss. Quirici et Iulittae Presbyter Cardinalis RICHAUD, Archiepiscopus Burdigalensis.

† Ego IOSEPHUS M. titulo Ss. Viti, Modesti et Crescentiae Presbyter Cardinalis BUENO Y MONREAL, Archiepiscopus Hispalensis.

† Ego FRANCISCUS titulo S. Eusebii Presbyter Cardinalis KÖNIG, Archiepiscopus Vindobonensis.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.

† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus Pragensis.

† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.

† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.

† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.

† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.

† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.

† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in Via Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.

† Ego IOANNES titulo S. Silvestri in Capite Presbyter Cardinalis HEENAN, Archiepiscopus Vestmonasteriensis, Primas Angliae.

† Ego IOANNES titulo Ssmae Trinitatis in Monte Pincio Presbyter Cardinalis VILLOT, Archiepiscopus Lugdunensis et Viennensis, Primas Galliae.

† Ego PAULUS titulo S. Camilli de Lellis ad Hortos Sallustianos Presbyter Cardinalis ZOUNGRANA, Archiepiscopus Uagaduguensis.

† Ego LAURENTIUS I. titulo S. Clementis Presbyter Cardinalis SHEHAN, Archiepiscopus Baltimorensis.

† Ego HENRICUS titulo S. Agathae in Urbe Presbyter Cardinalis DANTE.

Ego CAESAR titulo D.nae N.ae a Sacro Corde in Circo Agonali Presbyter Cardinalis ZERBA.

† Ego AGNELLUS titulo Praecelsae Dei Matris Presbyter Cardinalis ROSSI, Archiepiscopus S. Pauli in Brasilia.

† Ego IOANNES titulo S. Martini in Montibus Presbyter Cardinalis COLOMBO, Archiepiscopus Mediolanensis.

† Ego GUILLELMUS titulo S. Patricii ad Villam Ludovisi Presbyter Cardinalis CONWAY, Archiepiscopus Armachanus, totius Hiberniae Primas.

† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.

† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.

† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.

† Ego HUMBERTUS MALCHIODI, Archiepiscopus Episcopus Placentinus.

Sequuntur ceterae subsignationes.

Ita est.

† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius


NOTE

(1) S. AMBROGIO, De Virginitate, l. II, c. II, n. 15.

 
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