Premesse
1159. La Chiesa ha sempre curato con particolare diligenza le cose che in
qualche modo hanno relazione con il culto, perché fossero degne,
decorose e belle e, una volta benedette, venissero impiegate soltanto
per le sacre celebrazioni e in nessun modo per l'uso comune. Una
consuetudine che la Chiesa intende conservare. Per questo le cose
destinate con la benedizione al culto divino vanno trattate da tutti con
la dovuta reverenza e non devono essere impiegate per un uso improprio o
in azioni non liturgiche.
1160. Tutti gli arredi, eccetto
l'altare, che rientrano nello svolgimento della celebrazione liturgica e
che sono già collocati al loro posto al momento della dedicazione o
della benedizione della chiesa, giustamente si considerano anch'essi
benedetti. Se però qualcuno di tali arredi — per esempio la cattedra episcopale nella chiesa cattedrale, la sede
presidenziale, l'ambone per la proclamazione della parola di Dio, il
tabernacolo eucaristico per la reposizione del Santissimo Sacramento, la
sede per la celebrazione del sacramento della Penitenza, o altri
destinati o eretti per l'uso liturgico o la pietà cristiana — entrassero in uso per prima volta o venissero ristrutturati, si può
opportunamente predisporre un'apposita celebrazione per attirare su di
essi l'attenzione dei fedeli e sottolinearne l'importanza.
1161. Per la
costruzione e l'armonica collocazione di queste parti nell'ambito della
chiesa, si osservino da tutti con diligenza i principi e le norme
fissate dai libri liturgici.
1162. Alcune benedizioni, come la
benedizione in occasione dell'esposizione della Croce o delle immagini
alla pubblica venerazione, per l'inaugurazione di una campana, di un
organo o della porta della chiesa, o anche per l'erezione delle stazioni
della Via Crucis, data la loro importanza nella vita della Comunità
ecclesiale, di norma sono compiute dal vescovo o dal sacerdote rettore
della chiesa. Tuttavia in particolari circostanze e in assenza di un
sacerdote, possono essere affidate a un diacono.
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