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RITO DEL BATTESIMO DEI BAMBINI |
IL
BATTESIMO DEI BAMBINI INTRODUZIONE I. IMPORTANZA DEL BATTESIMO DEI BAMBINI 1.
Con il termine «bambini» si intendono coloro che non sono ancora
giunti all'età di ragione, e quindi non sono in grado di avere né di
professare personalmente la fede. 2.
La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e di
battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non solo agli
adulti, ma anche ai bambini. In forza della parola del Signore: «Se uno
non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno
di Dio»1, la Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non
debbano essere privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati
nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli
altri presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la
società universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa Madre, che tutta
intera genera tutti e ciascuno2. 3.
Per attuare pienamente la realtà del sacramento, è necessario che i
bambini siano in seguito educati nella fede in cui sono stati
battezzati: il sacramento già ricevuto costituirà il fondamento di
questo impegno. L'educazione
cristiana è un diritto dei bambini; essa tende a guidarli gradualmente
a conoscere il disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare
personalmente la fede nella quale sono stati battezzati. ______________ 1)
Gv 3,5. 2)
S. agostino, Epist. 98,5: PL 33,362. II. UFFICI E MINISTERI NELLA
4.
Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, presente nella comunità locale, ha
un compito importante nel Battesimo dei bambini, non meno che in quello
degli adulti. Il bambino, infatti, sia prima che dopo la celebrazione
del sacramento, ha diritto all'amore e all'aiuto della comunità (cf «Introduzione
generale», n. 7).
5.
Rientra nell'ordine stesso delle cose che il compito e l'ufficio dei
genitori nel Battesimo dei bambini abbia la preminenza rispetto a quello
dei padrini.
6.
Ogni neonato avrà un padrino o una madrina; potrà anche avere un
padrino e una madrina: entrambi sono indicati nel rito con il nome di «padrini». 7.
Oltre a quanto è stato detto nell'Introduzione generale sul ministro
ordinario (nn. 11-15), si noti quanto segue:
III. TEMPO E LUOGO PER IL BATTESIMO DEI
BAMBINI 8.
Nel fissare la data del Battesimo, si tenga conto anzitutto del bene
spirituale del bambino, perché non resti privo del beneficio del
sacramento; poi delle condizioni di salute della madre, affinché possa
essere presente di persona; si tenga conto infine - salvo il bene
preminente del bambino - delle esigenze pastorali, e cioè del tempo
indispensabile per preparare i genitori e disporre la celebrazione in
modo che appaia chiaramente il significato e la natura del rito. Pertanto:
9.
Per meglio porre in luce il carattere pasquale del Battesimo, si
raccomanda di celebrarlo durante la Veglia pasquale o in domenica,
giorno in cui la Chiesa commemora la risurrezione del Signore.
10.
Il Battesimo sia normalmente celebrato nella chiesa parrocchiale,
nella quale non deve mancare il fonte battesimale; così appare più
chiaramente che il Battesimo è il sacramento della tede della Chiesa e
della incorporazione al popolo di Dio. 11.
Spetta all'ordinario del luogo, udito il parroco del luogo,
permettere o disporre che vi sia il fonte battesimale anche in altra
chiesa o oratorio entro il territorio della stessa parrocchia. Spetta di
norma al parroco celebrare il Battesimo anche in queste sedi.
12.
Tolto il caso di necessità, non si celebri il Battesimo in case
private, a meno che l'Ordinario del luogo per gravi motivi non l'abbia
permesso. 13.
Nelle cliniche - a meno che il vescovo non abbia preso la
disposizione di cui al n. 11 - non si celebri il Battesimo se non in
caso di necessità o per altra ragione pastorale davvero impellente.
Sempre però si avverta il parroco e si curi un'adeguata preparazione
dei genitori. 14.
Mentre si celebra la liturgia della Parola, è opportuno che i
bambini vengano portati in luogo separato e affidati ad altre donne, per
consentire alle mamme e alle madrine di partecipare alla liturgia della
Parola. IV. STRUTTURA DEL RITO a) Rito celebrato dal
ministro ordinario 15.
Salvo il caso di pericolo di morte, il celebrante compia sempre il
rito nella sua integrità, come è qui descritto. 16.
Il rito ha inizio con l'accoglienza
dei bambini; essa è segno della volontà che hanno i genitori e i
padrini, e dell'intenzione che ha la Chiesa di celebrare il Battesimo:
espressione di tutto questo è il segno di croce, che il celebrante e i
genitori tracciano sulla fronte dei bambini. 17.
La celebrazione della Parola, premessa
all'azione sacramentale, ha lo scopo di risvegliare la fede dei
genitori, dei padrini e di tutti i presenti, e d'impetrare con la
preghiera comune i frutti del sacramento.
18.
La celebrazione del sacramento 1.
Si prepara: a) con la solenne preghiera del celebrante: invocando Dio e
ricordando il suo disegno di salvezza, egli benedice l'acqua battesimale
o fa memoria della benedizione già avvenuta; b) con la rinuncia a
satana da parte dei genitori e dei padrini e con la professione di fede,
alla quale segue prima l'adesione del celebrante e della comunità poi
un'ulteriore domanda rivolta ai genitori e ai padrini;
19.
Infine si va all'altare, per indicare la futura partecipazione
all'Eucaristia, e dopo una monizione del celebrante, si dice la
preghiera del Signore (Padre
nostro), con la quale i figli invocano il Padre che sta nei cicli. Poi
il celebrante benedice le mamme, i papa e i presenti, perché su tutti
si effonda la grazia del Signore. b) Rito in forma breve 20.
Il Rituale
Romano descrive qui il rito che i catechisti3 devono usare in
territorio di missione. 21.
Il rito in forma breve, per un bambino in pericolo di morte, quando
manca il ministro ordinario, presenta un duplice schema: 1.
nell'imminenza della morte, e cioè quando il tempo urge e la morte
incombe, il ministro4, tralasciando tutto il resto, ______________ 3)
Cf SG 68. 4)
Cf «L'iniziazione cristiana», n. 16. infonde
l'acqua sul capo del bambino e intanto pronuncia la formula consueta5.
L'acqua può anche non essere benedetta, purché sia naturale.
Nel
caso che i presenti non fossero in grado di compiere questo rito, chi
battezza, dopo aver recitato ad alta voce il Simbolo della fede, infonda
l'acqua secondo il rito previsto al momento della morte. 22.
Anche il sacerdote o il diacono, se incombe il pericolo di morte,
possono usare, se necessario, il rito più breve. Il parroco o altro
sacerdote che abbia le stesse facoltà, se può disporre del sacro
crisma e se c'è tempo sufficiente, non manchi di conferire dopo il
Battesimo la Confermazione, omettendo nel caso la crismazione
post-battesimale. V. POSSIBILI ADATTAMENTI DI COMPETENZA
DELLE CONFERENZE EPISCOPALI E DEI VESCOVI 23-24.
La Conferenza Episcopale Italiana
adotta integralmente il nuovo «Rito del Battesimo», e di conseguenza
non ritiene per ora opportuno stabilire particolari adattamenti nel rito
stesso. 25.
Può avvenire che i genitori non siano ancora sufficientemente
preparati alla celebrazione del Battesimo, oppure chiedano che i loro
bambini siano battezzati, anche se poi non riceveranno una educazione
cristiana; anzi correranno il pericolo di perdere la fede. Non è
sufficiente in questi casi che nello svolgimento del rito i genitori
siano esortati e interrogati sulla fede. Di conseguenza le Conferenze
Episcopali regionali possono, in aiuto ai parroci, emanare disposizioni
pastorali, per fissare un più lungo periodo di preparazione al
sacramento. ______________ 5) Cf ibid. n.23. 26.
Il Rituale Romano accenna qui a
modalità di competenza dei singoli Vescovi nel caso del battesimo
conferito da un catechista. VI. ADATTAMENTI CHE SPETTANO AL
MINISTRO 27.
Nelle riunioni preparatorie per i genitori dei battezzandi, è
importante che la catechesi del Battesimo si basi sulle preghiere e sui
riti. A questo scopo saranno molto utili i vari elementi, previsti nel
rito per la celebrazione della parola di Dio. 28-30.
Sono qui indicate le norme per la
celebrazione del battesimo nella Veglia pasquale e durante la Messa.
Tali norme sono riportate più avanti («Rito», nn. 165-168 e
169-172). 31.
A norma del n. 34 dell'Introduzione generale (p. 24), spetta al ministro
ricorrere ad alcuni adattamenti suggeriti dalle circostanze, e cioè:
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