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DECRETO
CHRISTUS
DOMINUS
SULL'UFFICIO PASTORALE DEI VESCOVI
PROEMIO
1. Cristo Signore, Figlio di Dio vivo, è
venuto per salvare il suo popolo dai peccati e per santificare tutti gli uomini;
com'egli era stato mandato dal Padre, così mandò i suoi apostoli e li santificò
dando loro lo Spirito Santo, affinché, a loro volta, glorificassero il Padre
sopra la terra e salvassero gli uomini, « per l'edificazione del suo corpo » (Ef
4,12), che è la Chiesa.
Il papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo
2. In questa Chiesa di Cristo, il sommo
Pontefice, come successore di Pietro, a cui Cristo affidò la missione di
pascere le sue pecore ed i suoi agnelli, è per divina istituzione rivestito di
una potestà suprema, piena, immediata, universale, a bene delle anime. Egli
perciò, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia
il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole Chiese,
detiene la suprema potestà ordinaria su tutte le Chiese.
Anche i vescovi, posti dallo Spirito Santo,
succedono agli apostoli come pastori delle anime e, insieme col sommo Pontefice
e sotto la sua autorità hanno la missione di perpetuare l'opera di Cristo,
pastore eterno. Infatti Cristo diede agli apostoli ed ai loro successori il
mandato e la potestà di ammaestrare tutte le genti, di santificare gli uomini
nella verità e di guidarli. Perciò i vescovi, per virtù dello Spirito Santo
che è stato loro dato, sono divenuti veri ed autentici maestri della fede,
pontefici e pastori.
3. I vescovi, partecipi della sollecitudine
per tutte le Chiese, esercitano il loro ufficio episcopale, ricevuto per mezzo
della loro consacrazione episcopale, in comunione e sotto l'autorità del sommo
Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero ed il governo pastorale,
uniti tutti in un collegio o corpo, rispetto a tutta la Chiesa di Dio. I singoli
vescovi esercitano tale ministero nei riguardi della porzione del gregge del
Signore che è stata loro assegnata, avendo ciascuno cura della Chiesa
particolare affidatagli. Talvolta però alcuni vescovi possono congiuntamente
provvedere ad alcune necessità comuni a diverse Chiese. Pertanto questo santo
Concilio, considerate le condizioni dell'umana società, che ai nostri giorni
sono in piena evoluzione volendo determinare i doveri pastorali dei vescovi in
maniera più particolareggiata, impartisce le seguenti disposizioni.
CAPITOLO I
I VESCOVI E LA CHIESA UNIVERSALE
I. La posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa
universale
Il collegio episcopale
4. I vescovi, in virtù della loro
sacramentale consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del
collegio, sono costituiti membri del corpo episcopale. « L'ordine dei vescovi,
che succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, ed
è anzi l'ininterrotto prolungamento del corpo apostolico nel tempo, insieme col
romano Pontefice, suo capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà
sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il
consenso del romano Pontefice ». Tale potestà invero « si esercita in modo
solenne nel Concilio ecumenico» perciò questo santo Sinodo dichiara che tutti
i vescovi, che siano membri del collegio episcopale, hanno il diritto di
intervenire al Concilio ecumenico. « La stessa potestà collegiale può essere
esercitata, insieme col papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo,
purché il capo del collegio li inviti ad una azione collegiale, o almeno
approvi o liberamente accetti un'azione unitaria dei vescovi sparsi nel mondo,
in modo che diventi un vero atto collegiale ».
Il Sinodo
5. Una più efficace collaborazione al
supremo pastore della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso romano
Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i vescovi scelti da diverse regioni del
mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei vescovi. Tale
Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, è un segno che tutti i
vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa
universale.
I vescovi partecipano della sollecitudine per tutta la
Chiesa
6. I vescovi, come legittimi successori degli
apostoli e membri del collegio episcopale, sappiano essere sempre tra loro uniti
e dimostrarsi solleciti di tutte le Chiese; per divina disposizione e comando
del l'ufficio apostolico, ognuno di essi, insieme con gli altri vescovi, è
infatti in certo qual modo responsabile della Chiesa. In modo particolare si
dimostri no solleciti di quelle parti del mondo dove la parola di Dio non è
ancora stata annunziata, o dove, a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i
fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi
di perdere la fede stessa.
Si adoperino perciò a che i fedeli
sostengano promuovano con ardore le opere di evangelizzazione e di apostolato.
Cerchino inoltre di preparare degni sacerdoti, come anche degli ausiliari,
religiosi e laici non solo per le missioni, ma anche per le regioni che hanno
scarsezza di clero. Facciano ogni possibile sforzo, perché alcuni dei loro
sacerdoti si rechino in terra di missione o nelle diocesi predette ad
esercitarvi il sacro ministero, per tutta la loro vita o al meno per un
determinato periodo di tempo.
Ricordino i vescovi che anche nell'uso dei
beni ecclesiastici devono essere tenute presenti le necessità non solo delle
loro diocesi, ma anche di quelle di altre Chiese particolari, perché anche
queste sono parti dell'unica Chiesa di Cristo. Ed infine rivolgano le loro cure,
secondo le loro possibilità, ad alleviare le calamità da cui altre diocesi o
altre regioni sono afflitte.
Ricordare i vescovi perseguitati
7. Soprattutto i vescovi circondino col loro
fraterno affetto e con la loro attiva premura quegli altri vescovi che, a motivo
della loro fedeltà a Cristo, sono fatti bersaglio di calunnie e di
persecuzioni, giacciono in carcere o sono impediti dall'esercitare il loro
ministero. Mirino così, con la preghiera e con l'opera, a lenire e mitigare i
dolori dei loro confratelli.
II. I vescovi e la santa Sede
I vescovi nelle loro diocesi
8. a) Ai vescovi, quali successori degli
apostoli, nelle diocesi loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria,
propria e immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero
pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano Pontefice
di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data
facoltà di dispensare in casi particolari da una legge generale della Chiesa i
fedeli sui quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni
qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che la
suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva in proposito.
I dicasteri della curia romana
9. Nell'esercizio della sua suprema, piena ed
immediata potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei
dicasteri della curia romana, che perciò compiono il loro lavoro nel suo nome e
nella sua autorità, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori.
Tuttavia i Padri del santo Concilio esprimono
il desiderio che questi dicasteri, i quali hanno finora reso senza dubbio un
prezioso aiuto al romano Pontefice ed ai pastori della Chiesa, vengano
riorganizzati in modo nuovo e conforme alle necessità dei tempi, dei paesi e
dei riti, specialmente per quanto riguarda il loro numero, il loro nome, le loro
competenze, i loro metodi di lavoro ed il coordinamento delle loro attività.
Come pure desiderano che, in considerazione del ministero pastorale dei vescovi,
sia più esattamente definito l'ufficio dei legati del romano Pontefice.
10. Poiché questi dicasteri sono stati
costituiti per il bene della Chiesa universale, si esprime parimenti il
desiderio che i loro membri, il loro personale e i loro consultori, come pure i
legati del romano Pontefice, nei limiti del possibile, siano in più larga
misura scelti dalle diverse regioni della Chiesa. Così gli uffici, ossia gli
organi centrali della Chiesa cattolica, presenteranno un carattere veramente
universale.
Viene altresì auspicato che tra i membri dei
dicasteri siano annoverati anche alcuni vescovi, specialmente diocesani, che
possano in modo più compiuto rappresentare al sommo Pontefice la mentalità, i
desideri e le necessità di tutte le Chiese. Da ultimo i Padri conciliari
stimano che sia molto utile che i sacri dicasteri chiedano, più che in passato,
il parere di laici che si distinguano per virtù, dottrina ed esperienza,
affinché anch'essi svolgano nella vita della Chiesa il ruolo che loro conviene.
CAPITOLO II
I VESCOVI E LE CHIESE PARTICOLARI O DIOCESI
I. I vescovi diocesani
La diocesi e il vescovo
11. La diocesi è una porzione del popolo di
Dio affidata alle cure pastorali del vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in
modo che, aderendo al suo pastore, e da questi radunata nello Spirito Santo per
mezzo del Vangelo e della eucaristia, costituisca una Chiesa particolare nella
quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e postolica.
I singoli vescovi, ai quali è affidata la cura di una Chiesa particolare, sotto
l'autorità del sommo Pontefice, pascono nel nome del Signore come pastori
propri, ordinari ed immediati le loro pecorelle ed esercitano a loro vantaggio
l'ufficio di insegnare, di santificare e di reggere. Essi però devono
riconoscere i diritti che legittimamente competono sia ai patriarchi, sia alle
altre autorità gerarchiche.
I vescovi devono svolgere il loro ufficio
apostolico come testimoni di Cristo al cospetto di tutti gli uomini,
interessandosi non solo di coloro che già seguono il Principe dei pastori, ma
dedicandosi anche con tutta l'anima a coloro che in qualsiasi maniera si sono
allontanati dalla via della verità, oppure ignorano ancora il Vangelo di Cristo
e la sua misericordia salvifica; così agiranno, fino a quando tutti quanti
cammineranno « in ogni bontà, giustizia e verità » (Ef 5,9).
Il ministero di evangelizzare il popolo di Dio
12. Nell'esercizio del loro ministero di
insegnare annunzino agli uomini il Vangelo di Cristo, che uno dei principali
doveri dei vescovi e ciò faccia no, nella forza dello Spirito, invitando gli
uomini al la fede o confermandoli nella fede viva. Propongano loro il mistero
integrale di Cristo, ossia quelle verità che non si possono ignorare senza
ignorare Cristo stesso; e additino contemporaneamente alle anime la via da Dio
rivelata, che conduce gli uomini alla glorificazione del Signore e con ciò alla
loro eterna felicità.
Mostrino inoltre che, nei disegni di Dio, le
stesse cose terrene e le umane istituzioni sono ordinate alla salvezza degli
uomini e possono di conseguenza non poco contribuire all'edificazione del Corpo
di Cristo.
Insegnino pertanto quanto grande è, secondo
la dottrina della Chiesa, il valore della persona umana, della sua libertà e
della stessa vita fisica; il valore della famiglia, della sua unità e stabilità,
della procreazione ed educazione della prole; il valore della società civile,
con le sue leggi e con le varie professioni in essa esistenti; il valore del
lavoro e del riposo, delle arti e della tecnica; il valore della povertà e
dell'abbondanza dei beni materiali. E da ultimo espongano come debbano essere
risolti i gravissimi problemi sollevati dal possesso dei beni materiali, dal
loro sviluppo e dalla loro giusta distribuzione, dalla pace e dalla guerra, e
dalla fraterna convivenza di tutti i popoli.
13. I vescovi devono esporre la dottrina
cristiana in modo consono alle necessità del tempo in cui viviamo: in un modo,
cioè, che risponda alle difficoltà ed ai problemi, dai quali sono assillati ed
angustiati gli uomini d'oggi. Inoltre non solo devono difenderla in prima
persona, ma devono stimolare anche i fedeli a fare altrettanto ed a propagarla.
Propongano poi tale insegnamento in maniera da dimostrare la materna
sollecitudine della Chiesa verso tutti gli uomini, sia fedeli sia non fedeli; e
concordino una particolare attenzione ai più poveri e ai più deboli, memori
che a questi sono stati mandati dal Signore ad annunziare il Vangelo.
E poiché la Chiesa non può non stabilire un
colloquio con l'umana società in seno alla quale vive, incombe in primo luogo
ai vescovi il dovere di andare agli uomini e di sollecitare e promuovere un
dialogo con essi. Ma perché in questi dialoghi di salvezza la verità vada
sempre unita con la carità, e l'intelligenza con l'amore, è necessario non
solo che essi si svolgano con chiarezza di linguaggio, con umiltà e con
mitezza, ma anche che in essi ad un doverosa prudenza si accompagni una
vicendevole fiducia; perché tale fiducia, favorendo l'amicizia, è destinata ad
unire gli animi.
Per la diffusione della dottrina cristiana,
ricorrano ai mezzi che oggi sono a disposizione: in primo luogo alla
predicazione ed alla istruzione catechistica, che hanno sempre una capitale
importanza; poi alla esposizione della stessa dottrina nelle scuole, nelle
università, mediante conferenze e riunioni di ogni specie; infine a pubbliche
dichiarazioni, in occasione di qualche speciale avvenimento, fatte per mezzo
della stampa e dei vari mezzi di comunicazione sociale, dei quali è
assolutamente opportuno servirsi per annunziare il Vangelo di Cristo.
14. Vigilino affinché con premuroso zelo,
non solo ai fanciulli ed ai giovani, ma anche agli adulti sia insegnato il
catechismo, che ha lo scopo di ravvivare tra gli uomini la fede e di renderla
cosciente e attiva, per mezzo di un'opportuna istruzione. Abbiano cura che
questo insegnamento sia fatto secondo un ordine ed un metodo che si addica,
oltre che alla materia di cui si tratta, alla mentalità, alle capacità, all'età
e alle condizioni di vita degli uditori, e sia basato sulla sacra Scrittura,
sulla tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa. Si
adoperino inoltre perché i catechisti siano convenientemente preparati al loro
compito, conoscano di conseguenza a fondo la dottrina della Chiesa e apprendano
in teoria ed in pratica le leggi della psicologia e le materie pedagogiche.
Abbiano anche cura di ripristinare o meglio adattare ai nostri tempi l'istituto
dei catecumeni adulti.
Il ministero di santificare il popolo di Dio
15. Nell'esercizio del loro ministero di
santificazione, i vescovi si ricordino bene di essere stati scelti di mezzo agli
uomini e di essere stati investiti della loro dignità per gli uomini in tutto
ciò che si riferisce a Dio, affinché offrano doni e sacrifici per i peccati.
Infatti i vescovi hanno la pienezza del sacramento dell'ordine; e da loro
dipendono, nell'esercizio della loro potestà, sia i presbiteri, che sono stati
anch'essi consacrati veri sacerdoti del Nuovo Testamento perché siano prudenti
cooperatori dell'ordine episcopale, sia i diaconi, che in unione col vescovo ed
al servizio del suo presbiterio sono destinati al ministero del popolo di Dio. I
vescovi perciò sono i principali dispensatori dei misteri di Dio e nello stesso
tempo organizzatori, promotori e custodi della vita liturgica nella Chiesa loro
affidata.
Mettano perciò in opera ogni loro sforzo,
perché i fedeli, per mezzo della eucaristia, conoscano sempre più
profondamente e vivano il mistero pasquale, per formare un corpo più
intimamente compatto, nell'unità della carità di Cristo. «Perseveranti nella
preghiera e nel ministero della parola » (At 6,4) pongano ogni loro impegno,
perché tutti quelli cl sono affidati alle loro cure siano concordi nel
preghiera e perché, ricevendo i sacramenti, crescano nella grazia e siano
fedeli testimoni del Signore.
Nella loro qualità di maestri di perfezione
si studino di fare avanzare nella via della santità i loro sacerdoti, i
religiosi e i laici, secondo la particolare vocazione di ciascuno ricordino
tuttavia di esse tenuti a dare essi per primi esempio di santità, nella carità,
nell'umiltà e nella semplicità della vita. Conducano le Chiese loro affidate a
tal punto di santi che in esse siano pienamente manifestati i sentimenti della
Chiesa universale di Cristo. Di conseguenza cerchino di incrementare più che
sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle
missionarie.
Il ministero di guidare il popolo di Dio
16. Nell'esercizio del loro ufficio di padri
e di pastori, i vescovi si comportino in mezzo ai loro fedeli come coloro che
servono come buoni pastori che conoscono le loro pecorelle e sono da esse
conosciuti, come veri padri che eccellono per il loro spirito di carità e di
zelo verso tutti e la cui autorità ricevuta da Dio incontra un'adesione unanime
e riconoscente. Raccolgano intorno a sé l'intera famiglia del loro gregge e
diano ad essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro doveri, vivano
ed operino in comunione di carità.
Per raggiungere simile intento i vescovi «disposti
a qualsiasi opera buona» (2 Tm 2,21), e «sopportando tutto per amore degli
eletti» (2 Tm 2,10), orientino la loro vita in modo che sia atta a rispondere
alle esigenze dei nostri tempi.
Trattino sempre con particolare carità i
sacerdoti, perché essi si assumono una parte dei loro ministeri e delle loro
preoccupazioni, e vi si consacrano nella vita quotidiana con tanto zelo. Li
considerino come figli ed amici e perciò siano disposti ad ascoltarli e a
trattarli con fiducia e benevolenza, allo scopo di incrementare l'attività
pastorale in tutta la diocesi.
Dimostrino il più premuroso interessamento
per le loro condizioni spirituali, intellettuali e materiali, affinché essi,
con una vita santa e pia, possano esercitare il loro ministero fedelmente e
fruttuosamente. A tale scopo favoriscano istituzioni e organizzino particolari
convegni nei quali i sacerdoti di tanto in tanto possano riunirsi, sia per la
rinnovazione della loro vita in corsi più lunghi di esercizi spirituali, sia
per l'approfondimento delle scienze ecclesiastiche, e specialmente della sacra
Scrittura e della teologia, dei problemi sociali di maggiore importanza e dei
nuovi metodi dell'attività pastorale. Seguano con misericordia attiva quei
sacerdoti che, per qualsiasi ragione, si trovano in pericolo, o sono in qualche
modo venuti meno ai loro doveri.
Per essere in grado di meglio provvedere al
bene dei fedeli, secondo il bisogno di ciascuno, i vescovi cerchino di conoscere
a fondo le loro necessità e le condizioni sociali nelle quali vivono,
ricorrendo, tale scopo, a tutti i mezzi opportuni, e specialmente alle indagini
sociologiche. Si dimostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi età,
condizione, nazionalità siano essi del paese, o di passaggio, o stranieri.
Nell'esercizio di questa attività pastorale, rispettino compiti spettanti ai
loro fedeli nelle cose di Chiesa, riconoscendo loro anche il dovere ed il
diritto di collaborare attivamente all'edificazione del corpo mistico di Cristo.
Amino i fratelli separati e raccomandino ai
lo fedeli di trattarli con grande umanità e carità, favorendo così
l'ecumenismo, inteso nel senso insegnato dalla Chiesa. Estendano il loro zelo
anche ai non battezzati, affinché pure ad essi si manifesti la carità di
Cristo, di cui i vescovi sono testimoni davanti a tutti.
Varie attività nell'apostolato
17. Si sviluppino le varie forme di
apostolato. In tutta la diocesi e nei settori particolari queste opere di
apostolato siano opportunamente coordinate ed intimamente unite tra di loro,
sotto la guida del ve scovo. Grazie a ciò tutte le iniziative ed attività d,
carattere catechistico, missionario, caritativo, socia le, familiare,
scolastico, ed ogni altro lavoro mirante a fini pastorali, saranno ricondotte a
un'azione con corde, dalla quale sia resa ancor più palese l'unità della
diocesi.
Si inculchi insistentemente che tutti i
fedeli, secondo la loro condizione e capacità, hanno il dovere di fare
dell'apostolato; si raccomandi loro di partecipare e di sostenere le varie opere
dell'apostolato dei laici, e specialmente l'Azione cattolica. Inoltre si
incrementino e si favoriscano le associazioni che direttamente o indirettamente
si propongono fini soprannaturali: ossia la ricerca di una vita più perfetta, o
la propagazione del Vangelo di Cristo tra tutti gli uomini, o la diffusione
della dottrina cristiana e lo sviluppo del culto pubblico, o scopi sociali, o il
compimento di opere di pietà e di carità.
Tali forme di apostolato devono essere
adattate alle necessità dei nostri giorni, tenendo presenti le varie esigenze
degli uomini: non solo spirituali e morali, ma anche quelle sociali,
demografiche ed economiche. E per raggiungere efficacemente ed utilmente tale
scopo, si potrà trarre un notevolissimo vantaggio dalle indagini sociali e
religiose, eseguite per mezzo degli uffici di sociologia pastorale, che sono da
raccomandare con ogni premura.
18. Si abbia un particolare interessamento
per quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono godere
dell'ordinario ministero dei parroci o sono privi di qualsiasi assistenza: tali
sono i moltissimi emigranti, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a
trasporti aerei, i nomadi, ed altre simili categorie. Si adottino anche
convenienti sistemi di assistenza spirituale per i turisti.
Le conferenze episcopali, e specialmente
quelle nazionali, dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi
riguardanti le predette categorie di persone, e con opportuni mezzi e direttive,
in concordia di intenti e di sforzi, provvedano adeguatamente alla loro
assistenza religiosa, tenendo presenti in primo luogo le disposizioni date o da
darsi dalla santa Sede e adattandole convenientemente alle varie situazioni dei
tempi, dei luoghi e delle persone.
I vescovi e l'autorità civile
19. Nell'esercizio del loro ministero
apostolico mirante alla salute delle anime, i vescovi di per s godono di una
piena e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò
non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del loro
ministero ecclesiastico, né impedire che essi possano liberamente comunicare
con la santa Sede con le altre autorità ecclesiastiche e coi loro sudditi.
I sacri pastori, mentre attendono al bene
spirituale del loro gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso
sociale e civile e la prosperità, armonizzando a tal fine --a titolo del loro
ufficio e come si conviene a dei vescovi-- la loro attività a quella delle
pubbliche autorità, inculcando ai fedeli obbedienza alle leggi giuste e
rispetto alle autorità legittimamente costituite.
20. Poiché il ministero apostolico dei
vescovi è stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e
soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di
nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo
della competente autorità ecclesiastica.
Perciò, per difendere debitamente la libertà
della Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene
dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità
civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina,
presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili
poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei
suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo, mentre esprime riconoscenza e
sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge
viva preghiera, affinché, previe intese con la santa Sede, ad essi vogliano
spontaneamente rinunziare.
Rinuncia al ministero episcopale
21. Poiché il ministero pastorale dei
vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge
una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi
giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o
per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito,
spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le
dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta
le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari,
sia a riconoscere loro particolari diritti.
II. Delimitazione delle diocesi
Revisione di confini e norme da seguirsi
22. Perché si possa raggiungere il fine
proprio della diocesi, è necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente
si manifesti chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si possa
il più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del popolo
di Dio.
Ciò comporta non solo una conveniente
determinazione dei confini territoriali delle diocesi, ma anche una razionale
distribuzione del clero e dei beni, corrispondente alle esigenze
dell'apostolato. Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e
dei fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni
diocesane, il santo Sinodo dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle
anime, prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei
confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole, cambiando i loro
confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi episcopali, o infine, quando
si tratti di diocesi formate da grandi città, dando ad esse una nuova
regolamentazione interna.
23. Nella revisione delle circoscrizioni
ecclesiastiche si abbia cura di salvaguardare in primo luogo l'unità organica
della diocesi, riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a
somiglianza di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate
attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri generali:
1) Nello stabilire una circoscrizione
diocesana, si tenga presente per quanto è possibile la varia composizione del
popolo di Dio, perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione
pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati
demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle istituzioni
civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò il territorio di ogni
diocesi deve sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si osservino
i confini delle circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche,
economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio
ed il numero degli abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene
aiutato da altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare
comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare tutte le
opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i religiosi e i laici
che partecipano in qualche modo alle attività diocesane; dall'altra essi
costituiscano un campo d'azione sufficientemente vasto e conveniente, nel quale
sia il vescovo, sia i sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro
forze nel ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinché nella diocesi si
possa più convenientemente svolgere il ministero della salvezza, si segua la
regola che in ogni diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed idoneità,
ad un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli uffici, le
istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa particolare e che la
pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto governo, sia all'esplicazione
dell'apostolato; e infine o si abbiano già a disposizione o almeno
prudentemente si preveda di poter da qualche parte procurare le risorse
necessarie per sostenere le persone e le istituzioni diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di
diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di
sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile,
munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere
episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi riti. Ma se questo,
secondo il giudizio della santa Sede, per varie ragioni non si può fare, si
costituisca una gerarchia propria per ciascun rito.
In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa
lingua si provveda o per mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o
per mezzo di un vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia anche, se
necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni sistemi.
24. Prima che, riguardo alle diocesi si
adottino i cambiamenti e le innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva
restando la prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi affari
siano sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti per
territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno dell'aiuto di una
particolare commissione episcopale e chiederanno sempre il parere dei vescovi
delle province o delle regioni interessate. Dopo di ciò sottoporranno i loro
pareri ed i loro voti alla santa Sede.
III. I cooperatori del vescovo diocesano nel ministero pastorale
1) Vescovi coadiutori e ausiliari
25. Nel governo delle diocesi si provveda al
ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge
del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono
costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per
l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia
a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa
natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come
esigerebbe il bene delle anime. Anzi talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare
i1 vescovo diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore. Questi vescovi
coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà, affinché,
salva restando la unità del governo diocesano e l'autorità del vescovo
diocesano, la loro azione riesca più efficace e la loro dignità episcopale sia
salvaguardata.
Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che
sono chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono
esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in piena
armonia con lui. Devono sempre circondare il vescovo diocesano di obbedienza e
di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli come fratelli e stimarli.
26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il
vescovo diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente autorità
uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza diritto di
successione.
Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina,
il vescovo diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali
o almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li
consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza, specialmente
di carattere pastorale.
Se non è diversamente disposto dalla competente autorità,
alla morte del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà dei vescovi
ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede, a meno che
gravi motivi non consiglino di fare diversamente, l'incarico di reggere la
diocesi sia affidato al vescovo ausiliare, o, se questi sono più di uno, ad uno
di essi.
Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con
diritto di successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito
vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorità essere concesse,
in casi particolari, più ampie facoltà. Per il maggior bene presente e futuro
della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il coadiutore non manchino di
consultarsi a vicenda nelle questioni più importanti.
2) Curia e consigli diocesani
27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del
vicario generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della
diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che, in forza
del diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un determinato settore
di affari, o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godano dello stesso
potere che il diritto comune attribuisce al vicario generale.
Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi
sono da annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo senato ed il suo
consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio dei consultori o altri
consigli, secondo le circostanze ed il carattere dei diversi luoghi. A tali
istituzioni, e specialmente ai capitoli cattedrali, si diano, quando è
necessario, una nuova organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri
tempi.
Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della curia
siano ben consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo. La
curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per
l'amministrazione della diocesi, ma anche per l'esercizio delle opere di
apostolato.
È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si
costituisca una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano
e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con
particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare ed esaminare tutto
ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre conclusioni
pratiche.
3) Clero diocesano
28. Tutti i sacerdoti, sia diocesani che religiosi,
partecipano in unione col vescovo, all'unico sacerdozio di Cristo e lo
esercitano con lui; pertanto essi sono costituiti provvidenziali cooperatori
dell'ordine episcopale. Nell'esercizio del sacro ministero il ruolo principale
spetta ai sacerdoti diocesani, perché, essendo essi incardinati o addetti ad
una Chiesa particolare, si consacrano tutti al suo servizio, per la cura
spirituale di una porzione del gregge del Signore. Perciò essi costituiscono un
solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è come il padre.
Questi, per poter meglio e più giustamente distribuire i sacri ministeri tra i
suoi sacerdoti, deve poter godere della necessaria libertà nel conferire gli
uffici e i benefici; ciò comporta la soppressione dei diritti e dei privilegi
che in qualsiasi modo limitino tale libertà.
Le relazioni tra il vescovo e i sacerdoti diocesani devono
poggiare principalmente sulla base di una carità soprannaturale, affinché
l'unità di intenti tra i sacerdoti e il vescovo renda più fruttuosa la loro
azione pastorale. A tale scopo, perché se ne avvantaggi sempre più il servizio
delle anime, il vescovo chiami i sacerdoti a colloquio, anche in comune con
altri, per trattare questioni pastorali; e ciò non solo occasionalmente, ma,
per quanto è possibile, a date fisse.
Inoltre tutti i sacerdoti diocesani devono essere uniti tra
di loro e sentirsi corresponsabili del bene spirituale di tutta la diocesi.
Ricordando altresì che i beni materiali, da loro acquisiti nell'esercizio del
loro ufficio ecclesiastico, sono legati al loro sacro ministero, vengano in
generoso soccorso delle necessità materiali della diocesi, secondo le
disposizioni del vescovo e in misura delle loro possibilità.
29. Sono da ritenere diretti collaboratori del vescovo
anche quei sacerdoti ai quali egli affida un ufficio pastorale oppure opere di
carattere superparrocchiale, sia riguardo ad un determinato territorio della
diocesi, sia riguardo a speciali ceti di fedeli, sia riguardo ad una particolare
forma di attività. Prestano anche una preziosa collaborazione quei sacerdoti ai
quali il vescovo affida diversi incarichi di apostolato, sia nelle scuole, sia
in istituti od associazioni. Anche i sacerdoti, che sono addetti ad opere
sopradiocesane, meritano una particolare considerazione a motivo delle preziose
opere di apostolato che esercitano, e ciò specialmente da parte del vescovo nel
cui territorio hanno il domicilio.
I parroci
30. Ma i principali collaboratori del vescovo sono i
parroci: ad essi, come a pastori propri, è affidata la cura delle anime in una
determinata parte della diocesi, sotto l'autorità dello stesso vescovo.
1) Nell'esercizio della loro missione i parroci con i loro
cooperatori devono svolgere il compito di insegnare e di governare in modo che i
fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della
diocesi, ma anche della Chiesa universale. Collaborino perciò sia con gli altri
parroci, sia con i sacerdoti che esercitano il ministero parrocchiale in quel
territorio (quali sono, per esempio, i vicari foranei e i decani) o sono addetti
ad opere di carattere superparrocchiale affinché la cura pastorale abbia la
dovuta unità e sia resa più efficace. La cura delle anime deve inoltre essere
animata da spirito missionario, cosicché si estenda, nel modo dovuto, a tutti
gli abitanti della parrocchia. Se i parroci non possono raggiungere alcuni ceti
di persone, ricorrano all'opera di altri, anche laici, perché li aiutino
nell'apostolato. Per rendere più efficace la cura delle anime va caldamente
raccomandata la vita comune dei sacerdoti, specialmente di quelli addetti alla
stessa parrocchia; essa, mentre giova all'attività apostolica, offre ai fedeli
esempio di carità e di unità.
2) Per quanto riguarda il ministero di insegnare, i parroci
devono predicare la parola di Dio a tutti i fedeli, perché essi, radicati nella
fede, nella speranza e nella carità, crescano in Cristo, e la comunità
cristiana renda quella testimonianza di carità che il Signore ha raccomandato
inoltre, con un'istruzione catechistica appropriata all'età di ciascuno, devono
condurre i fedeli alla piena conoscenza del mistero della salvezza.
Nell'impartire questa istruzione si servano non solo dell'aiuto dei religiosi,
ma anche della collaborazione dei laici, istituendo pure la confraternita della
dottrina cristiana. Nel campo del ministero della santificazione, i parroci
abbiano di mira che la santa messa diventi il centro ed il culmine di tutta la
vita della comunità cristiana; si sforzino inoltre perché i fedeli alimentino
la loro vita spirituale accostandosi devotamente e frequentemente ai santi
sacramenti e partecipando consapevolmente ed attivamente alla liturgia. I
parroci inoltre si ricordino che il sacramento della penitenza è di grandissimo
giovamento per la vita cristiana; quindi Si mostrino sempre disposti e pronti ad
ascoltare le confessioni dei fedeli, chiamando in aiuto, se occorra, anche altri
sacerdoti che conoscano bene differenti lingue. Nel compiere il loro dovere di
pastori, i parroci si studino di conoscere il loro gregge. E poiché sono i
servitori di tutti i fedeli, si adoperino a sviluppare la vita cristiana in ogni
fedele, sia nelle famiglie, sia nelle associazioni, soprattutto in quelle dedite
all'apostolato, sia in tutta la comunità parrocchiale. Pertanto visitino le
case e le scuole, secondo le esigenze del loro compito pastorale; provvedano con
ogni premura agli adolescenti ed ai giovani; circondino di una carità paterna i
poveri e gli ammalati; rivolgano una particolare cura agli operai e stimolino i
fedeli a portare il loro concorso alle opere di apostolato.
3) I vicari parrocchiali, che sono i collaboratori del
parroco, danno ogni giorno un prezioso ed attivo aiuto all'esercizio del
ministero pastorale, sotto l'autorità del parroco. Perciò tra il parroco ed i
suoi vicari vi siano sempre relazioni fraterne, carità e rispetto vicendevoli.
Parroco e vicari si sorreggano a vicenda col consiglio, con l'aiuto e con
l'esempio; ed insieme facciano fronte al lavoro parrocchiale con unità di
intenti e concordia di sforzi.
Le parrocchie
31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di un
sacerdote a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la sua dottrina, ma
anche la sua pietà, il suo zelo apostolico e le altre doti e qualità
necessarie al buon esercizio della cura delle anime. Inoltre, dato che lo scopo
fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle anime, conviene che il
vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle
parrocchie. Si aboliscano, salvo il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti
di presentazione, di nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del
concorso, generale e particolare.
I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di
quella stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò, abrogata
ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel trasferire e nel
rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più semplice il sistema secondo
il quale il vescovo, nel rispetto dell'equità, nel senso naturale e in quello
canonico del termine, possa più convenientemente provvedere al bene delle
anime. I parroci poi, che o per la loro troppa avanzata età o per altra grave
ragione, non possono più adempiere con frutto il loro ministero, sono pregati
di voler essi stessi, spontaneamente o dietro invito del vescovo, rinunziare al
loro ufficio. Il vescovo da parte sua provveda ai rinunziatari un congruo
sostentamento.
32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica ragione in
base alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le soppressioni di
parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il vescovo esegue in forza della
sua autorità.
4) I religiosi
33. A tutti i religiosi --ai quali nelle materie seguenti
sono equiparati i membri degli altri istituti, che professano i consigli
evangelici-- secondo la particolare vocazione di ciascun istituto, incombe
l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e
l'incremento del corpo mistico di Cristo e per il bene delle Chiese particolari.
E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con
la preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della loro vita: e
questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre più in loro stessi la stima
e la pratica di tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono
partecipare sempre più alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta
presente la caratteristica propria di ogni istituto.
34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere
presbiterale, per essere anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine
episcopale, oggi più che in passato possono essere di valido aiuto ai vescovi,
date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano
alla cura delle anime ed alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri
pastori, essi sono da considerare come veramente appartenenti al clero
diocesano.
Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne,
appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole
aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo
possono e lo devono recare in misura ancora maggiore per l'avvenire.
I religiosi nella diocesi
35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle singole
diocesi siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unità della
vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi fondamentali.
1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come
successori degli apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di
riverenza. Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività
apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire aiutanti dei
vescovi. Anzi, i religiosi assecondino prontamente e fedelmente le richieste ed
i desideri dei vescovi nell'assumere sempre maggiori responsabilità nel
ministero delle anime, pur facendolo nel rispetto del carattere e delle
costituzioni di ciascun istituto. Queste ultime, se necessario, siano adattate
al fine suddetto, tenendo presenti i principi di questo decreto conciliare.
Specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del
clero diocesano, gli istituti religiosi, che non sono esclusivamente addetti
alla vita contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a collaborare nei
vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun
istituto. E i superiori religiosi, per quanto possono, stimolino i loro
dipendenti a prestare tale collaborazione, accettando il governo anche
temporaneo di parrocchie.
2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo
spirito del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della loro
regola e sottomessi a loro superiori. E i vescovi non manchino di ricordare ai
religiosi questo loro obbligo.
3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di
pendono dal sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono esenti
dalla giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli
istituti: il loro fine è che in essi tutte le cose siano tra loro unite e
ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento della vita religiosa.
La medesima esenzione consente al sommo Pontefice di disporre dei religiosi, a
bene della Chiesa universale e alle altre competenti autorità di servirsi della
loro opera a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale
esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti
alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il
ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata organizzazione del ministero
delle anime.
4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono
soggetti all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico
esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura delle anime;
la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e morale dei fedeli e
specialmente dei fanciulli; l'istruzione catechistica e la formazione liturgica;
il prestigio del loro stato clericale; ed infine, le varie opere relative
all'esercizio del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi
sono soggette all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce al loro
ordinamento generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il
diritto dei religiosi circa la loro direzione. Parimenti i religiosi sono
obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le conferenze
episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.
5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, così come
tra questi e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione. Inoltre si faccia
in modo che tutte le opere e attività apostoliche siano tra loro ben
coordinate: ciò si ottiene soprattutto fomentando quella disposizione di menti
e di cuori che è fondata e radicata nella carità. Il promuovere poi tale
coordinazione spetta alla santa Sede per tutta la Chiesa, ai sacri pastori nelle
singole diocesi, ai sinodi patriarcali ed alle conferenze dei vescovi nel loro
territorio. Per quanto riguarda le opere di apostolato esercitate da religiosi,
i vescovi o le conferenze episcopali da una parte, ed i superiori religiosi o le
conferenze dei superiori maggiori dall'altra, vogliano procedere a mettere in
comune i propri progetti, dopo essersi vicendevolmente consultati.
6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i
vescovi ed i religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori religiosi si
radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per trattare gli
affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel territorio.
CAPITOLO III
COOPERAZIONE DEI VESCOVI AL BENE COMUNE DI PIÙ DIOCESI
I. Sinodi, concili e specialmente conferenze episcopali,
I sinodi
36. Fin dai primi secoli della Chiesa, i vescovi preposti a
Chiese particolari, in unione di fraterna carità e mossi da amoroso impegno per
l'universale missione affidata agli apostoli, unirono i loro sforzi ed i loro
intenti per promuovere il bene comune e quello delle singole Chiese. A tale
scopo furono istituiti sia sinodi, sia concili provinciali, sia finalmente
concili plenari, nei quali i vescovi decisero norme comuni da adottare
nell'insegnamento delle verità della fede e nel regolare la disciplina
ecclesiastica. Ora questo santo Sinodo ecumenico, desidera vivamente che la
veneranda istituzione dei sinodi e dei concili riprenda nuovo vigore, al fine di
provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede ed
alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze
de tempi.
Le conferenze episcopali
37. In specie ai nostri tempi, i vescovi spesso so no
difficilmente in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro
ministero, se non realizza no una cooperazione sempre più stretta e concorde
con gli altri vescovi. E poiché le conferenze episcopali --in molte nazioni già
costituite-- hanno già dato prove notevoli di fecondità apostolica, questo
santo Sinodo ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo i vescovi
della stessa nazione o regione si adunino periodicamente tra di loro, affinché
da uno scambio di esperienze e di pareri sgorghi una santa armonia di forze, per
il bene comune delle Chiese. Questo Concilio perciò, a proposito delle
conferenze episcopali, stabilisce quanto segue.
38. 1) La conferenza episcopale è in qualche modo una
assemblea in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio
esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale, per l'incremento del bene
che la Chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di quelle forme di
apostolato che sono appropriate alle circostanze presenti.
2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli
ordinari dei luoghi di ciascun rito --ad eccezione dei vicari generali-- i
coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari, incaricati di uno
speciale ufficio dalla santa Sede o dalla conferenza episcopale. Gli altri
vescovi titolari e --in considerazione del particolare ufficio che esercitano nel
territorio-- i legati del romano Pontefice non sono, di diritto, membri della
conferenza. Agli ordinari dei luoghi e ai coadiutori spetta, nella conferenza,
voto deliberativo. Se agli ausiliari e agli altri vescovi che hanno diritto di
intervenire alla conferenza spetti voto deliberativo o consultivo, sarà deciso
dagli statuti della conferenza.
3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti, che
saranno sottoposti alla revisione della santa Sede; in essi vengano stabiliti,
tra gli altri, gli uffici che meglio rispondono allo scopo della conferenza:
come, per esempio, il comitato permanente dei vescovi, le commissioni episcopali
e il segretario generale.
4) Le decisioni della conferenza episcopale, purché siano
state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei presuli
appartenenti alla conferenza con voto deliberativo e siano state sottoposte
all'esame della santa Sede, obbligano giuridicamente, ma soltanto nei casi in
cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure ciò sia stabilito da una
speciale prescrizione della santa Sede, impartita o per motu proprio o dietro
domanda della stessa conferenza.
5) Se particolari circostanze lo richiedono, i vescovi di
più nazioni, coll'approvazione della santa Sede, possono costituire un'unica
conferenza.
Si favoriscano altresì le relazioni tra le conferenze di
diverse nazioni, per promuovere e assicurare un bene più grande.
6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese
orientali, nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro
sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte al bene
della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto il territorio, là
dove esistono più Chiese di diverso rito, confrontando i loro pareri in
adunanze interrituali, secondo le norme che saranno stabilite dalla competente
autorità.
II.
La circoscrizione delle province ecclesiastiche e l'erezione delle regioni
ecclesiastiche
39. Il bene delle anime esige una circoscrizione
appropriata non solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche;
anzi, qualche volta consiglia l'erezione di regioni ecclesiastiche, per meglio
provvedere alle necessità sociali e locali e per rendere più facili e più
fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi metropoliti, con gli altri
vescovi della stessa nazione, come anche le relazioni dei vescovi con le autorità
civili.
40. Pertanto questo santo Sinodo, perché si possano
raggiungere gli scopi accennati, dispone quanto segue:
1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le
circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme i
diritti ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre
circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano assegnate a qualche
provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora sono immediatamente soggette
alla santa Sede e che non sono già unite ad altra diocesi, formino, se
possibile, una nuova provincia ecclesiastica, o si aggreghino alla provincia più
vicina o più comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico
dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.
3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le province
ecclesiastiche siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà
un ordinamento giuridico.
41. È conveniente che le competenti conferenze episcopali
prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle province o
all'erezione delle regioni, secondo le norme già stabilite ai nn. 23 e 24 per
la circoscrizione delle diocesi, e sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti
alla santa Sede.
III.
I vescovi che hanno un incarico interdiocesano
42. Poiché le necessità pastorali esigono sempre più che
alcuni incarichi pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è
opportuno che siano costituiti alcuni uffici che possono servire a tutte o a più
diocesi di una determinata regione o nazione: uffici che possono essere affidati
anche a vescovi. Ora questo santo Sinodo raccomanda che tra i prelati o i
vescovi preposti a questi uffici e i vescovi diocesani e le conferenze
episcopali regnino sempre unione di animi e concordi intese per l'azione
pastorale, le cui condizioni devono essere definite dal diritto comune.
I vicari castrensi
43. Poiché l'assistenza spirituale ai soldati, per le
particolari condizioni della loro vita, richiede un premuroso interessamento,
per quanto è possibile, in ogni nazione si eriga un vicariato castrense. Sia il
vicario che i cappellani si dedichino con alacre zelo a questo difficile
ministero, in concorde intesa coi vescovi diocesani. Perciò i vescovi diocesani
concedano al vicario castrense un numero sufficiente di sacerdoti idonei a tale
ufficio, e favoriscano le iniziative rivolte al bene spirituale dei soldati.
MANDATO GENERALE
44. Questo santo Sinodo dispone che nella revisione del
Codice di diritto canonico siano definite adeguate leggi a norma dei principi
stabiliti in questo decreto, tenendo presenti anche le osservazioni avanzate
dalle commissioni o dai padri conciliari. Questo santo Sinodo inoltre prescrive
che siano redatti dei direttori generali circa la cura delle anime, ad uso sia
dei vescovi sia dei parroci, nell'intento di fornire loro norme e metodi per
esercitare più adeguatamente e più facilmente il loro ministero pastorale.
Si redigano altresì sia uno speciale direttorio per la
cura pastorale di particolari ceti di fedeli, tenute presenti le diverse
situazioni delle singole nazioni o regioni, sia un direttorio per l'istruzione
catechistica del popolo, nel quale si tratti non solo dei principi fondamentali
di questo insegnamento, ma anche dell'orientamento e della elaborazione dei
libri relativi a questa materia. Anche nel redigere tali direttori si abbiano
presenti le osservazioni formulate dalle commissioni e dai padri conciliari.
28
ottobre 1965
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