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DECRETO
PERFECTAE
CARITATIS
SUL RINNOVAMENTO DELLA VITA RELIGIOSA
1. Il santo Concilio ha mostrato già in
precedenza nella costituzione « Lumen Gentium », che il raggiungimento della
carità perfetta per mezzo dei consigli evangelici trae origine dalla dottrina e
dagli esempi del divino Maestro ed appare come un segno eccellente del regno dei
cieli. Ora lo stesso Concilio intende occuparsi della vita e della disciplina di
quegli istituti, i cui membri fanno professione di castità, di povertà e di
obbedienza, e provvedere alle loro necessità secondo le odierne esigenze.
Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono
uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero
seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino, e condussero,
ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di essi, sotto l'impulso
dello Spirito Santo, vissero una vita solitaria o fondarono famiglie religiose
che la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse ed approvò. Cosicché per
disegno divino si sviluppò una meravigliosa varietà di comunità religiose,
che molto ha contribuito a far sì che la Chiesa non solo sia atta ad ogni opera
buona e preparata al suo ministero per l'edificazione del corpo di Cristo (cfr.
Ef 4,12), ma attraverso la varietà dei doni dei suoi figli appaia altresì come
una sposa adornata per il suo sposo (cfr. Ap 21,2), e per mezzo di essa si
manifesti la multiforme sapienza di Dio (cfr. Ef 3, 10).
In tanta varietà di doni, tutti coloro che,
chiamati da Dio alla pratica dei consigli evangelici, ne fanno fedelmente
professione, si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che,
casto e povero (cfr. Mt 8,20; Lc 9,58), redense e santificò gli uomini con la
sua obbedienza spinta fino alla morte di croce (cfr. Fil 2,8). Così essi,
animati dalla carità che lo Spirito Santo infonde nei loro cuori (cfr. Rm 5,5)
sempre più vivono per Cristo e per il suo corpo che è la Chiesa (cfr. Col
1,24). Quanto più fervorosamente, adunque, vengono uniti a Cristo con questa
donazione di sé che abbraccia tutta la vita, tanto più si arricchisce la
vitalità della Chiesa ed il suo apostolato diviene vigorosamente fecondo.
Affinché poi il superiore valore della vita
consacrata per mezzo della professione dei consigli evangelici, nonché la sua
necessaria funzione nelle presenti circostanze riescano di maggior vantaggio
alla Chiesa, questo sacro Concilio sancisce le seguenti norme, che riguardano
soltanto i principi generali del rinnovamento della vita e della disciplina da
attuarsi nelle famiglie religiose, come pure nelle società di vita comune senza
voti e negli istituti secolari, conservando ognuno la propria fisionomia. Le
norme particolari che riguardano la esposizione e l'applicazione di questi
principi saranno poi emanate dalla competente autorità ecclesiastica dopo il
Concilio.
Rinnovamento e adattamento
2. Il rinnovamento della vita religiosa
comporta il continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla
primitiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo l'adattamento degli
istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi. Questo rinnovamento, sotto
l'influsso dello Spirito Santo e la guida della Chiesa, deve attuarsi secondo i
seguenti principi:
a) Essendo norma fondamentale della vita
religiosa il seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo, questa norma deve
essere considerata da tutti gli istituti come la loro regola suprema.
b) Torna a vantaggio della Chiesa stessa che
gli istituti abbiano una loro propria fisionomia ed una loro propria funzione.
Perciò si conoscano e si osservino fedelmente lo spirito e le finalità proprie
dei fondatori, come pure le sane tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il
patrimonio di ciascun istituto.
c) Tutti gli istituti partecipino alla vita
della Chiesa e secondo la loro indole facciano propri e sostengano nella misura
delle proprie possibilità le sue iniziative e gli scopi che essa si propone di
raggiungere nei vari campi, come in quello biblico, liturgico, dogmatico,
pastorale, ecumenico, missionario e sociale.
d) Gli istituti procurino ai loro membri
un'appropriata conoscenza sia della condizione umana nella loro epoca, sia dei
bisogni della Chiesa, in modo che essi, sapendo rettamente giudicare le
circostanze attuali di questo mondo secondo i criteri della fede e ardendo di
zelo apostolico, siano in grado di giovare agli altri più efficacemente.
e) Essendo la vita religiosa innanzitutto
ordinata a far sì che i suoi membri seguano Cristo e si uniscano a Dio con la
professione dei consigli evangelici, bisogna tener ben presente che le migliori
forme di aggiornamento non potranno avere successo, se non saranno animate da un
rinnovamento spirituale. A questo spetta sempre il primo posto anche nelle opere
esterne di apostolato.
3. Il modo di vivere, di pregare e di agire
deve convenientemente adattarsi alle odierne condizioni fisiche e psichiche dei
religiosi, come pure, per quanto è richiesto dalla natura di ciascun istituto,
alle necessità dell'apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze
sociali ed economiche; e ciò dovunque, ma specialmente nei luoghi di missione.
Anche il modo di governare deve essere sottoposto ad esame secondo gli stessi
criteri. Perciò le costituzioni, i « direttori », i libri delle usanze, delle
preghiere e delle cerimonie ed altre simili raccolte siano convenientemente
riesaminati e, soppresse le prescrizioni che non sono più attuali, vengano
modificati in base ai documenti emanati da questo sacro Concilio.
4. Non è possibile procedere ad un
rinnovamento efficace e a un vero adattamento senza la collaborazione di tutti i
membri dell'istituto. Ma stabilire le norme dell'aggiornamento e fissarne le
leggi, come pure determinare un sufficiente e prudente periodo di prova, è
compito che spetta soltanto alle competenti autorità, soprattutto ai capitoli
generali, salva restando, quando sia necessaria, l'approvazione della santa Sede
o degli ordinari del luogo, a norma del diritto. I superiori poi, in tutto ciò
che riguarda le sorti dell'intero istituto, consultino ed ascoltino come si
conviene i membri. Per l'aggiornamento dei monasteri femminili si potranno
ottenere anche i voti e le consultazioni delle adunanze delle federazioni o di
altre riunioni legalmente convocate. Tutti però devono tener presente che
l'auspicato rinnovamento, più che nel moltiplicare le leggi, è da riporsi in
una più coscienziosa osservanza della regola e delle costituzioni.
Elementi comuni a tutte le forme di vita religiosa
5. I membri di qualsiasi istituto ricordino
anzi tutto di aver risposto alla divina chiamata con la professione dei consigli
evangelici, in modo che essi non solo morti al peccato (cfr. Rm 6,11), ma
rinunziando anche al mondo, vivano per Dio solo. Tutta la loro vita, infatti, è
stata posta al suo servizio, ciò costituisce una speciale consacrazione che ha
le sue profonde radici nella consacrazione battesimale l'esprime con maggior
pienezza. Avendo poi la Chiesa ricevuto questa loro donazione di sé, sappiano
di essere anche al servizio della Chiesa. Tale servizio di Dio deve in essi
stimolare e favorire l'esercizio delle virtù, specialmente dell'umiltà e
dell'obbedienza, della fortezza e della castità, con cui si partecipa
all'annientamento del Cristo (cfr. Fil 2,7-8), e insieme alla sua vita nello
Spirito (cfr. Rm 8,1-13). I religiosi dunque, fedeli alla loro professione,
lasciando ogni cosa per amore di Cristo (cfr. Mc 10,28), lo seguano (cfr. Mt
19,21) come l'unica cosa necessaria (cfr. Lc 10,42), ascoltandone le parole (cfr.
Lc 10,39), pieni di sollecitudine per le cose sue (cfr. 1 Cor 7,32). Perciò è
necessario che i membri di qualsiasi istituto, avendo di mira unicamente e sopra
ogni cosa Dio, uniscano la contemplazione, con cui aderiscono a Dio con la mente
e col cuore, e l'ardore apostolico, con cui si sforzano di collaborare all'opera
della redenzione e dilatare il regno di Dio.
Primato della vita spirituale
6. Coloro che fanno professione dei consigli
evangelici, prima di ogni cosa cerchino ed amino Dio che ci ha amati per primo (cfr.
1 Gv 4,10), e in tutte le circostanze si sforzino di alimentare la vita nascosta
con Cristo in Dio (cfr. Col 3,3), donde scaturisce e riceve impulso l'amore del
prossimo per la salvezza del mondo e l'edificazione della Chiesa. Questa carità
anima e guida anche la stessa pratica dei consigli evangelici. Perciò i membri
degli istituti coltivino con assiduità lo spirito di preghiera e la preghiera
stessa, attingendoli dalle fonti genuine della spiritualità cristiana. In primo
luogo abbiano quotidianamente in mano la sacra Scrittura, affinché dalla
lettura e dalla meditazione dei libri sacri imparino « la sovreminente scienza
di Gesù Cristo » (Fil 3,8). Compiano le funzioni liturgiche, soprattutto il
sacrosanto mistero dell'eucaristia, pregando secondo lo spirito della Chiesa col
cuore e con le labbra, ed alimentino presso questa ricchissima fonte la propria
vita spirituale. In tal modo, nutriti alla mensa della legge divina e del sacro
altare, amino fraternamente le membra di Cristo; con spirito filiale circondino
di riverenza e di affetto i pastori; sempre più intensamente vivano e sentano
con la Chiesa e si mettano a completo servizio della sua missione.
La vita contemplativa
7. Gli istituti dediti interamente alla
contemplazione, in modo tale che i loro membri si occupano unicamente di Dio
nella solitudine e nel silenzio, i continua preghiera e intensa penitenza
conservano sempre, pur nella urgente necessità di apostolato attivo, un posto
eminente nel corpo mistico di Cristo in cui « nessun membro ha la stessa
funzione » (Rm 12,4). Essi infatti offrono a Dio un eccellente sacrificio di
lode; e producendo frutti abbondantissimi di santità, sono di onore e di
esempio al popolo di Dio, cui danno incremento con una segreta fecondità
apostolica. In tal modo costituiscono una gloria per la Chiesa e una sorgente di
grazie celesti. Tuttavia il loro genere di vita sia riveduto secondo i principi
e i criteri di aggiornamento sopra indicati, nel pieno rispetto della loro
separazione dal mondo e degli esercizi propri della vita contemplativa.
La vita attiva
8. Vi sono nella Chiesa moltissimi istituti,
clericali o laicali, dediti alle varie opere di apostolato. Essi hanno
differenti doni secondo la grazia che è stata loro data: chi ha il dono del
ministero, chi insegna, chi esorta, chi dispensa con liberalità, chi fa opere
di misericordia con gioia (cfr. Rm 12,5-8) « Vi è varietà di doni, ma è lo
stesso Spirito » (1 Cor 12,4). In questi istituti l'azione apostolica e
caritatevole rientra nella natura stessa della vita religiosa, in quanto
costituisce un ministero sacro e un'opera di carità, che sono stati loro
affidati dalla Chiesa e devono essere esercitati in suo nome. Perciò tutta la
vita religiosa dei membri sia compenetrata di spirito apostolico, e tutta
l'azione apostolica sia animata da spirito religioso. Affinché dunque i
religiosi corrispondano in primo luogo alla loro vocazione che li chiama a
seguire Cristo e servano Cristo nelle sue membra, bisogna che la loro azione
apostolica si svolga in intima unione con lui. Con ciò viene alimentata la
carità stessa verso Dio e verso gli uomini. Perciò detti istituti adattino
convenientemente le loro osservanze e i loro usi alle esigenze dell'apostolato
cui si dedicano. Siccome poi molteplici sono le forme di vita religiosa
consacrata alle opere di apostolato, è necessario che l'aggiornamento tenga
conto di questa diversità e che, nei vari istituti, la vita dei membri a
servizio di Cristo sia sostentata con mezzi propri e rispondenti allo scopo.
La vita monastica e conventuale
9. Sia fedelmente conservata e sempre più
rifulga nel suo genuino spirito, sia in Oriente che in Occidente, la veneranda
istituzione della vita monastica che lungo il corso dei secoli si acquistò
insigni benemerenze verso la Chiesa e la società. Ufficio principale dei monaci
è quello di prestare umile e insieme nobile servizio alla divina maestà entro
le mura del monastero, sia dedicandosi interamente al culto divino con una vita
di nascondimento, sia assumendo qualche legittimo incarico di apostolato o di
carità cristiana. Mantenendo pertanto la fisionomia caratteristica del proprio
istituto, i monaci rinnovino le antiche tradizioni di beneficenza e le adattino
agli odierni bisogni delle anime, in modo che i monasteri siano come altrettanti
centri viventi di edificazione del popolo cristiano. Parimenti gli istituti
religiosi, i quali per regola uniscono strettamente la vita apostolica
all'ufficio corale e alle osservanze monastiche, armonizzino il loro modo di
vivere con le esigenze del loro apostolato, in maniera tale da conservare
fedelmente il loro genere di vita, essendo esso di grande vantaggio per la
Chiesa.
La vita religiosa laicale
10. La vita religiosa laicale, tanto maschile
quanto femminile, costituisce uno stato in sé completo di professione dei
consigli evangelici. Perciò il sacro Concilio, che ha grande stima di esso
poiché tanta utilità arreca all'attività pastorale della Chiesa
nell'educazione della gioventù, nell'assistenza agli infermi e in altri
ministeri, conferma i membri di tale forma di vita religiosa nella loro
vocazione e li esorta ad adattare la loro vita alle odierne esigenze. Il sacro
Concilio dichiara non esservi alcun impedimento a che nelle comunità religiose
di fratelli, essendo fermamente mantenuto il carattere laico di questi istituti,
per disposizione del capitolo generale alcuni membri ricevano gli ordini sacri,
allo scopo di provvedere nelle proprie case alle necessità del servizio
sacerdotale.
11. Gli istituti secolari, pur non essendo
istituti religiosi, tuttavia comportano una vera e completa professione dei
consigli evangelici nel mondo, riconosciuta come tale dalla Chiesa. Tale
professione conferisce una consacrazione agli uomini e alle donne, ai laici e ai
chierici che vivono nel mondo. Perciò essi anzitutto intendano darsi totalmente
a Dio nella perfetta carità, e gli istituti stessi conservino la loro propria
particolare fisionomia, cioè quella secolare, per essere in grado di esercitare
efficacemente e dovunque il loro specifico apostolato nella vita secolare e come
dal seno della vita secolare. Tuttavia sappiano che non potranno assolvere un
compito così importante se i loro membri non riceveranno una tale formazione
nelle cose divine e umane da diventare realmente nel mondo un lievito destinato
a dare vigore e incremento al corpo di Cristo. I superiori perciò seriamente
procurino di dare ai loro sudditi una istruzione specialmente spirituale e di
sviluppare ulteriormente la loro formazione.
I tre voti religiosi:
a) castità
12. La castità « per il regno dei cieli »
(Mt 19,12), quale viene professata dai religiosi, deve essere apprezzata come un
insigne dono della grazia. Essa infatti rende libero in maniera speciale il
cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor 7,32-35), cosi da accenderlo sempre più di carità
verso Dio e verso tutti gli uomini; per conseguenza essa costituisce un segno
particolare dei beni celesti, nonché un mezzo efficacissimo offerto ai
religiosi per potere generosamente dedicarsi al servizio divino e alle opere di
apostolato. In tal modo essi davanti a tutti i fedeli sono un richiamo di quella
mirabile unione operata da Dio e che si manifesterà pienamente nel secolo
futuro, mediante la quale la Chiesa ha Cristo come unico suo sposo.
Bisogna adunque che i religiosi, sforzandosi
di mantener fede alla loro professione, credano nelle parole del Signore e,
fidando nell'aiuto divino, non presumano delle loro forze, ma pratichino la
mortificazione e la custodia dei sensi. E neppure trascurino i mezzi naturali
che giovano alla sanità mentale e fisica. In tal modo essi non potranno essere
influenzati dalle false teorie, che sostengono essere la continenza perfetta
impossibile o nociva al perfezionamento dell'uomo; e, come per un istinto
spirituale, sapranno respingere tutto ciò che può mettere in pericolo la
castità. Inoltre ricordino tutti, specialmente i superiori, che la castità si
potrà custodire più sicuramente se i religiosi sapranno praticare un vero
amore fraterno nella vita comune.
Poiché l'osservanza della continenza
perfetta tocca le inclinazioni più profonde della natura umana i candidati alla
professione di castità non abbraccino questo stato, né vi siano ammessi, se
non dopo una prova veramente sufficiente e dopo che sia stata da essi raggiunta
una conveniente maturità psicologica ed affettiva. Essi non solo siano
preavvertiti circa i pericoli ai quali va incontro la castità, ma devono essere
educati in maniera tale da abbracciare il celibato consacrato a Dio integrandolo
nello sviluppo della propria personalità.
b) povertà
13. La povertà volontariamente abbracciata
per mettersi alla sequela di Cristo, di cui oggi specialmente essa è un segno
molto apprezzato, sia coltivata diligentemente dai religiosi e, se sarà
necessario, si trovino nuove forme per esprimerla. Per mezzo di essa si
partecipa alla povertà di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per
amore nostro, allo scopo di farci ricchi con la sua povertà (cfr. 2 Cor 8,9; Mt
8,20). Per quanto riguarda la povertà religiosa, non basta dipendere dai
superiori nell'uso dei beni, ma occorre che i religiosi siano poveri
effettivamente e in spirito, avendo il loro tesoro in cielo (cfr. Mt 6,20). Nel
loro ufficio sentano di obbedire alla comune legge del lavoro, e mentre in tal
modo si procurano i mezzi necessari al loro sostentamento e alle loro opere,
allontanino da sé ogni eccessiva preoccupazione e si affidino alla Provvidenza
del Padre celeste (cfr. Mt 6,25).
Le congregazioni religiose nelle loro
costituzioni possono permettere che i loro membri rinuncino ai beni patrimoniali
acquistati o da acquistarsi. Gli istituti stessi, tenendo conto delle condizioni
dei singoli luoghi, cerchino di dare in qualche modo una testimonianza
collettiva della povertà, e volentieri destinino qualche parte dei loro beni
alle altre necessità della Chiesa e al sostentamento dei poveri, che i
religiosi tutti devono amare nelle viscere di Cristo (cfr. Mt 19,21; 25,34-46;
Gc 2,15-16; 1 Gv 3,17). Le province e le altre case di istituti religiosi si
scambino tra loro i beni temporali, in modo che le più fornite di mezzi aiutino
le altre che soffrono la povertà. Quantunque gli istituti, salvo disposizioni
contrarie di regole e costituzioni, abbiano diritto di possedere tutto ciò che
è necessario al loro sostentamento e alle loro opere, tuttavia sono tenuti ad
evitare ogni lusso, lucro eccessivo e accumulazione di beni.
c) obbedienza
14. I religiosi con la professione di
obbedienza offrono a Dio la completa oblazione della propria volontà come
sacrificio di se stessi, e per mezzo di esso in maniera più salda e sicura
vengono uniti alla volontà salvifica di Dio. Pertanto, ad imitazione di Gesù
Cristo, che venne per fare la volontà del Padre (cfr. Gv 4,34; 5,30; Eb 10,7;
Sal 39,9), e « prendendo la forma di servo » (Fil 2,7), dai patimenti sofferti
conobbe l'obbedienza (cfr. Eb 5,8), i religiosi, mossi dallo Spirito Santo, si
sottomettono in spirito di fede ai superiori che sono i rappresentanti di Dio, e
sotto la loro guida si pongono al servizio di tutti i fratelli in Cristo, come
Cristo stesso per la sua sottomissione al Padre venne per servire i fratelli e
diede la sua vita in riscatto per la moltitudine (cfr. Mt 20,28; Gv 10,14-18).
Così essi si vincolano sempre più strettamente al servizio della Chiesa e si
sforzano di raggiungere la misura della piena statura di Cristo (cfr. Ef 4,13).
Perciò i religiosi, in spirito di fede e di
amore verso la volontà di Dio, secondo quanto prescrivono la regola e le
costituzioni, prestino umile ossequio ai loro superiori col mettere a
disposizione tanto le energie della mente e della volontà, quanto i doni di
grazia e di natura, nella esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici
loro assegnati, nella certezza di dare la propria collaborazione alla
edificazione del corpo di Cristo secondo il piano di Dio. Così l'obbedienza
religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la conduce alla
maturità, facendo crescere la libertà dei figli di Dio.
I superiori poi, dovendo un giorno rendere
conto a Dio delle anime che sono state loro affidate (cfr. Eb 13,17), docili
alla volontà di Dio nel compimento del loro ufficio, esercitino l'autorità in
spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui
Dio li ama. Governino come figli di Dio quelli che sono loro sottomessi, con
rispetto della persona umana e facendo sl che la loro soggezione sia volontaria.
Per conseguenza concedano loro la dovuta libertà, specialmente per quanto
riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza. Guidino i
religiosi in maniera tale che questi, nell'assolvere i propri compiti e
nell'intraprendere iniziative, cooperino con un'obbedienza attiva e
responsabile. Perciò i superiori ascoltino volentieri i religiosi e promuovano
l'unione delle loro forze per il bene dell'istituto e della Chiesa, pur
rimanendo ferma la loro autorità di decidere e di comandare ciò che si deve
fare.
I capitoli e i consigli eseguiscano
fedelmente i compiti che sono stati loro affidati nel governo, e tutti a loro
modo siano l'espressione della partecipazione e dell'interesse di tutti i membri
per il bene della intera comunità.
La vita comune
15. La vita in comune perseveri nella
preghiera e nella comunione di uno stesso spirito, nutrita della dottrina del
Vangelo, della santa liturgia e soprattutto dell'eucaristia (cfr. At 2,42),
sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti era d'un
cuore solo e di un'anima sola (cfr. At 4,32). I religiosi, come membri di
Cristo, in fraterna comunanza di vita si prevengano gli uni gli altri nel
rispetto scambievole (cfr. Rm 12,10), portando gli uni i pesi degli altri (cfr.
Gal 6,2). Infatti con l'amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito
Santo (cfr. Rm 5,5), la comunità come una famiglia unita nel nome del Signore
gode della sua presenza (cfr. Mt 18,20). La carità è poi il compimento della
legge (cfr. Rm 13,10) e vincolo di perfezione (cfr. Col 3,14), e per mezzo di
essa noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita (cfr. 1 Gv 3,14). Anzi
l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr. Gv 13,35; 17,21), e da
essa promana grande energia per l'apostolato.
Allo scopo poi di rendere più intimo il
vincolo di fraternità fra i religiosi, coloro che sono chiamati conversi,
coadiutori o con altro nome, siano strettamente associati alla vita e alle opere
della comunità. Se le circostanze non consigliano proprio di fare diversamente,
bisogna far sì che negli istituti femminili si arrivi ad un'unica categoria di
suore. In tal caso, si manterrà solamente tra le persone la diversità
richiesta dalla distinzione delle varie opere a cui le suore o per speciale
vocazione divina o per particolare attitudine sono destinate.
I monasteri e gli istituti maschili non del
tutto laicali possono accettare, secondo la loro indole e a norma delle
costituzioni, chierici e laici, in pari misura e con eguali diritti ed obblighi,
eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro.
La clausura femminile
16. La clausura papale per le monache di vita
unicamente contemplativa rimanga in vigore, ma si aggiorni secondo le condizioni
dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno più ragione di
esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei monasteri stessi. Le altre
monache invece, che per loro regola si dedicano alle opere esterne di
apostolato, siano esenti dalla clausura papale, in modo da essere in grado di
attendere meglio ai loro impegni di apostolato; rimanga in vigore tuttavia la
clausura a norma delle loro costituzioni.
L'abito religioso
17. L'abito religioso, segno della
consacrazione, sia semplice e modesto, povero e nello stesso tempo decoroso,
come pure rispondente alle esigenze della salute e adatto sia ai tempi e ai
luoghi, sia alle necessità dell'apostolato. Gli abiti dei religiosi e delle
religiose che non concordano con queste norme, siano modificati.
L'aggiornamento e la formazione religiosa
18. L'aggiornamento degli istituti dipende in
massima parte dalla formazione dei loro membri. Perciò gli stessi religiosi non
chierici e le religiose non siano destinate alle opere di apostolato
immediatamente dopo il noviziato, ma la loro formazione religiosa ed apostolica,
dottrinale e tecnica, col conseguimento anche dei titoli specifici, si protragga
convenientemente in apposite case.
Per evitare poi il pericolo che l'adattamento
alle esigenze del nostro tempo sia solo esteriore o che siano impari al proprio
compito coloro che per regola attendono all'apostolato esterno, i religiosi,
secondo le capacità intellettuali e il carattere di ciascuno, siano
convenientemente istruiti intorno alla mentalità e ai costumi della vita
sociale odierna. Attraverso la fusione armonica dei vari elementi la formazione
deve avvenire in maniera tale da contribuire all'unità di vita dei religiosi
stessi.
Per tutta la vita poi i religiosi si
adoperino a perfezionare diligentemente questa cultura spirituale, dottrinale e
tecnica, e i superiori, nella misura del possibile, procurino loro a questo
scopo l'occasione opportuna, i mezzi e il tempo necessari. È pure dovere dei
superiori provvedere alla scelta accurata e alla solida preparazione dei
direttori, dei maestri spirituali e dei professori.
19. Nel fondare nuovi istituti si deve ben
ponderare la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di
sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di
sufficiente vigore. In modo speciale si abbia cura di promuovere e coltivare le
forme di vita religiosa nelle Chiese di nuova fondazione, e in ciò si tenga
conto del carattere e dei costumi degli abitanti, come pure delle condizioni di
vita e delle consuetudini locali.
Le opere degli istituti
20. Gli istituti mantengano e svolgano
fedelmente le opere proprie e, tenendo presente l'utilità della Chiesa
universale e delle diocesi, adattino le opere stesse alle necessità dei tempi e
dei luoghi, adoperando i mezzi opportuni e anche nuovi, e tralasciando invece
quelle opere che oggi non corrispondono più allo spirito e alla vera natura
dell'istituto. Si deve assolutamente conservare negli istituti religiosi lo
spirito missionario, e, secondo la natura propria di ciascuno, adattarlo alle
condizioni odierne in modo che sia resa più efficace la predicazione del
Vangelo a tutte le genti.
Istituti e monasteri in decadenza
21. Agli istituti invece e ai monasteri che,
dopo essere stato ascoltato il parere degli ordinari del luogo interessati, a
giudizio della santa Sede non offrono fondata speranza che in seguito possano
rifiorire, Si proibisca di ricevere ancora novizi in avvenire, e, se sarà
possibile, siano uniti ad un altro istituto o monastero più fiorente che non
differisca molto nelle finalità e nello spirito.
Le federazioni tra i religiosi
22. Gli istituti e i monasteri « sui iuris
», secondo l'opportunità e con l'approvazione della santa Sede, promuovano tra
di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa famiglia
religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le costituzioni e gli usi e sono
animati dallo stesso spirito, soprattutto se sono troppo esigui; oppure
associazioni, se attendono alle stesse o a simili opere di apostolato.
23. Si devono favorire conferenze o consigli
dei superiori maggiori eretti dalla santa Sede, i quali possono molto
contribuire a far conseguire meglio il fine proprio dei singoli istituti, a
promuovere una più efficace collaborazione per il bene della Chiesa, a
distribuire più razionalmente gli operai dell'Evangelo in un determinato
territorio, nonché a trattare le questioni che i religiosi hanno in comune e a
stabilire una conveniente opera di coordinamento e di collaborazione con le
conferenze episcopali per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato.
Conferenze di questo genere si possono istituire anche per gli istituti
secolari.
La scelta delle vocazioni
24. I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano seri
sforzi, affinché per mezzo di vocazioni religiose, scelte in maniera
conveniente ed accurata, la Chiesa riceva nuovi sviluppi in piena corrispondenza
con le necessità del momento. Anche nella predicazione ordinaria si tratti più
frequentemente dei consigli evangelici e della scelta dello stato religioso. I
genitori, curando l'educazione cristiana dei figli, coltivino e custodiscano nei
loro cuori la vocazione religiosa. Agli istituti poi è lecito, allo scopo di
suscitare vocazioni, curare la propria propaganda e la ricerca dei candidati,
purché ciò avvenga con la dovuta prudenza e nell'osservanza delle norme
stabilite dalla santa Sede e dall'ordinario del luogo. Ricordino tuttavia i
religiosi che l'esempio della propria vita costituisce la migliore
raccomandazione del proprio istituto ed il migliore invito ad abbracciare lo
stato religioso.
Conclusione
25. Gli istituti per i quali sono state emanate queste
norme di aggiornamento corrispondano prontamente alla loro divina vocazione e al
compito che oggi devono assolvere nella Chiesa. Il sacro Concilio infatti molto
apprezza il loro genere di vista casta, povera e obbediente, di cui Cristo
stesso è il modello, e ripone ferma speranza nella loro così feconda opera,
sia nascosta che conosciuta da tutti. Tutti i religiosi perciò, animati da fede
integra, da carità verso Dio e il prossimo, dall'amore alla croce e dalla
speranza nella futura gloria, diffondano in tutto il mondo la buona novella di
Cristo, in modo che la loro testimonianza sia visibile a tutti e sia glorificato
il Padre nostro che è nei cieli (cfr. Mt 5,16). Così, per l'intercessione
della dolcissima vergine Maria madre di Dio, « la cui vita è modello per tutti
» essi progrediranno ogni giorno più ed apporteranno frutti di salvezza sempre
più abbondanti.
28
ottobre 1965
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