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DICHIARAZIONE
DIGNITATIS
HUMANAE
SULLA LIBERTA' RELIGIOSA
IL
DIRITTO DELLA PERSONA UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1.
Nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della
propria dignità di persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di
loro iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi dalla
coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive. Parimenti, gli stessi
esseri umani postulano una giuridica delimitazione del potere delle autorità
pubbliche, affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta libertà,
tanto delle singole persone, quanto delle associazioni. Questa esigenza di
libertà nella convivenza umana riguarda soprattutto i valori dello spirito, e
in primo luogo il libero esercizio della religione nella società. Considerando
diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e come
siano conformi alla verità e alla giustizia, questo Concilio Vaticano rimedita
la tradizione sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi
in costante armonia con quelli già posseduti.
Anzitutto,
il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere al genere umano la
via attraverso la quale gli uomini, servendolo, possono in Cristo trovare
salvezza e pervenire alla beatitudine. Questa unica vera religione crediamo che
sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù ha
affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli:
“ Andate dunque, istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che
io vi ho comandato ” (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani sono tenuti a
cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e
sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a rimanerle
fedeli.
Il
sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la
coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che per la forza della
verità stessa, la quale si diffonde nelle menti soavemente e insieme con
vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli esseri umani esigono
nell'adempiere il dovere di onorare Iddio, riguarda l'immunità dalla
coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione
e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro Concilio, trattando di questa
libertà religiosa, si propone di sviluppare la dottrina dei sommi Pontefici più
recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento
giuridico della società.
I.
ASPETTI
GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto
e fondamento della libertà religiosa
2.
Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà
religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono
essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi
sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno
sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti
limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma
individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa
si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta
conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della
persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come
diritto civile nell'ordinamento giuridico della società.
A
motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone,
dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale
responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a
cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure
tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro
vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non
sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono
della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione
esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una
disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il
diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano
l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio,
qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere
impedito.
Libertà
religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3.
Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si consideri che
norma suprema della vita umana è la legge divina, eterna, oggettiva e
universale, per mezzo della quale Dio con sapienza e amore ordina, dirige e
governa l'universo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe
l'essere umano della sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente
provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha
il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa,
utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo
prudenza.
La
verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità della persona umana
e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca condotta liberamente, con
l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello scambio e del
dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni
rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere
scoperta; inoltre, una volta conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente
con assenso personale.
L'uomo
coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua
coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività per
raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire
contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in conformità
ad essa, soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della religione,
per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi,
con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da
un'autorità meramente umana non possono essere né comandati, né proibiti. Però
la stessa natura sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente
gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa e
professi la propria religione in modo comunitario.
Si
fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per
gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero esercizio della religione
nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre
gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli esseri umani con
decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per loro natura l'ordine
terrestre e temporale delle cose. Quindi la potestà civile, il cui fine proprio
è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la
vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se
presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La
libertà dei gruppi religiosi
4.
La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad
esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti,
sono postulati dalla natura sociale tanto degli esseri umani, quanto della
stessa religione.
A
tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico non
siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni
misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema
divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita
religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad
informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti
ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti con leggi o con
atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare, nominare e
trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le comunità
religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici
religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati.
I
gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e di
testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per scritto. Però, nel
diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve
evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o
sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di
persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato
come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre
la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non siano impediti di
manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina nell'ordinare
la società e nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere sociale
della natura umana e della stessa religione si fonda il diritto in virtù del
quale gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano
liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative
e sociali.
La
libertà religiosa della famiglia
5.
Ad ogni famiglia --società che gode di un diritto proprio e primordiale--
compete
il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la
direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare l'educazione
religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa.
Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di
scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per
una tale libertà di scelta non debbono essere gravati, né direttamente né
indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati
se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non
corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene imposta
un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa.
Cura
della libertà religiosa
6.
Poiché il bene comune della società --che si concreta nell'insieme delle
condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini possono perseguire il loro
perfezionamento più riccamente o con maggiore facilità -- consiste soprattutto
nella salvaguardia dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei
rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà
religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili,
alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a ciascuno nel modo ad esso proprio,
tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare
e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere essenziale di ogni
potere civile. Questo deve quindi assicurare a tutti i cittadini, con leggi
giuste e con mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà religiosa, e creare
condizioni propizie allo sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini
siano realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione e
adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di
pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua santa
volontà.
Se,
considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento giuridico di
una società viene attribuita ad un determinato gruppo religioso una speciale
posizione civile, è necessario che nello stesso tempo a tutti i cittadini e a
tutti i gruppi religiosi venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla
libertà in materia religiosa.
Infine
il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che
appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia
mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano fra essi
discriminazioni.
Da
ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la
violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione
qualsivoglia oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo
religioso o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce contro la volontà
di Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti quando si usa,
in qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa
religione o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o in un
determinato gruppo.
I
limiti della libertà religiosa
7.
Il diritto alla libertà in materia religiosa viene esercitato nella società
umana; di conseguenza il suo esercizio è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio
di ogni libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità
personale e sociale: nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i
gruppi sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo
tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene
comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed umanità.
Inoltre,
poiché la società civile ha il diritto di proteggersi contro i disordini che
si possono verificare sotto pretesto della libertà religiosa, spetta
soprattutto al potere civile prestare una tale protezione; ciò però va
compiuto non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle parti, ma
secondo norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche
postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro pacifica armonizzazione
a vantaggio di tutti i cittadini, da una sufficiente tutela di quella autentica
pace pubblica che consiste in una vita vissuta in comune sulla base di una
onesta giustizia, nonché dalla debita custodia della pubblica moralità. Questi
sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene comune e sono
compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto nella società va
rispettata la norma secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta la libertà
più ampia possibile, e la loro libertà non deve essere limitata, se non quando
e in quanto è necessario.
Educazione
all'esercizio della libertà
8.
Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di molteplici fattori, vivono in
un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di essere privati della facoltà
di agire liberamente e responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli
che, sotto il pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano
poco la dovuta obbedienza.
Ragione
per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro che sono
impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi per formare esseri umani i quali,
nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima
autorità e siano amanti della genuina libertà, esseri umani cioè che siano
capaci di emettere giudizi personali nella luce della verità, di svolgere le
proprie attività con senso di responsabilità, e che si impegnano a perseguire
tutto ciò che è vero e buono, generosamente disposti a collaborare a tale
scopo con gli altri.
La
libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e contribuire a che gli
esseri umani adempiano con maggiore responsabilità i loro doveri nella vita
sociale.
II.
LA
LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La
dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella Rivelazione
9.
Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli esseri umani alla
libertà religiosa ha il suo fondamento nella dignità della persona, le cui
esigenze la ragione umana venne conoscendo sempre più chiaramente attraverso
l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina sulla libertà affonda le sue
radici nella Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata con sacro
impegno dai cristiani. Quantunque, infatti, la Rivelazione non affermi
esplicitamente il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in materia
religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità della persona umana in tutta la sua
ampiezza, mostra il rispetto di Cristo verso la libertà umana degli esseri
umani nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci insegna lo
spirito che i discepoli di una tale Maestro devono assimilare e manifestare in
ogni loro azione. Tutto ciò illustra i principi generali sopra cui si fonda la
dottrina della presente dichiarazione sulla libertà religiosa. E anzitutto, la
libertà religiosa nella società è in piena rispondenza con la libertà
propria dell'atto di fede cristiana.
Libertà
dell'atto di fede
10.
Un elemento fondamentale della dottrina cattolica, contenuto nella parola di Dio
e costantemente predicato dai Padri, è che gli esseri umani sono tenuti a
rispondere a Dio credendo volontariamente; nessuno, quindi, può essere
costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di fede
è per sua stessa natura un atto volontario, giacché gli essere umani, redenti
da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non
possono aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre non li trae e se non
prestano a Dio un ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si escluda ogni
forma di coercizione da parte degli esseri umani. E perciò un regime di libertà
religiosa contribuisce non poco a creare quell'ambiente sociale nel quale gli
esseri umani possono essere invitati senza alcuna difficoltà alla fede
cristiana, e possono abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte
le manifestazioni della vita.
Modo
di agire di Cristo e degli apostoli
11.
Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità; per cui essi
sono vincolati in coscienza a rispondere alla loro vocazione, ma non coartati.
Egli, infatti, ha riguardo della dignità della persona umana da lui creata, che
deve godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado
sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in
modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore nostro, mite ed umile di
cuore ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e
confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la fede
negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione Ha pure
rimproverato l'incredulità degli uditori, lasciando però la punizione a Dio
nel giorno del giudizio. Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: “ Chi
avrà creduto e sarà battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà
condannato ” (Mc 16,16). ma conoscendo che la zizzania è stata seminata con
il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che
avverrà alla fine del tempo. Non volendo essere un messia politico e dominatore
con la forza preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che viene “ per servire
e dare la sua vita in redenzione di molti ” (Mc 10,45). Si presentò come il
perfetto servo di Dio che “ non rompe la canna incrinata e non smorza il
lucignolo che fuma ” (Mt 12,20). Riconobbe la potestà civile e i suoi
diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì però chiaramente di
rispettare i superiori diritti di Dio: “ Rendete a Cesare quello che è di
Cesare, e a Dio quello che è di Dio ” (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la
sua rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione, con cui ha
acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese
testimonianza alla verità, però non volle imporla con la forza a coloro che la
respingevano. Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce
ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù
dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani.
Gli
apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la
stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i discepoli di Cristo si sono
adoperati per convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non però
con un'azione coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con
la forza della parola di Dio, Con coraggio annunziavano a tutti il proposito di
Dio salvatore, “ il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino
alla conoscenza della verità ” (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però, avevano
riguardo per i deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo come
“ognuno di noi renderà conto di sé a Dio” (Rm 14,12) e sia tenuto ad
obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno sempre
cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi
al popolo e ai principi di “ annunziare con fiducia la parola di Dio ” (At
4,31). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo fosse realmente la forza
di Dio per la salvezza di ogni credente. Sprezzando quindi tutte “ le armi
carnali ” seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno
predicato la parola di Dio pienamente fiduciosi nella divina virtù di tale
parola del distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri umani
alla fede e all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, così anche gli apostoli
hanno riconosciuto la legittima autorità civile: “ Non vi è infatti potestà
se non da Dio ”, insegna l'Apostolo, il quale perciò comanda: “ Ognuno sia
soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone alla potestà, resiste
all'ordine stabilito da Dio ” (Rm 13,1-5). Nello stesso tempo, però, non
hanno avuto timore di resistere al pubblico potere che si opponeva alla santa
volontà di Dio: “ È necessario obbedire a Dio prima che agli uomini ” (At
5,29). La stessa via hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i
secoli e in tutta la terra.
La
Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12.
La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e
degli apostoli quando riconosce come rispondente alla dignità dell'uomo e alla
rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce. Essa ha
custodito e tramandato nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da Cristo e
dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio, pellegrinante
attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando in quando si siano
avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico, anzi ad esso
contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa, secondo la quale nessuno può
essere costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è mai venuta meno.
Il
fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo degli esseri umani e
molto ha contribuito perché gli uomini lungo i tempi riconoscessero più
largamente e meglio la dignità della propria persona e maturasse la convinzione
che la persona nella società deve essere immune da ogni umana coercizione in
materia religiosa.
La
libertà della Chiesa
13.
Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al bene della stessa
città terrena, e che vanno ovunque e sempre conservate e difese da ogni
ingiuria, è certamente di altissimo valore la seguente: che la Chiesa
nell'agire goda di tanta libertà quanta le è necessaria per provvedere alla
salvezza degli esseri umani. È questa, infatti, la libertà sacra, di cui
l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la Chiesa acquistata con il suo sangue.
Ed è propria della Chiesa, tanto che quanti l'impugnano agiscono contro la
volontà di Dio. La libertà della Chiesa è principio fondamentale nelle
relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico
della società Civile.
Nella
società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la Chiesa rivendica a sé
la libertà come autorità spirituale, fondata da Cristo Signore, alla quale per
mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il
Vangelo ad ogni creatura. Parimenti, la Chiesa rivendica a sé la libertà in
quanto è una comunità di esseri umani che hanno il diritto di vivere nella
società civile secondo i precetti della fede cristiana.
Ora,
se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato a parole né solo
sancito nelle leggi, ma con sincerità tradotto realmente nella vita, in tal
caso la Chiesa, di diritto e di fatto, usufruisce di una condizione stabile per
l'indipendenza necessaria all'adempimento della sua divina missione:
indipendenza nella società, che le autorità ecclesiastiche hanno sempre più
vigorosamente rivendicato. Nello stesso tempo i cristiani, come gli altri uomini
godono del diritto civile di non essere impediti di vivere secondo la propria
coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà
religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani
e a tutte le comunità e che deve essere sancita nell'ordinamento giuridico
delle società civili.
La
missione della Chiesa
14.
La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: “ Istruite tutte le genti
(Mt 28,19), è tenuta ad operare instancabilmente “affinché la parola di Dio
corra e sia glorificata” (2 Ts 3,1).
La
Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché “ anzitutto si
facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per tutti gli uomini... Ciò
infatti è bene e gradito al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole
che tutti gli uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità” (1
Tm 2, 1-4).
I
cristiani, però, nella formazione della loro coscienza, devono considerare
diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa. Infatti per volontà di
Cristo la Chiesa cattolica è maestra di verità e sua missione è di annunziare
e di insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e nello stesso tempo di
dichiarare e di confermare autoritativamente i principi dell'ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi
sapientemente con coloro che non hanno la fede, s'adoperino a diffondere la luce
della vita con ogni fiducia e con fortezza apostolica, fino all'effusione del
sangue, “ nello Spirito Santo, con la carità non simulata, con la parola di
verità” (2 Cor 6,6-7).
Infatti
il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di conoscere sempre meglio
la verità da lui ricevuta, di annunciarla fedelmente e di difenderla con
fierezza, non utilizzando mai mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello
stesso tempo, però, la carità di Cristo lo spinge a trattare con amore, con
prudenza e con pazienza gli esseri umani che sono nell'errore o nell'ignoranza
circa la fede. Si deve quindi aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo
vivificante che deve essere annunciato, sia ai diritti della persona umana, sia
alla misura secondo la quale Dio attraverso il Cristo distribuisce la sua grazia
agli esseri umani che vengono invitati ad accettare e a professare la fede
liberamente.
CONCLUSIONE
15.
È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di poter professare liberamente
la religione sia in forma privata che pubblica; anzi la libertà religiosa nella
maggior parte delle costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è
solennemente proclamata in documenti internazionali.
Non
mancano però regimi i quali, anche se nelle loro costituzioni riconoscono la
libertà del culto religioso, si sforzano di stornare i cittadini dalla
professione della religione e di rendere assai difficile e pericolosa la vita
alle comunità religiose.
Il
sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi di questo tempo e
denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli, esorta i cattolici e invita
tutti gli esseri umani a considerare con la più grande attenzione quanto la
libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella presente situazione della
famiglia umana.
È
infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre più unificando, che si
fanno sempre più stretti i rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione
diverse, mentre si fa ognora più viva in ognuno la coscienza della propria
responsabilità personale. Per cui, affinché nella famiglia umana si instaurino
e si consolidino relazioni di concordia e di pace, si richiede che ovunque la
libertà religiosa sia munita di una efficace tutela giuridica e che siano
osservati i doveri e i diritti supremi degli esseri umani attinenti la libera
espressione della vita religiosa nella società.
Faccia
Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente elevando a metodo nei
rapporti sociali l'esercizio della libertà religiosa, in virtù della grazia di
Cristo e per l'azione dello Spirito Santo pervenga alla sublime e perenne “
libertà della gloria dei figli di Dio” (Rm 8,21).
7
dicembre 1965
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