RITUALE ROMANUM
DE SACRAMENTO PÆNITANTIÆ
 

 

 
             Prænotanda De Sacramento Pænitentiæ
               Ordo Ministrandi Sacramentum Pænitentiæ
               Circa i Peccati e le Tre Censure Ecclesiastiche
 



RITUALE ROMANUM

PAULI V PONTIFICIS MAXIMI

JUSSU EDITUM
 

 

ALIORUMQUE PONTIFICUM CURA RECOGNITUM
 

ATQUE AD NORMAM C. J.
CANONICI ACCOMODATUM

 

SS.MI D. N. PII PAPÆ XII

AUCTORITATE ORDINATUM ET AUCTUM


 

 EDITIO NONA
JUXTA PRIMAM VATICANAM POST TYPICAM

 1952

 ***

 PRÆNOTANDA DE SACRAMENTO PÆNITENTIÆ
 

1. Il Santo Sacramento della Penitenza è stato istituito da Cristo Signore per restituire la grazia di Dio a coloro che l'hanno perduta dopo il Battesimo. Esso si dovrà amministrare con tanta maggiore diligenza, quanto più frequente è il suo uso, e quanto maggiori sono i requisiti che esso comporta, perché sia degnamente amministrato e ricevuto.

 

Questo Sacramento consta di tre elementi: la materia, la forma, il ministro. Materia remota sono i peccati del penitente, materia prossima i suoi atti di contrizione, confessione, soddisfazione della pena. La forma è costituita dalle parole Ego te absólvo, etc. Ministro è il sacerdote che ha facoltà di assolvere ordinaria o delegata. In caso di pericolo di morte qualunque sacerdote, anche non autorizzato a confessare, e anche se sia presente un sacerdote autorizzato, può assolvere in modo valido e lecito qualunque penitente da qualunque peccato o censura, siano questi riservati o notori. Requisiti del ministro sono la bontà, la dottrina e la prudenza; inoltre egli dovrà conservare il sigillo del segreto confessionale con un perfetto e perpetuo silenzio. I confessori procurino con tutto l'impegno di essere preparati in modo ottimo a questo loro compito e a ciò che vi è connesso.

 

2. Il confessore ricordi anzitutto che egli è insieme giudice e medico: egli è stato costituito da Dio ministro della sua giustizia e insieme della sua misericordia, come mediatore tra Dio e gli uomini, per procurare insieme la gloria di Dio e la salvezza delle anime.

 

3. Egli dovrà dunque saper discernere tra male e male, e come un esperto medico curare abilmente le malattie delle anime, a ciascuna applicando il rimedio adatto. A tal fine procuri di prepararsi con impegno, acquistando la più vasta conoscenza teorica e pratica sia per mezzo dell'orazione sia con lo studio degli autori approvati, specialmente del Catechismo Romano, e con la consultazione di persone qualificate e prudenti.

 

4. Sappia anche quali casi e quali censure sono riservate alla Santa Sede e all'Ordinario, nonché le disposizioni della propria Chiesa, che osserverà diligentemente.

 

5. Procurerà infine di conoscere a fondo la dottrina su questo sacramento e tutto quanto è richiesto per la sua valida amministrazione. In questa poi si comporti seguendo le norme qui sotto prescritte.

 

 

ORDO MINISTRANDI SACRAMENTUM
PÆNITENTIÆ

 

6. Il sacerdote chiamato ad ascoltare una confessione si dimostri pronto e ben disposto. Prima di accedere al Sacramento, se ne ha il tempo, invocherà l'aiuto di Dio per compiere rettamente e santamente questo ministero.

 

7. Il luogo proprio della confessione sacramentale è la chiesa o oratorio pubblico o semipubblico.

 

8. Il confessionale per le donne sia sempre collocato in luogo aperto e visibile. Il confessionale sia munito di una grata fissa e modicamente forata, che deve stare tra il confessore e la penitente.

 

9. Le confessioni di donne non si ascoltino fuori del confessio­nale, salvo il caso di malattia o altra vera necessità, e con le cautele che l'Ordinario del luogo giudicherà opportune. Le confessioni di uomini si possono ascoltare anche in case private.

 

10. Si usi la cotta [o un camice] e la stola viola, adeguandosi però alle circostanze e agli usi locali.

 

11. Il penitente si presenterà al Sacramento con la dovuta umiltà interna ed esterna, si inginocchierà e farà il segno di croce; a ciò, se occorre, lo si esorterà.

 

12. Il confessore si informi subito sulla sua condizione (salvo gli sia già altrimenti nota), quando si è confessato l'ultima volta, se ha soddisfatto alla penitenza impostagli, se le precedenti confessioni siano state ben fatte e complete e, ora, se ha fatto con diligenza l’esame di coscienza.

 

13. Se il penitente è vincolato da qualche censura o caso riservato, dal quale il confessore non può assolvere, non lo assolva prima di averne ottenuta facoltà dal Superiore.

 

14. Se poi il confessore, il quale deve regolarsi secondo il tipo delle persone, si sarà reso conto che il penitente non conosce i principi elementari della fede cristiana, lo istruisca brevemente, se ne ha il tempo, intorno agli articoli di fede e alle altre cose la cui conoscenza è necessaria alla salvezza, e, riprendendo la sua ignoranza, lo inciti ad impararle in avvenire con più impegno.

 

15. Il penitente faccia la confessione generale in latino o in volgare dicendo il Confíteor, o almeno usi queste parole: Confíteor Deo onmipoténti, et tibi, pater. Quindi confessi i suoi peccati, aiutato dal sacerdote, ogni volta che occorra. Il ministro non riprenderà il penitente prima che sia finita la confessione; non lo interrogherà se non quando è necessario per capire meglio qualche cosa; gli infonda fiducia, suggerendogli con dolcezza di confessare tutti i suoi peccati rettamente e integralmente, superando quella sciocca vergogna per cui alcuni, dietro suggestione del diavolo, non osano confessare i peccati.

 

16. Se il penitente non esprime il numero, la specie, le circostanze necessarie alla comprensione dei peccati, il sacerdote lo interroghi delicatamente in merito.

 

17. Si guardi però dall'intrattenere alcuno con domande curiose o inutili; in particolare, non faccia domande imprudenti ai giovani di ambo i sessi - e non solo ad essi - su cose che non sanno e che potrebbero scandalizzarli, insegnando loro a peccare.

 

18. Udita la confessione, tenendo conto della gravità e quantità dei peccati confessati, e della condizione del penitente, impartirà a questo, con paterna carità, correzioni e ammonimenti; con parole efficaci si sforzerà di indurlo al dolore e alla contrizione; lo orienterà a emendare e riformare la sua vita; gli darà rimedi per i suoi peccati.

 

19. Infine, seguendo i suggerimenti dello spirito e della discrezione, gli imponga una salutare e conveniente soddisfazione (o «penitenza»), tenendo conto del suo stato, condizione, sesso, età, nonché delle sue disposizioni. Si guardi dall'imporre penitenze lievissime per peccati gravi: se egli fosse connivente ai peccati altrui, ne diventerebbe corresponsabile. Tenga inoltre presente che la penitenza non deve essere solo un mezzo per rinnovare la vita e una medicina alla debolezza umana, ma anche un castigo per i peccati commessi in passato.

 

20. Cerchi dunque, per quanto possibile, di imporre penitenze opposte ai peccati: agli avari elemosine, ai lussuriosi digiuni o altre penitenze corporali, ai superbi servizi umili, ai tiepidi impegni di pietà. A coloro poi che si confessano troppo di rado o in ritardo, o che ricadono facilmente negli stessi peccati, sarà utilissimo consigliare di confessarsi spesso, ad esempio ogni mese, o in certe solennità, e anche, se è il caso, di comunicarsi.

 

21. I confessori non impongano penitenze pecuniarie che i penitenti debbano soddisfare con lui, e non chieda né riceva nulla in cambio del suo ministero.

 

22. Per i peccati occulti, anche se gravi, non si imponga una penitenza pubblica.

 

23. Il sacerdote dovrà considerare attentamente quando e a chi l'assoluzione sia da impartire, o da negare, o da differire; non avvenga che egli assolva chi è incapace di tale beneficio, come sarebbe: chi non dà nessun segno di dolore; chi non vuole deporre un odio o una inimicizia; o chi, potendolo, non vuole restituire l'altrui; chi non vuole lasciare un'occasione prossima di peccato, o altrimenti abbandonare una via di peccato ed emendare la sua vita in meglio; chi ha dato scandalo in pubblico, salvo che dia una pubblica soddisfazione e rimuova lo scandalo; chi è incorso in peccati riservati ai Superiori.

 

24. Tuttavia chi si confessa trovandosi in pericolo di morte sarà da assolvere da tutti i peccati e censure anche se riservati (dal momento che allora cessa la riserva); prima però, se può, deve soddisfare a chi deve; poi, se scampa al pericolo deve per qualche motivo presentarsi al Superiore che lo avrebbe dovuto assolvere, gli si presenti quanto prima, pronto a fare ciò che deve.

 

25. Se durante la confessione, o anche prima che questa cominci, al penitente malato vengono meno la voce e la parola, il sacerdote si sforzi come può con cenni e con segni di conoscere i peccati di quello, che sarà da assolvere per tutto quanto in genere o specie avrà manifestato, e anche per il solo desiderio di confessarsi espresso da sé o con l'aiuto di altri.

 

26. Ricordi il sacerdote che ai malati non è da imporre una penitenza grave o faticosa, ma solo quella che potranno compiere a suo tempo una volta guariti. Nel frattempo, imposta e accettata una preghiera o altra lieve soddisfazione, secondo la gravità della malattia, li assolva come conviene.

 

 

Rituale Romanum


  www.maranatha.it

SESTRI LEVANTE (Genoa) Italy