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 Latino e
Italiano 
Lettera ai Vescovi  | 
     
    
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LITTERAE APOSTOLICAE 
MOTU
PROPRIO DATAE 
 
BENEDICTUS XVI 
 
SUMMORUM 
PONFICUM 
 
 
      
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Summorum 
Pontificum cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae 
Maiestati cultum dignum offerret, «ad laudem et gloriam nominis Sui» et «ad 
utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae».  
Ab immemorabili 
tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquaeque 
Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad 
fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter 
acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut 
errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae 
lex orandi eius legi credendi respondet»[1]. 
Inter 
Pontífices qui talem debitam curam adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii 
Magni, qui tam fidem catholicam quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in 
saeculis praecedentibus cumulatos novis Europae populis transmittendos curavit. 
Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe 
celebrabatur, definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime 
fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, ubique simul cum Evangelii 
annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt, 
«ut operi Dei nihil praeponatur» (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum 
morem Romanum non solum fidem et pietatem sed et culturam multarum gentium 
fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in 
omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali 
stimulasse atque tot populos in religionis virtute roborasse ac eorundem 
pietatem fecundasse. 
Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius 
expleret, plures alii  Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem 
sollicitudinem impenderunt, inter quos eminet Sanctus Pius V, qui magno cum 
studio pastorali, Concilio Tridentino exhortante, totum Ecclesiae cultum 
innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et «ad normam Patrum instauratorum» 
editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit. 
Inter Ritus 
romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe 
succrevit, atque succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cum illa 
in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.  
«Quod 
idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt 
persecuti, cum novas ad aetates accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos 
determinaverunt, ac deinde cum ineunte hoc nostro saeculo ampliorem iam complexi 
sunt redintegrationem»[2]. 
Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus VIII, sanctus Pius X[3], 
Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII. 
Recentioribus autem 
temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia 
et reverentia erga cultum divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae 
aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor noster Summus Pontifex Paulus 
VI libros liturgicos instauratos et partim innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae 
approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab 
Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus libenter recepti  sunt. Ioannes 
Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani 
Pontifices operati sunt ut «hoc quasi aedificium liturgicum [...] rursus, 
dignitate splendidum et concinnitate» appareret[4].
 
        Aliquibus autem in regionibus haud pauci 
fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum tam 
profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut 
Summus Pontifex Ioannes Paulus II, horum fidelium pastorali cura motus, anno 
1984 speciali Indulto “Quattuor abhinc annos”, a Congregatione pro Cultu Divino 
exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962 
edito; anno autem 1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis “Ecclesia 
Dei” Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem facultatem late et 
generose in favorem omnium  fidelium id petentium adhiberent. 
Instantibus precibus horum fidelium iam a 
Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis 
Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito, 
omnibus mature perpensis, invocato Spiritu Sancto et Dei freti auxilio, 
praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur: 
Art. 1. 
Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” 
Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V 
promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria 
expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius 
usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, 
minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo 
usus unici ritus romani. 
Proinde 
Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII 
anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam 
Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Conditiones vero a documentis 
antecedentibus “Quattuor abhinc annos” et “Ecclesia Dei” pro usu huius Missalis 
statutae, substituuntur ut sequitur:  
Art. 2. In Missis sine populo celebratis, 
quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti 
potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali 
Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970  promulgato, et quidem qualibet die, 
excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, 
sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui. 
 
Art. 3. Si communitates Institutorum vitae 
consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive 
dioecesani quae in celebratione conventuali seu “communitatis” in oratoriis 
propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 
promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum 
Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter 
perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges 
et statuta particularia decernatur.  
Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus 
supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam 
christifideles qui sua sponte id petunt.  
Art. 5, § 
1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti 
adhaerentium continenter exsistit, parochus eorum petitiones ad celebrandam 
sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat. 
Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria 
paroeciae pastorali cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392, 
discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo. 
§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII 
locum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam 
celebratio huiusmodi fieri potest.  
§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, 
parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in 
adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes 
occasionales, verbi gratia peregrinationes. 
§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, 
idonei esse debent ac iure non impediti.  
§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales 
nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra.
 
Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII 
celebratis cum populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua vernacula, 
utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis.  
Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de 
quo in art. 5 § 1 petita a parocho non obtinuerit, de re certiorem faciat 
Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si 
ille ad huiusmodi celebrationem providere non potest res ad Pontificiam 
Commissionem “Ecclesia Dei” referatur. 
Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi 
petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem 
Pontificiae Commissioni “Ecclesia Dei” committere potest, quae ei consilium et 
auxilium dabit.  
Art. 9, § 
1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest 
utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, 
Poenitentiae et Unctionis Infirmorum,  bono animarum id suadente. 
§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur 
celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono 
animarum id suadente.  
§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti 
etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato. 
Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum 
iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus 
iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum 
nominare, servatis de iure servandis.  
Art. 11. Pontificia Commissio “Ecclesia Dei” a Ioanne 
Paulo II anno 1988 erecta[5], munus 
suum adimplere pergit.  
Quae 
Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex 
ipsi attribuere voluerit.  
Art. 12. 
Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis 
exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum. 
 
Quaecumque 
vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea 
omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo 
Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non 
obstantibus. 
Datum Romae, 
apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus 
Nostri tertio. 
	 
	
		
		
		[1] Institutio 
		generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397  
	
		
		
		[2] Ioannes 
		Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 
		1988), 3: AAS 81 (1989), 899.  
	
	
		
		
		[4]S. 
		Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23 
		Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II, 
		Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 
		81 (1989), 899.  
	
		
		
		[5] Cfr 
		Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei 
		(2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.  
 
   
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LETTERA APOSTOLICA 
DI SUA SANTITÀ 
 
BENEDETTO XVI 
 
MOTU
PROPRIO DATA 
 
 
SUMMORUM 
PONFICUM 
 
 
      
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I
Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente 
cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maestà un culto degno, “a lode 
e gloria del Suo nome” ed “ad utilità di tutta la sua Santa Chiesa”. 
 
Da tempo immemorabile, come anche per l’avvenire, è 
necessario mantenere il principio secondo il quale “ogni Chiesa particolare deve 
concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e 
ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla 
ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per 
evitare errori, ma anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la legge 
della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede”[1]. 
Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura 
eccelle il nome di san Gregorio Magno, il quale si adoperò perché ai nuovi 
popoli dell’Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto 
e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comandò che 
fosse definita e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il 
Sacrificio della Messa sia l’Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava 
nell’Urbe. Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache, 
che operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all’annuncio 
del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola: 
“Nulla venga preposto all’opera di Dio” (cap. 43). In tal modo la sacra Liturgia 
celebrata secondo l’uso romano arricchì non solo la fede e la pietà, ma anche la 
cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa 
nelle varie sue forme, in ogni secolo dell’età cristiana, ha spronato nella vita 
spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtù di religione 
e ha fecondato la loro pietà.  
Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei 
secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse 
in modo più efficace questo compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto 
da grande zelo pastorale, a seguito dell’esortazione del Concilio di Trento, 
rinnovò tutto il culto della Chiesa, curò l’edizione dei libri liturgici, 
emendati e “rinnovati secondo la norma dei Padri” e li diede in uso alla Chiesa 
latina.  
Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il 
Messale Romano, che si sviluppò nella città di Roma, e col passare dei secoli a 
poco a poco prese forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei 
tempi più recenti.  
“Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani 
Pontefici nel corso dei secoli seguenti assicurando l’aggiornamento o definendo 
i riti e i libri liturgici, e poi, all’inizio di questo secolo, intraprendendo 
una riforma generale”[2]. Così 
agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X [3], 
Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII.  
Nei tempi più recenti, il Concilio Vaticano II espresse il 
desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino 
venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessità della nostra età. Mosso 
da questo desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 
1970 per la Chiesa latina approvò i libri liturgici riformati e in parte 
rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono 
accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza 
edizione tipica del Messale Romano. Così i Romani Pontefici hanno operato 
“perché questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido 
per dignità e armonia”[4]. 
Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e 
continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme 
liturgiche, le quali avevano imbevuto così profondamente la loro cultura e il 
loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura 
pastorale nei confronti di questi fedeli, nell’anno 1984 con lo speciale indulto 
“Quattuor abhinc annos”, emesso dalla Congregazione per il Culto Divino, 
concesse la facoltà di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII 
nell’anno 1962; nell’anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera 
Apostolica “Ecclesia 
Dei”, data in forma di Motu proprio, esortò i 
Vescovi ad usare largamente e generosamente tale facoltà in favore di tutti i 
fedeli che lo richiedessero.  
A seguito delle insistenti preghiere di questi 
fedeli, a lungo soppesate già dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo 
aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 
2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo 
aver invocato lo Spirito Santo e contando sull’aiuto di Dio, con la presente 
Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue:  
  
Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI 
è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) 
della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da 
S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come 
espressione straordinaria della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto 
nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni 
della “lex orandi” della Chiesa non porteranno in alcun modo a una 
divisione nella “lex credendi” (“legge della fede”) della Chiesa; sono 
infatti due usi dell’unico rito romano. 
  
Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della 
Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni 
XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della 
Chiesa. Le condizioni per l’uso di questo Messale stabilite dai documenti 
anteriori “Quattuor abhinc annos” e “Ecclesia Dei”, vengono 
sostituite come segue: 
  
Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, 
ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o 
il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il 
Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno, 
eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro 
Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, 
né del suo Ordinario. 
  
Art. 3. Le comunità degli Istituti di vita 
consacrata e delle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia 
diocesano, che nella celebrazione conventuale o “comunitaria” nei propri oratori 
desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione del Messale Romano 
promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto 
o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o 
permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del 
diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari. 
  
Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di 
cui sopra all’art. 2, possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – 
anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà. 
  
Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste 
stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, 
il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa 
Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene 
di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, 
sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e 
favorendo l’unità di tutta la Chiesa. 
 
§ 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo nei 
giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una 
celebrazione di tal genere. 
  
§ 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, 
il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in 
circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad 
esempio pellegrinaggi. 
  
§ 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. 
Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti. 
  
§ 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali né 
conventuali, è compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui 
sopra. 
  
Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo 
secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate 
anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede 
Apostolica. 
  
Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli 
di cui all’art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da 
parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente 
pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale 
celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia 
Dei”. 
  
Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a 
tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può 
riferire la questione alla Commissione “Ecclesia Dei”, perché gli offra 
consiglio e aiuto. 
  
Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato 
tutto attentamente, può anche concedere la licenza di usare il rituale più 
antico nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della 
Penitenza e dell’Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime. 
 
§ 2. Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della 
Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo 
consigli il bene delle anime. 
 
§ 3. Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito usare il Breviario 
Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962. 
 
Art. 10. L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una 
parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma 
più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del 
diritto. 
 
Art. 11. La Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da Giovanni 
Paolo II nel 1988 [5], 
continua ad esercitare il suo compito. 
 
Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice 
le vorrà attribuire. 
Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle 
facoltà di cui già gode, eserciterà l’autorità della Santa Sede vigilando sulla 
osservanza e l’applicazione di queste disposizioni. 
 
Tutto ciò che da Noi è stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a modo 
di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come “stabilito e 
decretato” e da osservare dal giorno 14 settembre di quest’anno, festa 
dell’Esaltazione della Santa Croce, nonostante tutto ciò che possa esservi in 
contrario. 
  
Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 luglio 2007, 
anno terzo del nostro Pontificato.  
	 
	
		
		[1] Ordinamento 
		generale del Messale Romano, 3a ed., 2002, n. 397.  
	
	
	
	
		
		[5] 
		Cfr Ioannes Paulus II, Lett. ap. Motu proprio data 
		
		
		
		Ecclesia Dei, 
		2 luglio 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498. 
   
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Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana 
  
       
 
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LETTERA DI SUA SANTITÀ 
 
BENEDETTO XVI 
 
AI VESCOVI IN OCCASIONE DELLA 
PUBBLICAZIONE  
DELLA LETTERA APOSTOLICA  
"MOTU PROPRIO DATA" 
 
SUMMORUM 
PONFICUM 
 
SULL'USO DELLA LITURGIA 
ROMANA  
ANTERIORE ALLA RIFORMA EFFETTUATA  
NEL 1970 
 
 
      
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		Cari 
		Fratelli nell’Episcopato, 
		
		con grande fiducia e speranza metto nelle 
		vostre mani di Pastori il testo di una nuova Lettera Apostolica “Motu 
		Proprio data” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma 
		effettuata nel 1970. Il documento è frutto di lunghe riflessioni, di 
		molteplici consultazioni e di preghiera.  
		
		Notizie e giudizi fatti senza sufficiente 
		informazione hanno creato non poca confusione. Ci sono reazioni molto 
		divergenti tra loro che vanno da un’accettazione gioiosa ad 
		un’opposizione dura, per un progetto il cui contenuto in realtà non era 
		conosciuto. 
		
		A questo documento si opponevano più 
		direttamente due timori, che vorrei affrontare un po’ più da vicino in 
		questa lettera. 
		
		In primo luogo, c’è il timore che qui 
		venga intaccata l’Autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue 
		decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga messa in dubbio. 
		Tale timore è infondato. Al riguardo bisogna innanzitutto dire che il 
		Messale, pubblicato in duplice edizione da Paolo VI e poi riedito una 
		terza volta con l'approvazione di Giovanni Paolo II, ovviamente è e 
		rimane la forma normale – la forma ordinaria – della Liturgia 
		Eucaristica. L’ultima stesura del Missale Romanum, anteriore al 
		Concilio, che è stata pubblicata con l’autorità di Papa Giovanni XXIII 
		nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata 
		come forma extraordinaria della Celebrazione liturgica. Non è 
		appropriato parlare di queste due stesure del Messale Romano come se 
		fossero “due Riti”. Si tratta, piuttosto, di un uso duplice dell’unico e 
		medesimo Rito. Quanto all’uso del Messale del 1962, come forma 
		extraordinaria della Liturgia della Messa, vorrei attirare 
		l’attenzione sul fatto che questo Messale non fu mai giuridicamente 
		abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre 
		permesso. Al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non è sembrato 
		necessario di emanare norme proprie per l’uso possibile del Messale 
		anteriore. Probabilmente si è supposto  che si sarebbe trattato di pochi 
		casi singoli che si sarebbero risolti, caso per caso,  sul posto. Dopo, 
		però, si è presto dimostrato che non pochi rimanevano fortemente legati 
		a questo uso del Rito romano che, fin dall’infanzia, era per loro 
		diventato familiare. Ciò avvenne, innanzitutto, nei Paesi in cui il 
		movimento liturgico aveva donato a molte persone una cospicua formazione 
		liturgica e una profonda, intima familiarità con la forma anteriore 
		della Celebrazione liturgica. Tutti sappiamo che, nel movimento guidato 
		dall’Arcivescovo Lefebvre, la fedeltà al Messale antico divenne un 
		contrassegno esterno; le ragioni di questa spaccatura, che qui nasceva, 
		si trovavano però più in profondità. Molte persone, che accettavano 
		chiaramente il carattere vincolante del Concilio Vaticano II e che erano 
		fedeli al Papa e ai Vescovi, desideravano tuttavia anche ritrovare la 
		forma, a loro cara, della sacra Liturgia; questo avvenne anzitutto 
		perché in molti luoghi non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni 
		del nuovo Messale, ma esso addirittura veniva inteso come 
		un’autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale 
		portò spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile. 
		Parlo per esperienza, perché ho vissuto anch’io quel periodo con tutte 
		le sue attese e confusioni. E ho visto quanto profondamente siano state 
		ferite, dalle deformazioni arbitrarie della Liturgia, persone che erano 
		totalmente radicate nella fede della Chiesa. 
		
		Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò, 
		obbligato a dare, con il Motu Proprio 
		“Ecclesia 
		Dei” 
		del 2 luglio 1988, un quadro normativo per l’uso del Messale del 1962, 
		che però non conteneva prescrizioni dettagliate, ma faceva appello, in 
		modo più generale, alla generosità dei Vescovi verso le “giuste 
		aspirazioni” di quei fedeli che richiedevano quest’uso del Rito romano. 
		In quel momento il Papa voleva, così,  aiutare soprattutto la Fraternità 
		San Pio X a ritrovare la piena unità con il Successore di Pietro, 
		cercando di guarire una ferita sentita sempre più dolorosamente. 
		Purtroppo questa riconciliazione finora non è riuscita; tuttavia una 
		serie di comunità hanno utilizzato con gratitudine le possibilità di 
		questo Motu Proprio. Difficile è rimasta, invece, la questione dell’uso 
		del Messale del 1962 al di fuori di questi gruppi, per i quali mancavano 
		precise norme giuridiche, anzitutto perché spesso i Vescovi, in questi 
		casi, temevano che l’autorità del Concilio fosse messa in dubbio. Subito 
		dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta 
		dell’uso del Messale del 1962 si limitasse alla generazione più anziana 
		che era cresciuta con esso, ma nel frattempo è emerso chiaramente che 
		anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si sentono 
		attirate da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per 
		loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia. Così è 
		sorto un bisogno di un regolamento giuridico più chiaro che, al tempo 
		del Motu Proprio del 1988, non era prevedibile; queste Norme intendono 
		anche liberare i Vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da 
		rispondere alle diverse situazioni.  
		
		In secondo luogo, nelle discussioni 
		sull’atteso Motu Proprio, venne espresso il timore che una più ampia 
		possibilità dell’uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o 
		addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali. Anche questo 
		timore non mi sembra realmente fondato. L’uso del Messale antico 
		presuppone una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla 
		lingua latina; sia l’una che l’altra non si trovano tanto di frequente. 
		Già da questi presupposti concreti si vede chiaramente che il nuovo 
		Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del Rito Romano, non 
		soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale 
		situazione in cui si trovano le comunità di fedeli. 
		
		E’ vero che non mancano esagerazioni e 
		qualche volta aspetti sociali indebitamente vincolati all’attitudine di 
		fedeli legati all’antica tradizione liturgica latina. La vostra carità e 
		prudenza pastorale sarà stimolo e guida per un perfezionamento. Del 
		resto le due forme dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a 
		vicenda: nel Messale antico  potranno e dovranno essere inseriti nuovi 
		santi e alcuni dei nuovi prefazi. La Commissione “Ecclesia Dei” in 
		contatto con i diversi enti dedicati all’ “usus antiquior” studierà le 
		possibilità pratiche. Nella celebrazione della Messa secondo il Messale 
		di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è 
		spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso. La 
		garanzia più sicura che il Messale di Paolo VI possa unire le comunità 
		parrocchiali e venga da loro amato consiste nel celebrare con grande 
		riverenza in conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile la 
		ricchezza spirituale e la profondità teologica di questo Messale. 
		 
		
		Sono giunto, così, a quella ragione 
		positiva che mi ha motivato ad aggiornare mediante questo Motu Proprio 
		quello del 1988. Si tratta di giungere ad una riconciliazione interna 
		nel seno della Chiesa. Guardando al passato, alle divisioni che nel 
		corso dei secoli hanno lacerato il Corpo di Cristo, si ha continuamente 
		l’impressione che, in momenti critici in cui la divisione stava 
		nascendo, non è stato fatto il sufficiente da parte dei responsabili 
		della Chiesa per conservare o conquistare la riconciliazione e l’unità; 
		si ha l’impressione che le omissioni nella Chiesa abbiano avuto una loro 
		parte di colpa nel fatto che queste divisioni si siano potute 
		consolidare. Questo sguardo al passato oggi ci impone un obbligo: fare 
		tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il 
		desiderio dell’unità, sia reso possibile di restare in quest’unità o di 
		ritrovarla nuovamente. Mi viene in mente una frase della Seconda Lettera 
		ai Corinzi, dove Paolo scrive: “La nostra bocca vi ha parlato 
		francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non 
		siete davvero allo stretto in noi; è nei vostri cuori invece che siete 
		allo stretto… Rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro 
		cuore!” (2 Cor 6,11–13). Paolo lo dice certo in un altro 
		contesto, ma il suo invito può e deve toccare anche noi, proprio in 
		questo tema. Apriamo generosamente il nostro cuore e lasciamo entrare 
		tutto ciò a cui la fede stessa offre spazio.  
		
		Non c’è nessuna contraddizione tra l’una 
		e l’altra edizione del Missale Romanum. Nella storia della 
		Liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le 
		generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e 
		non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, 
		giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono 
		cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il 
		giusto posto. Ovviamente per vivere la piena comunione anche i sacerdoti 
		delle Comunità aderenti all’uso antico non possono, in linea di 
		principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe 
		infatti coerente con il riconoscimento del valore e della santità del 
		nuovo rito l’esclusione totale dello stesso. 
		
		In conclusione, cari Confratelli, mi sta 
		a cuore sottolineare che queste nuove norme non diminuiscono in nessun 
		modo la vostra autorità e responsabilità, né sulla liturgia né sulla 
		pastorale dei vostri fedeli. Ogni Vescovo, infatti, è il moderatore 
		della liturgia nella propria diocesi (cfr. 
		
		Sacrosanctum Concilium, 
		n. 22: “Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet 
		quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud 
		Episcopum”).  
		
		Nulla si toglie quindi all’autorità del 
		Vescovo il cui ruolo, comunque, rimarrà quello di vigilare affinché 
		tutto si svolga in pace e serenità. Se dovesse nascere qualche problema 
		che il parroco non possa risolvere, l’Ordinario locale potrà sempre 
		intervenire, in piena armonia, però, con quanto stabilito dalle nuove 
		norme del Motu Proprio. 
		
		Inoltre, vi invito, cari Confratelli, a 
		scrivere alla Santa Sede un resoconto sulle vostre esperienze, tre anni 
		dopo l’entrata in vigore di questo Motu Proprio. Se veramente fossero 
		venute alla luce serie difficoltà, potranno essere cercate vie per 
		trovare rimedio. 
		
		Cari Fratelli, con animo grato e 
		fiducioso, affido al vostro cuore di Pastori queste pagine e le norme 
		del Motu Proprio. Siamo sempre memori delle parole dell’Apostolo Paolo 
		dirette ai presbiteri di Efeso: “Vegliate su voi stessi e su tutto il 
		gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come Vescovi a 
		pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue” (Atti 
		20,28). 
		
		Affido alla potente intercessione di 
		Maria, Madre della Chiesa, queste nuove norme e di cuore imparto la mia 
		Benedizione Apostolica a Voi, cari Confratelli, ai parroci delle vostre 
		diocesi, e a tutti i sacerdoti, vostri collaboratori, come anche a tutti 
		i vostri fedeli. 
		
		Dato presso San Pietro, il 7 luglio 
		2007 
		BENEDICTUS PP. XVI
		 
		   
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