RITUALE ROMANUM
DE SACRAMENTO BAPTISMI
 

 

 
             De Sacramento Baptismi Rite Administrando
               Ordo Baptismi Parvulorum
               De Baptismo Adultorum
               Ordo Baptismi Adultorum
               Benedictio Acquæ Baptismali
 



RITUALE ROMANUM

PAULI V PONTIFICIS MAXIMI

JUSSU EDITUM
 

 

ALIORUMQUE PONTIFICUM CURA RECOGNITUM
 

ATQUE AD NORMAM C. J.
CANONICI ACCOMODATUM

 

SS.MI D. N. PII PAPÆ XII

AUCTORITATE ORDINATUM ET AUCTUM


 

 EDITIO NONA
JUXTA PRIMAM VATICANAM POST TYPICAM

 1952

 ***

 DE SACRAMENTO BAPTISMI RITE ADMINISTRANDO
 

1. Il Santo Battesimo, in quanto ingresso nella religione cristiana e nella vita eterna, è al primo posto fra i Sacramenti della nuova Legge istituiti da Cristo. Chiunque vuole salvarsi deve riceverlo o essere nella disposizione per farlo; lo attestano le parole stesse della Verità: «Chi non rinasce in acqua e Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio» (Gv. 3, 5). Esso esige dunque impegno e diligenza, sia da chi lo amministra, sia da chi lo riceve.

 

2. L’amministrazione di questo Sacramento comporta alcuni elementi che sono di assoluta necessità per Legge divina, come la materia, la forma, il ministro; altri, come il rito e le cerimonie, sono volti piuttosto a conferire solennità al Battesimo, ma non possono essere omessi — salvo il caso di necessità — in quanto a noi trasmessi come testimonianza dalla tradizione più antica, risalente agli Apostoli. Su questi elementi occorrono alcune indicazioni preliminari, affinché tale ministero sia convenientemente e santamente adempiuto.

 

3. «Solenne» è detto il Battesimo amministrato secondo tutti i riti e le prescrizioni fissate nel presente rituale; «non solenne» o «privato» in ogni altra circostanza.

 

Materia del Battesimo

 

4. Il Parroco sappia anzitutto che la materia di questo Sacramento è l’acqua naturale pura; nessun altro liquido può essere impiegato.

 

5. L’acqua del Battesimo solenne deve essere stata benedetta nella Veglia di Pasqua o di  Pentecoste di quello stesso anno. Essa sarà conservata nel fonte con grande attenzione alla pulizia e all’igiene; quando poi si benedirà quella nuova, questa (quella vecchia) va versata nel sacrario della Chiesa o meglio del battistero.

 

6. Se l’acqua del battistero sta per mancare, vi si verserà anche più volte altra acqua non benedetta, ma in quantità minore. Se poi si è guastata, o è evaporata, o comunque venuta a mancare, il parroco ripulirà il fonte, verserà nuova acqua e la benedirà con la formula sotto indicata.

 

7. Se l’acqua si è ghiacciata, si faccia sciogliere; se fosse solo in parte gelata, o troppo fredda, si potrà riscaldare un po’ d’acqua naturale non benedetta, mescolandola poi, in un recipiente apposito, all’acqua battesimale, in modo da non mettere in pericolo il bambino.

 

Forma del Battesimo

 

8. La forma è elemento necessario nel Battesimo. Essa è rappresentata dalle parole in lingua latina (o con i nuovi rituali in altre lingue): Ego te baptízo in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti.

A nessuno è lecito mutare in alcun modo queste parole, che devono essere pronunciate nell’atto stesso dell’abluzione.

 

9.  Il Presbitero di rito latino usi sempre la forma proposta dalla Chiesa latina. Dal momento che il Battesimo non si può assolutamente ripetere, nel caso di un Battesimo sotto condizione (vedi più avanti), la condizione si formulerà come segue: Si non es baptizátus, ego te baptízo in nómine Patris, ecc. Questa forma condizionale deve usarsi con discrezione e prudenza, e solo nel caso in cui, dopo accurato esame, sussista un dubbio fondato che il Sacramento non sia stato realmente amministrato, o non in modo valido.

 

10. Il Battesimo si può conferire in modo valido sia per infusione, sia per immersione, sia per aspersione. Quanto al primo e al secondo modo, o a un modo risultante dalla combinazione di questi due, si seguirà quello che è più in uso secondo le tradizioni di ciascuna chiesa. La testa del battezzando riceverà tre abluzioni, o sarà immersa con un movimento in forma di croce, nello stesso tempo in cui si pronunciano le parole. La persona che versa l’acqua e pronuncia le parole dev’essere la medesima.

 

11. Se il Battesimo avviene per infusione, si abbia cura che l’acqua che scorre dalla testa del bambino non si versi nel fonte ma nel sacrario del battistero costruito vicino al fonte stesso; la si potrà anche raccogliere in un recipiente destinato a quell’uso, per poi versarla nel sacrario del battistero o della chiesa.

 

Ministro del Battesimo

 

12. Ministro ordinario del Battesimo solenne è il sacerdote. Tuttavia l’esercizio di questo ministero è riservato al parroco o ad un altro sacerdote autorizzato dal parroco o dall’Ordinario del luogo. In caso di necessità l’autorizzazione può essere legittimamente presunta. Anche chi si trova fuori della sua parrocchia è bene sia battezzato in parrocchia dal suo parroco, se ciò si può fare agevolmente e senza ritardo; un parroco può battezzare solennemente nel suo territorio qualunque estraneo.

 

13. In territorio altrui nessuno, senza la debita autorizzazione, può conferire il Battesimo solenne, neppure ai sudditi della propria giurisdizione.

 

14. Dove non siano ancora state stabilite le parrocchie o le quasiparrocchie, per definire quale sacerdote, oltre l’Ordinano, abbia il diritto di battezzare in tutto il territorio o in una parte di esso, si tenga conto delle speciali leggi e delle consuetudini proprie del luogo.

 

15. Ministro straordinario del Battesimo solenne è il diacono. Egli però non può fare uso della sua facoltà senza autorizzazione dell’Ordinario del luogo o del parroco; questa sarà concessa per giusti motivi, e in caso di necessità si potrà presumere.

 

16. In caso di pericolo di morte chiunque può amministrare il Battesimo non solenne, purché con la debita materia, forma e intenzione. Siano inoltre presenti possibilmente due testimoni, o almeno uno, che possano comprovare l’avvenuto conferimento del Sacramento. Tra le persone atte ad amministrare il Battesimo si dà una gerarchia di preferenze, che potendo si deve rispettare: sacerdote, diacono, chierico, laico; le donne potranno battezzare quando per la decenza sembri meglio così, o quando esse sappiano meglio la forma e il modo del Battesimo. Al padre e alla madre non è lecito battezzare il proprio bambino, salvo in caso di pericolo di morte in cui non vi sia nessuno che possa farlo.

 

17. Il parroco abbia cura che i fedeli, specialmente le ostetriche, i medici e i chirurghi, sappiano battezzare in caso di necessità.

 

18. Il Battesimo di adulti si affidi possibilmente all’Ordinario del luogo che potrà, personalmente o mediante un suo delegato, conferirlo con maggiore solennità.

 

I bambini da battezzare

 

19. In riferimento al Battesimo:

1° È detto bambino chi non ha ancora l’uso di ragione; vi si aggiungano i dementi dall’infanzia, di qualunque età essi siano.

2° È detto adulto chi ha l’uso di ragione ed è quindi in grado di chiedere da sé il Battesimo e di esservi ammesso.

 

20. Non si dovrà battezzare un bambino ancora chiuso nell’utero materno fino a quando ci sia la speranza che il parto riuscirà e che il bambino si potrà battezzare regolarmente. Se il bambino è uscito alla luce solamente con la testa ed è imminente il pericolo di morte, sia battezzato sulla testa; in seguito, se vivrà, non occorre che sia nuovamente battezzato sotto condizione. Se è uscito con un altro membro e sia imminente quel pericolo, sia battezzato sotto condizione in quel membro; ma se nascerà e vivrà, sia battezzato di nuovo sotto condizione. Se la madre muore prima di partorire, la creatura estratta sia da chi di dovere senz’altro battezzata, se si è certi che vive; se vi è il dubbio che sia viva, sia battezzata sotto condizione. Il feto battezzato nell’utero deve essere battezzato sotto condizione dopo la nascita.

 

21. Si abbia cura che tutti i feti abortivi, di qualunque mese, siano battezzati senz’altro se è certo che vivono; se si è in dubbio, sotto condizione.

 

22. Anche i nati anormali o mostruosi siano sempre battezzati, almeno con la condizione: Si tu es homo, ego te baptízo in nómine Patris ecc. Nel dubbio che siano più persone, se ne battezzi una senz’altro, le altre con la condizione: Si non es baptizátus, ego te baptízo, ecc.

 

23. Quanto ai bambini esposti e trovatelli, si faccia un accurato esame per vedere se furono battezzati; altrimenti siano battezzati sotto condizione.

 

24. Un bambino figlio di non cristiani può essere battezzato, anche contro la volontà dei genitori se è in pericolo di vita e si prevede che morirà prima di aver raggiunto l’uso di ragione.

Fuori pericolo di morte, purché si sia provveduto alla successiva educazione cattolica, il Battesimo è lecito, quando:

1° i genitori o tutori — o almeno uno di essi — danno il consenso;

2° i genitori — padre, madre, nonno, nonna — o i tutori mancano o hanno perduto ogni diritto sul bambino, o non sono affatto in grado di esercitarlo.

 

25. Quanto al Battesimo dei figli di due eretici o scismatici o di due cattolici che siano caduti nell’apostasia o eresia o scisma, generalmente si osservino le norme della rubrica precedente.

 

 

Riti e cerimonie del Battesimo

 

26. Salvo i casi di cui alla rubrica n. 28, il Battesimo sia amministrato nella forma solenne.

L’Ordinario del luogo può, per motivo grave e ragionevole, permettere che le cerimonie prescritte per il Battesimo dei bambini siano usate per il Battesimo di adulti.

 

27. I figli devono essere battezzati nel rito dei genitori. Se uno dei genitori è di rito latino e l’altro è di rito orientale, i figli siano battezzati nel rito del padre, salvo leggi speciali. Se uno solo dei genitori è cattolico, i figli devono essere battezzati nel rito di questo.

 

28. In pericolo di morte è lecito conferire il Battesimo in forma privata. In tal caso: se il ministro non è sacerdote o diacono, si faccia solo quanto è necessario alla validità del sacramento; se il ministro è sacerdote o diacono, si osservino — avendone il tempo — le cerimonie che accompagnano il Battesimo.

Salvo il pericolo di morte, l’Ordinario del luogo non può permettere un Battesimo «privato», a meno che si tratti di eretici adulti, i quali vengono battezzati sotto condizione.

Le cerimonie che, per qualunque motivo, sono state omesse durante l’amministrazione del Battesimo, si compiano quanto prima in chiesa, salvo il caso del Battesimo sotto condizione di eretici adulti.

 

29. Ripetendosi un Battesimo sotto condizione, si compiano le cerimonie eventualmente omesse nel Battesimo precedente, salvo il caso di cui alla rubrica n. 28; se tutte erano già compiute, nel Battesimo ripetuto esse si potranno sia ripetere sia omettere.

 

30. I parroci si adoperino affinché al battezzando sia imposto un nome cristiano; se non riusciranno a ottenerlo, aggiungano al nome imposto dai genitori il nome di un Santo, che scriveranno insieme all’altro nel Libro dei battezzati.

 

I padrini

 

31. Secondo un antichissimo uso della Chiesa, chiunque viene battezzato in forma solenne deve avere, possibilmente, un padrino. Anche nel Battesimo in forma privata è desiderabile il padrino; se non c’è, intervenga nelle cerimonie che in seguito completeranno il Battesimo; in tal caso però egli non contrae nessun vincolo spirituale.

 

32. Ripetendosi il Battesimo sotto condizione, intervenga possibilmente lo stesso padrino eventuale del primo Battesimo; salvo questo caso, nel Battesimo sotto condizione il padrino non è necessario. In un Battesimo ripetuto sotto condizione, il padrino contrae vincolo spirituale solo se è lo stesso padrino del primo Battesimo.

 

33. Il padrino sia uno solo; egli potrà essere di sesso diverso da quello del battezzando; è però ammesso anche avere un padrino e una madrina.

 

34. Il padrino deve:

1° essere battezzato, avere l’uso di ragione e l’intenzione di assumere quel compito;

2° non appartenga a nessuna setta eretica o scismatica, non essere incorso in scomunica o in sentenza giudiziaria infamante, non essere escluso dall’esercizio di atti legali, non essere chierico deposto o degradato;

3° non essere padre o madre o coniuge del battezzando;

4° essere designato dal battezzando o dai parenti o tutori di questo o, in loro mancanza, dal ministro del Battesimo;

5° all’atto del Battesimo, tenere (personalmente, o mediante un suo rappresentante) il battezzando o toccarlo o subito alzarlo ossia prenderlo dal fonte o dalle mani del ministro.

 

35. Per essere ammesso lecitamente alla sua funzione il padrino deve inoltre:

1° avere raggiunto il quattordicesimo anno di età, salvo che il ministro, per un giusto motivo, non giudichi diversamente;

2° non essere scomunicato per reato notorio, o escluso dall’esercizio di atti legali, o incorso in sentenza giudiziaria infamante o di interdizione, o altrimenti reo notorio o infame di fatto;

3° possedere le nozioni elementari della fede;

4° non essere novizio o professo in alcun Ordine o Congregazione religiosa, salvo necessità urgente e con l’autorizzazione espressa del Superiore almeno locale;

5° non essere costituito negli ordini sacri, salvo autorizzazione espressa del proprio Ordinario.

 

36. In caso di dubbio sulla liceità dell’ammissione di una persona all’ufficio di padrino, il parroco, avendone il tempo, consulti l’Ordinario.

 

37. Dal Battesimo contraggono vincolo spirituale con il battezzato soltanto il ministro e il padrino.

 

38. Il compito assunto dal padrino comporta che egli si prenda cura del figlio spirituale, e per quanto riguarda la formazione cristiana di questo, che si adoperi affinché egli si comporti in tutta la vita in modo corrispondente alle promesse fatte con rito solenne.

 

Tempo e luogo del Battesimo

 

39. I bambini siano battezzati quanto prima; i parroci e i predicatori ricordino spesso ai fedeli questo loro obbligo grave.

 

40. In caso di necessità urgente, il Battesimo «privato», si amministri in qualunque tempo e luogo.

 

41. Anche il Battesimo solenne può essere amministrato in qualunque giorno; tuttavia conviene che il Battesimo di adulti avvenga, secondo l’uso antichissimo della Chiesa, possibilmente durante la Veglia pasquale o di Pentecoste, particolarmente nelle chiese metropolitane o cattedrali.

 

42. La sede propria per amministrare il Battesimo solenne è il battistero di una chiesa o oratorio pubblico.

 

43. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il legittimo diritto cumulativo già acquisito da altre chiese. La presente rubrica revoca e annulla qualunque disposizione o privilegio o uso in contrario. L’Ordinario del luogo può, per comodità dei fedeli, permettere o imporre che il fonte battesimale venga collocato anche in altra chiesa o oratorio pubblico del territorio parrocchiale.

 

44. Nel caso che la distanza o altra circostanza rendesse gravemente disagevole o pericoloso l’accesso o il trasporto del battezzando alla chiesa parrocchiale, il Battesimo solenne può e deve essere amministrato dal parroco nella chiesa più vicina (o oratorio pubblico) del territorio della parrocchia, anche se non dotata di fonte battesimale.

 

45. In case private il Battesimo solenne non si amministrerà se non nei casi seguenti:

1° se i battezzandi sono figli o nipoti di capi di stato, o di loro legittimi successori, quando essi lo richiedono debitamente;

2° se l’Ordinario del luogo, per un giusto e ponderato motivo, riterrà in qualche caso straordinario di permetterlo.

Nei casi citati il Battesimo si conferirà nella cappella domestica o in altro luogo conveniente, con acqua battesimale debitamente benedetta.    

 

46. Il battistero sia in luogo e di forma conveniente, di materia resistente e atta a ben contenere l’acqua, ornato con dignità, recinto da cancelli o altro simile divisorio, munito di serratura e chiave, e chiuso in modo che non vi penetri polvere o sporcizia; inoltre, dove si può fare agevolmente, vi si dipinga o collochi l’immagine di S. Giovanni che battezza Cristo.

 

Gli olii sacri e altri accessori

 

47. Il sacro crisma e l’olio consacrato detto «dei catecumeni» da usarsi nel Battesimo sono quelli benedetti dal Vescovo il Giovedì santo immediatamente precedente; non si usino oli più vecchi, salvo il caso di necessità urgente.

 

48. Il parroco li procuri tempestivamente dal suo Ordinario; avutoli, brucerà in chiesa quelli vecchi.

 

49. Se l’olio consacrato sta per venir meno, gli si aggiunga anche più volte altro olio d’oliva non consacrato, ma in quantità minore.

 

50. Il crisma e l’olio consacrato siano riposti negli appositi recipienti d’argento o almeno di stagno, ben chiusi. Un’iscrizione su ciascun recipiente permetterà di distinguere i due oli; a scanso di errori di lettura l’iscrizione sia in lettere maiuscole.

 

51. Per l’uso quotidiano si adoperino recipienti più piccoli, possibilmente d’argento accoppiati, sempre però muniti di iscrizione che li renda chiaramente riconoscibili, e ben coperti. Il parroco dovrà evitare con la massima cura di scambiare i due olii.

 

52. In questi recipienti minori si verserà, da quelli più grandi, del crisma e dell’olio consacrato quanto basterà; per evitare il pericolo di spanderne, sarà bene tenere in quei recipienti della bambagia o simile materiale, imbevuto separatamente di crisma o di olio consacrato, dove ogni volta che occorre si intingerà il pollice per l’unzione.

 

53. I recipienti si tengano in chiesa in un luogo adatto, conveniente e pulito, chiusi a chiave e ben custoditi, in modo che nessuno possa toccarli se non il sacerdote, e nessuno possa abusarne sacrilegamente. Il parroco non potrà tenerli in casa sua salvo necessità o altro ragionevole motivo e con l’autorizzazione dell’Ordinario.

 

54. Il parroco procuri, per quanto è possibile, che chi maneggia gli olii sacri sia egli stesso, o un altro sacerdote, o almeno un ministro ecclesiastico, mai un laico; di questi olii, inoltre, non dovrà darne a nessuno per nessun motivo.

 

55. Il sale da porre in bocca al battezzando sia benedetto con l’apposita benedizione sotto indicata. Non si usi il sale esorcizzato per benedire l’acqua. Il sale sarà prima raffinato, asciutto e pulito. Il sale così benedetto non si dia a nessuno, nemmeno a coloro che lo hanno portato per benedire, ma si conservi per altri battesimi, oppure lo si getti nel sacrario.

 

56. Al momento di amministrare il Battesimo si deve avere a disposizione quanto segue:

 

57. I recipienti dell’olio dei catecumeni e del crisma.

 

58. Un recipiente con il sale da benedire o già benedetto.

 

59. Un cucchiaio o simile recipiente d’argento o altro metallo, ben pulito, per versare l’acqua battesimale sulla testa del battezzando; esso non dovrà servire ad altri usi.

 

60. Un bacile o bacinella per ricevere l’acqua che scorre dalla testa quando quest’acqua non scorra subito nel sacrario.

 

61. Bambagia (cotone idrofilo) o simile per detergere i punti toccati dagli oli sacri.

 

62. Due stole, una viola e l’altra bianca, da mutare come sotto si dirà; se ciò non è agevole, vi sia almeno una stola.

 

63. Mollica di pane per detergere le dita del sacerdote quando si lava le mani; inoltre, un recipiente per lavarsi le mani dopo il Battesimo, che conviene sia destinato esclusivamente a quest’uso.

 

64. Una veste bianca, o un candido velo, da porre sulla testa del bambino.

 

65. Una candela di cera da consegnare accesa al battezzato.

 

66. Infine il presente Rituale, e il registro in cui i battezzati sono registrati.

 

67. Approntato tutto ciò, il sacerdote si lava le mani e si appresta in cotta e stola viola all’amministrazione del grande Sacramento; avrà con sé uno o possibilmente più chierici come ministranti, anch’essi in cotta.

 

68. Si diriga quindi alla soglia della chiesa, fuori della quale aspettano coloro che portano il bambino.

 

69. Interroghi (se non ne sia già sicuro) se il battezzando è della sua parrocchia, se è maschio o femmina, se è già stato battezzato e da chi e in che forma; inoltre, chi siano coloro che portano il bambino e rispondono per lui; li avvertirà sul come assistere devotamente e in modo adatto al rito, nonché, se sarà il caso, a rispondere alle domande al posto del battezzando.

 

70. A chi riceve il Battesimo si impone un nome, poiché egli è un figlio di Dio, da rigenerare in Cristo e da iscrivere al suo servizio; perciò il sacerdote si adoperi affinché non gli venga imposto un nome osceno, o da favola, o ridicolo, o di false divinità, o di personaggi pagani ed empi, ma piuttosto (come si è detto sopra al n. 30) nomi di Santi, che con il loro esempio inciteranno i fedeli a bene vivere e li assisteranno con il loro aiuto.

 

71. Ciò fatto, preso il nome del battezzando, che si troverà, se è bambino, sul braccio destro di colui che lo porta, il parroco proceda al Battesimo, osservando le seguenti rubriche.

 

 

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