RITUALE ROMANUM
DE EXSEQUISS
 

 

 
             Prænotanda De Exsequiis
               Exsequiarum Ordo
               Missa in die Obitus seu Depositionis Defunctis
               Officium Defunctorum
 




RITUALE ROMANUM

PAULI V PONTIFICIS MAXIMI

JUSSU EDITUM
 

 

ALIORUMQUE PONTIFICUM CURA RECOGNITUM
 

ATQUE AD NORMAM C. J.
CANONICI ACCOMODATUM

 

SS.MI D. N. PII PAPÆ XII

AUCTORITATE ORDINATUM ET AUCTUM


 

 EDITIO NONA
JUXTA PRIMAM VATICANAM POST TYPICAM

 1952

 ***

PRÆNOTANDA DE EXSEQUIIS

 

 

1   La Santa Madre Chiesa Cattolica, seguendo una antichis­sima tradizione e gli ordinamenti dei Sommi Pontefici, è solita servirsi per i funerali dei suoi figli di sacre cerimonie e riti, come veri misteri della religione, segni di pietà cristiana e suffragi di salvezza per i fedeli defunti. I parroci devono osservare questi riti e cerimonie con la massima cura e mantenerne l'uso.
 

2  Nello svolgere questi riti, si comporteranno con tale devozione, da cui apparisca che questi santi riti sono stati istituiti non tanto per lucro, quanto piuttosto per il suffragio dei defunti e per la pietà dei vivi.
 

3   Nessun corpo venga seppellito, specialmente se la morte è stata improvvisa, se non dopo un opportuno intervallo di tempo, quanto basti a togliere qualsiasi dubbio sulla verità della morte.
 

4   Se non vi si oppone un motivo grave, i cadaveri dei fedeli prima della sepoltura si devono trasferire dal luogo in cui si trovano alla chiesa, dove si compie il funerale, cioè le esequie descritte nei libri liturgici approvati.
 

5  La chiesa in cui si deve trasportare il cadavere per il funerale, è di diritto ordinario la chiesa della parrocchia propria del defunto, a meno che il defunto abbia legittimamente scelto un'altra chiesa per il funerale, o sia stabilito diversamente dal diritto particolare.

Se il defunto ha avuto molte parrocchie proprie, la chiesa del funerale è quella della parrocchia nel cui territorio è deceduto.
 

6   Nel dubbio circa il diritto di un'altra chiesa, deve sempre prevalere il diritto della propria chiesa parrocchiale.
 

7   Per quanto è possibile si mantenga ciò che è di antichissima istituzione, che cioè la Messa sia celebrata per il defunto prima della sepoltura, quando è presente il suo corpo.
 

8   La Messa esequiale per i defunti si potrà celebrare anche nei giorni di I e II classe, purché la Messa conventuale o parrocchiale o le celebrazioni sacre non siano impedite e non si opponga la grande solennità del giorno, conforme le rubriche del Messale.
 

9   È strettamente proibito esigere, per la sepoltura o le esequie o per l'anniversario dei defunti, più di quanto è stabilito dall'indice diocesano delle tasse.
 

10 Rito ecclesiastico molto antico è quello di portare i ceri accesi durante le esequie e i funerali: i parroci e gli altri sacerdoti si guardino bene dal tralasciare tale rito o dal com­pierlo in modo indecoroso o che riveli avarizia.
 

11 I poveri, alla cui morte resta o niente o così poco da non potere essere inumati con le spese consuete, abbiano funerali in maniera completamente gratuita e decorosa, e siano sepolti con le esequie prestabilite, conforme alle leggi liturgiche e alle norme diocesane; e i Sacerdoti ai quali spetta la cura del defunto o, se esiste, qualche confraternita secondo la consuetudine del luogo, provvedano a proprie spese, se necessario, agli onori funebri (cfr. ICL, n. 35).
 

12  Il sacerdote defunto o il chierico di qualsiasi ordine, sia rivestito, per quanto possibile, delle sue vesti comuni, com­presa la veste talare e i paramenti sacerdotali o il vestito sacro clericale richiesto dal proprio ordine; ognuno porti tonsura e berretta.
 

13  Il sacerdote sia vestito, sopra la talare, dell'amino, camice, cingolo, manipolo, stola e casula o pianeta di colore viola.
 

14  Il diacono sia vestito dell'amino, camice, cingolo, manipolo e stola sulla spalla sinistra, allacciata sotto il fianco destro, e della dalmatica di colore viola.
 

15  Il suddiacono invece sia vestito dell'amino, camice, cingolo, manipolo e tunicella di colore viola.
 

16  Gli altri chierici defunti di ordine inferiore devono essere rivestiti della cotta sopra la veste talare.
 

17  Siano i laici e non i chierici a portare il cadavere, a qualsiasi categoria o dignità sia appartenuto.
 

18  I corpi dei defunti si devono porre nella chiesa con i piedi rivolti all'altare maggiore, ma se i funerali si svolgono in oratori o cappelle, siano posti con i piedi rivolti agli altari di quelle cappelle, e questo può avvenire anche per la collocazione nel sepolcro. I sacerdoti abbiano il capo rivolto verso l'altare.
 

19  Non vengano usati ornamenti dell'altare per ornare il feretro o le tombe.
 

20  I cadaveri dei fedeli devono essere seppelliti nel cimitero ritualmente benedetto. Ogni parrocchia abbia il proprio cimitero, a meno che l'Ordinario del luogo ne abbia eretto uno comune per più parrocchie.
 

21  I sepolcri dei sacerdoti e dei chierici di qualsiasi ordine, dove è possibile, siano distinti dai sepolcri di laici e sistemati in luogo più decente; dove fosse possibile siano previsti sepolcri distinti per i sacerdoti e per i ministri di ordine inferiore.
 

22  I cadaveri non vengano sepolti in chiesa, a meno che si tratti di cadaveri di Vescovi residenziali, Abati, Prelati nullius che si devono seppellire nella propria chiesa, o del Romano Pontefice, di reali o di Cardinali di S.R.C.
 

23  Nessun cadavere venga sepolto sotto l'altare; i cadaveri che dovessero essere sepolti vicino all'altare, ne distino almeno un metro: altrimenti non si potrebbe celebrare all'altare la Messa, finché non venga rimosso il cadavere.
 

24  Nessun cristiano, morto nella comunione dei fedeli, deve essere sepolto fuori della chiesa o del cimitero benedetto; ma se una necessità per qualche motivo costringe a fare diversamente per un certo periodo di tempo, si provveda per quanto possibile che il corpo sia traslato quanto prima in un luogo sacro; nel frattempo si deve apporre una croce sul suo capo, ad esprimere che riposa in Cristo.
 

 

NOZIONI GENERALI.

 

La Messa esequiale è una parte delle esequie. Le esequie (parte essenziale della sepoltura ecclesiastica) comprendono le preci con cui si accompagna il cadavere alla chiesa, l'Ufficio, la Messa, le orazione che la seguono (l'assoluzione del feretro) e le altre preci con cui si accompagna il cadavere al cimitero. L'Ufficio Divino (il Vespro, il Mattutino, Notturni e le Lodi,) per una causa ragionevole, si può omettere in tutto o in parte o anche trasferire. Anche la Messa si può omettere, per una causa ragionevole (giorni in cui non è permessa la Santa Messa esequiale), ma è meglio trasferirla.

 

La Santa Messa si deve celebrare PRESENTE IL DEFUNTO. Ma, per una causa ragionevole, si può celebrare anche assente o addirittura sepolto il cadavere.


 

CIRCA LA TRADUZIONE LITURGICA

 

Con la liberalizzazione del Rituale Romano del 1952 (Motu Proprio “Summorum Pontificum cura” di Sua Santità Benedetto XVI) , viene offerta anche la sua traduzione liturgica realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana il 5 Maggio 1966.

 

La traduzione italiana delle orazioni presenti Rituale ha avuto conferma da parte del “Consilium ad exequendam Costitutionem de S. Liturgia” il 7 Marzo del 1966, con l’Imprimatur del Vescovo Giuseppe ANGRISANI del 14 Maggio 1966 e stampata con l’approvazione del Cardinal Giovanni Urbani, Patriarca di Venezia e Presidente della CEI.

 

Le traduzioni dei Salmi invece sono prese dalla versione della Bibbia CEI, del 1974.

 

 

Rituale Romanum


  www.maranatha.it

SESTRI LEVANTE (Genoa) Italy