1
La Santa Madre
Chiesa Cattolica, seguendo una antichissima tradizione e gli
ordinamenti dei Sommi Pontefici, è solita servirsi per i funerali dei
suoi figli di sacre cerimonie e riti, come veri misteri della religione,
segni di pietà cristiana e suffragi di salvezza per i fedeli defunti. I
parroci devono osservare questi riti e cerimonie con la massima cura e
mantenerne l'uso.
2
Nello svolgere questi riti, si comporteranno con tale devozione, da cui
apparisca che questi santi riti sono stati istituiti non tanto per
lucro, quanto piuttosto per il suffragio dei defunti e per la pietà dei
vivi.
3
Nessun corpo venga seppellito, specialmente se la morte è stata
improvvisa, se non dopo un opportuno intervallo di tempo, quanto basti a
togliere qualsiasi dubbio sulla verità della morte.
4
Se non vi si oppone un motivo grave, i cadaveri dei fedeli prima della
sepoltura si devono trasferire dal luogo in cui si trovano alla chiesa,
dove si compie il funerale, cioè le esequie descritte nei libri
liturgici approvati.
5 La
chiesa in cui si deve trasportare il cadavere per il funerale, è di
diritto ordinario la chiesa della parrocchia propria del defunto, a meno
che il defunto abbia legittimamente scelto un'altra chiesa per il
funerale, o sia stabilito diversamente dal diritto particolare.
Se il defunto ha avuto molte parrocchie proprie, la chiesa del funerale
è quella della parrocchia nel cui territorio è deceduto.
6
Nel
dubbio circa il diritto di un'altra chiesa, deve sempre prevalere il
diritto della propria chiesa parrocchiale.
7
Per
quanto è possibile si mantenga ciò che è di antichissima istituzione,
che cioè la Messa sia celebrata per il defunto prima della sepoltura,
quando è presente il suo corpo.
8
La
Messa esequiale per i defunti si potrà celebrare anche nei giorni di I e
II classe, purché la Messa conventuale o parrocchiale o le celebrazioni
sacre non siano impedite e non si opponga la grande solennità del
giorno, conforme le rubriche del Messale.
9
È
strettamente proibito esigere, per la sepoltura o le esequie o per
l'anniversario dei defunti, più di quanto è stabilito dall'indice
diocesano delle tasse.
10
Rito ecclesiastico molto antico è quello di
portare i ceri accesi durante le esequie e i funerali: i parroci e gli
altri sacerdoti si guardino bene dal tralasciare tale rito o dal
compierlo in modo indecoroso o che riveli avarizia.
11
I poveri, alla cui morte resta o niente o
così poco da non potere essere inumati con le spese consuete, abbiano
funerali in maniera completamente gratuita e decorosa, e siano sepolti
con le esequie prestabilite, conforme alle leggi liturgiche e alle norme
diocesane; e i Sacerdoti ai quali spetta la cura del defunto o, se
esiste, qualche confraternita secondo la consuetudine del luogo,
provvedano a proprie spese, se necessario, agli onori funebri (cfr.
ICL, n. 35).
12
Il sacerdote defunto o il chierico di qualsiasi ordine, sia rivestito,
per quanto possibile, delle sue vesti comuni, compresa la veste talare
e i paramenti sacerdotali o il vestito sacro clericale richiesto dal
proprio ordine; ognuno porti tonsura e berretta.
13
Il sacerdote sia vestito, sopra la talare, dell'amino, camice, cingolo,
manipolo, stola e casula o pianeta di colore viola.
14
Il diacono sia vestito dell'amino, camice,
cingolo, manipolo e stola sulla spalla sinistra, allacciata sotto il
fianco destro, e della dalmatica di colore viola.
15
Il suddiacono invece sia vestito dell'amino, camice, cingolo, manipolo e
tunicella di colore viola.
16
Gli altri chierici defunti di ordine inferiore devono essere rivestiti
della cotta sopra la veste talare.
17
Siano i laici e non i chierici a portare il cadavere, a qualsiasi
categoria o dignità sia appartenuto.
18
I corpi dei defunti si devono porre nella chiesa con i piedi rivolti
all'altare maggiore, ma se i funerali si svolgono in oratori o cappelle,
siano posti con i piedi rivolti agli altari di quelle cappelle, e questo
può avvenire anche per la collocazione nel sepolcro. I sacerdoti abbiano
il capo rivolto verso l'altare.
19
Non vengano usati ornamenti dell'altare per ornare il feretro o le
tombe.
20
I cadaveri dei fedeli devono essere seppelliti nel cimitero ritualmente
benedetto. Ogni parrocchia abbia il proprio cimitero, a meno che
l'Ordinario del luogo ne abbia eretto uno comune per più parrocchie.
21
I sepolcri dei sacerdoti e dei chierici di qualsiasi ordine, dove è
possibile, siano distinti dai sepolcri di laici e sistemati in luogo più
decente; dove fosse possibile siano previsti sepolcri distinti per i
sacerdoti e per i ministri di ordine inferiore.
22
I cadaveri non vengano sepolti in chiesa, a meno che si tratti di
cadaveri di Vescovi residenziali, Abati, Prelati nullius che si devono
seppellire nella propria chiesa, o del Romano Pontefice, di reali o di
Cardinali di S.R.C.
23
Nessun cadavere venga sepolto sotto l'altare; i cadaveri che dovessero
essere sepolti vicino all'altare, ne distino almeno un metro: altrimenti
non si potrebbe celebrare all'altare la Messa, finché non venga rimosso
il cadavere.
24
Nessun cristiano, morto nella comunione dei fedeli, deve essere sepolto
fuori della chiesa o del cimitero benedetto; ma se una necessità per
qualche motivo costringe a fare diversamente per un certo periodo di
tempo, si provveda per quanto possibile che il corpo sia traslato quanto
prima in un luogo sacro; nel frattempo si deve apporre una croce sul suo
capo, ad esprimere che riposa in Cristo.
NOZIONI GENERALI.
La Messa
esequiale è una parte delle esequie. Le esequie (parte essenziale della
sepoltura ecclesiastica) comprendono le preci con cui si accompagna il
cadavere alla chiesa, l'Ufficio, la Messa, le orazione che la seguono
(l'assoluzione del feretro) e le altre preci con cui si accompagna il
cadavere al cimitero. L'Ufficio Divino (il Vespro, il Mattutino,
Notturni e le Lodi,) per una causa ragionevole, si può omettere in tutto
o in parte o anche trasferire. Anche la Messa si può omettere, per una
causa ragionevole (giorni in cui non è permessa la Santa Messa
esequiale), ma è meglio trasferirla.
La Santa Messa
si deve celebrare PRESENTE IL DEFUNTO. Ma, per una causa ragionevole, si
può celebrare anche assente o addirittura sepolto il cadavere.
CIRCA LA
TRADUZIONE LITURGICA
Con la liberalizzazione del Rituale Romano del 1952 (Motu Proprio
“Summorum Pontificum cura” di Sua Santità Benedetto XVI) , viene offerta
anche la
sua traduzione liturgica realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana
il 5 Maggio 1966.
La traduzione italiana delle orazioni presenti Rituale ha avuto
conferma da parte del “Consilium ad exequendam Costitutionem de S.
Liturgia”
il 7 Marzo del 1966, con l’Imprimatur del Vescovo Giuseppe
ANGRISANI del 14 Maggio 1966 e stampata con l’approvazione del Cardinal
Giovanni Urbani, Patriarca di Venezia e Presidente della CEI.
Le traduzioni dei Salmi invece sono prese dalla versione della Bibbia
CEI, del 1974.
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